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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 dicembre 1996

Cassazione n. 02061/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1996 avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 22989/2024 emessa dalla Quarta Sezione Penale di questa Corte in data 17/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta avverso la sentenza del 09/06/2023 del Tribunale di Velletri.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errori materiali e/o di fatto per aver deciso erroneamente una impugnazione di competenza per materia esclusiva della Corte di appello e per aver ignorato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33216/2016.

Con il secondo motivo deduce l'erroneità della decisione, perché erroneo l'invio d'ufficio del procedimento da parte della Corte di appello alla Corte di Cassazione, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto predibattimentale della richiesta di messa alla prova, rientrante nella competenza per materia della Corte di appello.

Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso proposti rappresentano un errore di giudizio, che, nella stessa prospettazione della ricorrente, appare involgere l'aspetto valutativo della decisione (pretesa erronea conversione in ricorso per cassazione dell'appello proposto dalla ricorrente) e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto.

2. Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, rv.24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).

Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).

3. Consegue, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod.proc.pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1996 avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 22989/2024 emessa dalla Quarta Sezione Penale di questa Corte in data 17/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta avverso la sentenza del 09/06/2023 del Tribunale di Velletri. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errori materiali e/o di fatto per aver deciso erroneamente una impugnazione di competenza per materia esclusiva della Corte di appello e per aver ignorato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33216/2016. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della decisione, perché erroneo l'invio d'ufficio del procedimento da parte della Corte di appello alla Corte di Cassazione, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto predibattimentale della richiesta di messa alla prova, rientrante nella competenza per materia della Corte di appello. Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso proposti rappresentano un errore di giudizio, che, nella stessa prospettazione della ricorrente, appare involgere l'aspetto valutativo della decisione (pretesa erronea conversione in ricorso per cassazione dell'appello proposto dalla ricorrente) e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto. 2. Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, rv.24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313). 3. Consegue, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod.proc.pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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