CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 26 ottobre 2021, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ivrea, in data 5 ottobre 2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del Kerraoumi lamentando: 2.1 inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 603, commi 2 e 3 cod. proc. pen.: rileva che la Corte ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata dalla difesa, con l'acquisizione della fattura n. 218 dell'8 agosto 2014 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e l'escussione di quest'ultimo sul solo rilievo della tardività della produzione e della diagnosi di non autenticità del documento; 2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione che la Corte di Appello ha fondato sulla assenza di documenti comprovanti la legittima provenienza della merce non tenendo conto, tuttavia, della fattura indicata nel precedente motivo e sostenendo che essa proveniva da una ditta estranea al circuito autorizzato, senza alcun riscontro sul punto; segnala come potesse ipotizzarsi semmai la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.. Il motivi sono intimamente connessi ma manifestamente infondati poiché la decisione della Corte di Appello è assolutamente ineccepibile dal momento che la prova "nuova", di cui non vi era traccia nell'atto di appello, era stata introdotta con il foglio di conclusioni dove non era stato dedotto nulla sulla sua "sopravvenienza" ovvero sulla impossibilità di formulare una tempestiva richiesta con l'atto di gravame: è infatti inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (cfr., Cass. Pen., 3, 27.6.2012 n. 37.917, G, secondo cui "proprio perché, in presenza di prove sopravvenute, non trova applicazione né la previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, né il limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., Gomma 4, non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della parte in ordine alla circostanza che trattasi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È necessario, quanto meno, che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare, con cognizione di causa, che effettivamente la prova di cui si chiede l'assunzione sia effettivamente sopravvenuta. Altrimenti si farebbe dipendere dalla semplice affermazione della parte l'applicabilità del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 (con i relativi limitati poteri del giudice di appello, nell'ammissione della prova), nonché il superamento de/limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4. Con evidenti ricadute sulla celerità nella celebrazione del processo e sui conseguenti pericoli in tema di maturazione della prescrizione. Una diversa interpretazione della norma privilegerebbe in modo assoluto ed incondizionato il "diritto alla prova", a danno e con sacrificio di altri principi tutelati costituzionalmente quanto alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato"; conf., sul punto, Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 37.233, Barone; Cass. Pen., 3, 23.6.2016 n. 42.711, H.). 2.3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto integrato il reato di cui all'art. 474 cod. pen. in concorso con quello di cui all'art. 648 cod. pen.: segnala che si trattava di falso grossolano perfettamente riconoscibile come tale e dunque di reato "impossibile". Il motivo è sua volta manifestamente infondato non essendovi dubbio alcuno sul concorso tra il delitto di cui all'art. 648 e quello di cui all'art. 474 cod. pen. cfr., così, già Cass. SS.UU., 9.5.2001 n. 23.427, Ndiaye; conf., Cass. Pen., 2, 4.3.2008 n. 12.452, PG in proc. Altobello; Cass. Pen., 2, 3.10.2012 n. 42.934, Cheikh). La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane). Per altro verso, si è anche opportunamente chiarito che per considerare il falso innocuo e grossolano e, dunque, ritenere il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore. (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702, PMT in proc. Ndiaye; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in