CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-47RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 06/03/2026, con la quale la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Agropoli il 13/11/2021; Ritenuto che l'unica censura formulata nel ricorso ripropone la contestazione riguardante l'offensività della scacciacani sequestrata, ma fornisce un diverso apprezzamento di merito sulle caratteristiche senza confrontarsi con i principi giurisprudenziali richiamati dal giudice di merito con riguardo alla natura illecita di ogni arma giocattolo priva di tappo rosso idonee a sparare colpi a salve. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M