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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 06730/2023

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ANZA sul ricorso 13920/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E:araldi Claudio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fortunato \Pncenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona dei rispettivi Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 13594/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 110/03/20211; 1..1 °q 10,15/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-I ricorrenti sono medici che hanno conseguito una specializzazione in medicina in un periodo compreso, a seconda dei casi, tra il 1978 e il 1993.

Quando costoro hanno conseguito la specializzazione non era prevista alcuna remunerazione per la frequenza dei relativi corsi, e ciò nonostante le direttive dell'Unione europea avessero imposto agli Stati membri di prevedere un corrispettivo. 2.-Analogamente, dunque, a tanti altri medici, i ricorrenti hanno agito nei confronti dello Stato italiano per far valere l'inadempimento dello Stato all'obbligo di attuare le direttive comunitarie che prevedevano di remunerare il periodo di specializzazione. 3.-La loro richiesta di risarcimento, o comunque di indennizzo, è stata dichiarata prescritta dal Tribunale di Roma, in quanto esercitata oltre il termine decennale decorrente dal 27 ottobre del 1999.

I ricorrenti hanno proposto appello che però è stato dichiarato inammissibile ex articolo 348 ter cpc. 4.-Essi ricorrono ora contro la sentenza di primo grado, con due motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la Presidenza del Consiglio che, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha notificato controricorso.

Considerato che 5.- Con il primo di ricorso si fanno valere plurime violazioni di legge : si deduce sia l'erronea applicazione degli articoli 5 e 89 del Trattato CEE, sia violazione dell'articolo 10 della Costituzione, sia violazione delle direttive CEE numero 76 del 1982, numero 363 del 1975 e numero 16 del 1993, oltre che degli articoli 2934, 2935 e 2938 codice civile.

La tesi è la seguente.

Pur prendendosi atto dell'orientamento di questa Cori:e, secondo cui la prescrizione del diritto alla remunerazione, per i corsi di specializzazione conclusisi entro il 1991, decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370 del 1999, i ricorrenti evidenziano come anche a seguito di tale norma, non è risultato affatto certo il loro diritto, posto che, come attestano le numerose controversie sia in sede civile che amministrativa, il diritto alla remunerazione nel suo esatto contenuto è rimasto ancora incerto e dunque non poteva essere fatto valere dagli interessati: in particolare, incerta è rimasta la giurisdizione, ed incerta è rimasta la natura della responsabilità dello Stato, se extracontrattuale o per altro titolo.

Con la conseguenza che, valendo il principio per cui la prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere, il dies a quo deve essere spostato successivamente a quella data.

Il motivo è infondato.

Intanto, va ricordato l'orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo cui "il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il digs. n. 25;7 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro í quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritl:o ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo." (Cass. 16452/ 2019; Cass. 1589/ 2020).

Questo orientamento tiene conto della obiezione svolta dai ricorrenti con questo motivo, nel senso che alcun ostacolo all'esercizio del diritto poteva individuarsi dopo la legge del 1999, che ha invece precisato e determinato il contenuto di quel diritto.

E la circostanza che dopo quella data siano state proposte cause- sia pure in sede amministrativa- non è indice dell'ostacolo, derivante da incertezza, a far valere il diritto, ma è indice del contrario (Cass. 8843 del 2021; 31089/ 2021, 39421/ 2021).

In altri termini, né il fatto che, pur dopo la legge del 1999, ha continuato ad esservi incertezza sulla giurisdizione, né il fatto che una certa incertezza è pure residuata quanto alla natura della responsabilità dello Stato, possono costituire argomenti per dire che non era ancora possibile esercitare il diritto e che dunque non poteva decorrere il termine di prescrizione.

L'argomento dei ricorrenti sembra essere prospettato sotto un duplice profilo: che l'incertezza del diritto vale sia come impedimento a farlo valere, sia ai fini della individuazione del dies a quo.

Sotto il primo profilo va osservato quanto segue.

A prescindere dalla circostanza che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti dalla incertezza di quelli giudiziali; a prescindere da ciò, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 c.c. è fatta consistere in un fatto impeditivo, consiste solo negli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto (Cass.21495/ 2005; Cass.3584/ 2012; Cass. 2126/ 2014), non già nelle incertezze- giurisprudenziali- circa le modalità di esercizio, o la qualificazione dell'azione: il fatto impeditivo è da ritenersi alla stregua di un impedimento direttamente posto dalla legge all'esercizio del diritto; mai ovviamente l'incertezza sulla giurisdizione può ritenersi tale, né lo è, a maggior ragione, l'incertezza sulla qualificazione giuridica del diritto fatto valere.

Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (Cass. 19193/ 2018; Cass. 22072/ 2018): a maggior ragione non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, vale a dire all'incertezza giurisprudenziale su alcuni aspetti dell'azione da esercitare.

Inoltre, il diritto fatto valere non è ovviamente quello all'indennità per la frequenza delle scuole di specializzazione, beni il diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato a quanto previsto dalle direttive comunitarie.

Ed è altra cosa: esso nasce dalla violazione del diritto preesistente -quello ad avere l'indennità di frequenza-, così che la legge del 1999, che quella indennità ha riconosciuto solo ad alcuni, si pone come fatto lesivo del diritto alla indennità e fa nascere quello al risarcimento.

Posto dunque che il diritto della cui prescrizione si discute è quello al risarcimento del danno (i ricorrenti ne danno atto, nei motivi di ricorso, ove ve ne fosse stato bisogno), la sua insoddisfazione non è attribuibile ad un fattore esterno ai ricorrenti, tale dovendo intendersi il "fatto impeditivo" di cui art. 2935 c.c., ma è attribuibile alla stessa inerzia dei titolari del diritto: il venditore sotto condizione sospensiva non può soddisfare il suo credito- fino a che pende la condizione- per un impedimento legale; ma una volta che la condizione si sia verificata, l'insoddisfazione dell'interesse del venditore, che non agisce perché è incerto sul contenuto del suo diritto, è dovuta alla inerzia di costui e non già al fatto impeditivo.

L'incertezza sulla titolarità del diritto e sui suoi presupposti si vince agendo in giudizio, mentre l'impedimento legale non si vince agendo in giudizio.

La seconda chiave di lettura del motivo di ricorso è che l'incertezza opera non già come fatto impeditivo dell'esercizio del diritto (art. 2935 c.c.), bengì impedisce di poter ritenere maturato il dies a quo: poiché la prescrizione decorre solo da quando il danneggiato ha consapevolezza che il suo diritto è stato leso ad opera di un determinato comportamento, nella fattispecie non può decorrere dal 1999, poiché a quella data era ancora incerta la giurisdizione ed era ancora incerto quale tipo di azione spettasse (ex delitto o ex contratto) e verso chi.

Ma anche se intesa in tali termini, la questione è infondata.

Infatti, non si discute della incertezza circa la lesione del diritto e circa il fatto che quella lesione ha causa in una legge (quella del 1999), bensì della incertezza sulla giurisdizione e sul tipo di azione - tanto si ricaverebbe dalle decisioni n.10812 e 10813 del 2011, secondo i ricorrenti-, ossia su circostanze che non rilevano ai fini della consapevolezza di avere subito lesione sii un diritto - quello alla remunerazione- di avere dunque diritto al risarcimento e di poterlo esercitare.

I ricorrenti adducono a loro sostegno l'orientamento (nato da Cass. Sez. un. 576 del 2008) secondo cui nell'azione da risarcimento la prescrizione decorre non da quando si è manifestato il danno, ma da quando il danneggiato avrebbe potuto averne consapevolezza usando l'ordinaria diligenza.

Ma questa regola non giova alla tesi dei ricorrenti: il danno era di certo percepibile dopo la legge del 1999, che ha limitato il diritto alla remunerazione ai soli beneficiari delle sentenze, e che dunque ha escluso gli altri, mentre l'incertezza sulla giurisdizione o sui soggetti da convenire in giudizio o anche sul tipo di azione da intraprendere, semmai, attiene al modo di far valere in giudizio un diritto - quello al risarcimento- che per uso di ordinaria diligenza si doveva sapere di avere.

Del resto, la circostanza che quelle decisioni del 2011 sono state l'esito, per l'appunto, del diritto fatto valere in giudizio da altri medici specializzandi, che hanno agito per il medesimo diritto di quello dei ricorrenti, è chiaro indice del fatto che non v'erano impedimenti legali a farlo valere.

Ciò posto, alcuna analogia può evidentemente farsi tra le ragioni che hanno indotto ad investire in via pregiudiziale la Corte Europea sul diritto dei medici iscritti ante 1982 e la richiesta di fare altrettanto, ossia un rinvio pregiudiziale, sulla questione qui affrontata della decorrenza della prescrizione.

6. - Con il secondo motivo di ricorso si fa valere violazione degli articoli 91, 97 e 348 c.p.c I ricorrenti assumono una omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo di impugnazione, che riguardava il calcolo delle spese, ed in particolare la circostanza che esse erano state liquidate in primo grado senza cAumSe tenere conto che, essendo state separate in otto is inte, solo in una di esse l'Avvocatura aveva svolto difese.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, qualora il motivo sia interpretato come di omessa pronuncia, allora vale il principio di diritto secondo cui "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione". (Cass. sez Un.1914/ 2016).

Qualora si dovesse intendere il motivo come di denuncia di errato calcolo delle spese, esso è parimenti inammissibile, in quanto si tratta di circostanza di fatto rimessa al giudice di merito.

7. - [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio chiede la liquidazione delle spese da lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.

La richiesta va accolta in quanto la giurisprudenza era, al momento della proposizione del ricorso, assolutamente consolidata e gli argomenti per contrastarla sono assolutamente irrilevanti, come si è visto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di 25 mila euro, oltre altri complessivi 14.500 euro per spese ex articolo 96 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente /51-i9 - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 13920/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E:araldi Claudio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fortunato \Pncenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona dei rispettivi Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 13594/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 110/03/20211; 1..1 °q 10,15/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-I ricorrenti sono medici che hanno conseguito una specializzazione in medicina in un periodo compreso, a seconda dei casi, tra il 1978 e il 1993. Quando costoro hanno conseguito la specializzazione non era prevista alcuna remunerazione per la frequenza dei relativi corsi, e ciò nonostante le direttive dell'Unione europea avessero imposto agli Stati membri di prevedere un corrispettivo. 2.-Analogamente, dunque, a tanti altri medici, i ricorrenti hanno agito nei confronti dello Stato italiano per far valere l'inadempimento dello Stato all'obbligo di attuare le direttive comunitarie che prevedevano di remunerare il periodo di specializzazione. 3.-La loro richiesta di risarcimento, o comunque di indennizzo, è stata dichiarata prescritta dal Tribunale di Roma, in quanto esercitata oltre il termine decennale decorrente dal 27 ottobre del 1999. I ricorrenti hanno proposto appello che però è stato dichiarato inammissibile ex articolo 348 ter cpc. 4.-Essi ricorrono ora contro la sentenza di primo grado, con due motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la Presidenza del Consiglio che, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha notificato controricorso. Considerato che 5.- Con il primo di ricorso si fanno valere plurime violazioni di legge : si deduce sia l'erronea applicazione degli articoli 5 e 89 del Trattato CEE, sia violazione dell'articolo 10 della Costituzione, sia violazione delle direttive CEE numero 76 del 1982, numero 363 del 1975 e numero 16 del 1993, oltre che degli articoli 2934, 2935 e 2938 codice civile. La tesi è la seguente. Pur prendendosi atto dell'orientamento di questa Cori:e, secondo cui la prescrizione del diritto alla remunerazione, per i corsi di specializzazione conclusisi entro il 1991, decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370 del 1999, i ricorrenti evidenziano come anche a seguito di tale norma, non è risultato affatto certo il loro diritto, posto che, come attestano le numerose controversie sia in sede civile che amministrativa, il diritto alla remunerazione nel suo esatto contenuto è rimasto ancora incerto e dunque non poteva essere fatto valere dagli interessati: in particolare, incerta è rimasta la giurisdizione, ed incerta è rimasta la natura della responsabilità dello Stato, se extracontrattuale o per altro titolo. Con la conseguenza che, valendo il principio per cui la prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere, il dies a quo deve essere spostato successivamente a quella data. Il motivo è infondato. Intanto, va ricordato l'orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo cui "il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il digs. n. 25;7 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro í quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritl:o ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo." (Cass. 16452/ 2019; Cass. 1589/ 2020). Questo orientamento tiene conto della obiezione svolta dai ricorrenti con questo motivo, nel senso che alcun ostacolo all'esercizio del diritto poteva individuarsi dopo la legge del 1999, che ha invece precisato e determinato il contenuto di quel diritto. E la circostanza che dopo quella data siano state proposte cause- sia pure in sede amministrativa- non è indice dell'ostacolo, derivante da incertezza, a far valere il diritto, ma è indice del contrario (Cass. 8843 del 2021; 31089/ 2021, 39421/ 2021). In altri termini, né il fatto che, pur dopo la legge del 1999, ha continuato ad esservi incertezza sulla giurisdizione, né il fatto che una certa incertezza è pure residuata quanto alla natura della responsabilità dello Stato, possono costituire argomenti per dire che non era ancora possibile esercitare il diritto e che dunque non poteva decorrere il termine di prescrizione. L'argomento dei ricorrenti sembra essere prospettato sotto un duplice profilo: che l'incertezza del diritto vale sia come impedimento a farlo valere, sia ai fini della individuazione del dies a quo. Sotto il primo profilo va osservato quanto segue. A prescindere dalla circostanza che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti dalla incertezza di quelli giudiziali; a prescindere da ciò, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 c.c. è fatta consistere in un fatto impeditivo, consiste solo negli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto (Cass.21495/ 2005; Cass.3584/ 2012; Cass. 2126/ 2014), non già nelle incertezze- giurisprudenziali- circa le modalità di esercizio, o la qualificazione dell'azione: il fatto impeditivo è da ritenersi alla stregua di un impedimento direttamente posto dalla legge all'esercizio del diritto; mai ovviamente l'incertezza sulla giurisdizione può ritenersi tale, né lo è, a maggior ragione, l'incertezza sulla qualificazione giuridica del diritto fatto valere. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (Cass. 19193/ 2018; Cass. 22072/ 2018): a maggior ragione non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, vale a dire all'incertezza giurisprudenziale su alcuni aspetti dell'azione da esercitare. Inoltre, il diritto fatto valere non è ovviamente quello all'indennità per la frequenza delle scuole di specializzazione, beni il diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato a quanto previsto dalle direttive comunitarie. Ed è altra cosa: esso nasce dalla violazione del diritto preesistente -quello ad avere l'indennità di frequenza-, così che la legge del 1999, che quella indennità ha riconosciuto solo ad alcuni, si pone come fatto lesivo del diritto alla indennità e fa nascere quello al risarcimento. Posto dunque che il diritto della cui prescrizione si discute è quello al risarcimento del danno (i ricorrenti ne danno atto, nei motivi di ricorso, ove ve ne fosse stato bisogno), la sua insoddisfazione non è attribuibile ad un fattore esterno ai ricorrenti, tale dovendo intendersi il "fatto impeditivo" di cui art. 2935 c.c., ma è attribuibile alla stessa inerzia dei titolari del diritto: il venditore sotto condizione sospensiva non può soddisfare il suo credito- fino a che pende la condizione- per un impedimento legale; ma una volta che la condizione si sia verificata, l'insoddisfazione dell'interesse del venditore, che non agisce perché è incerto sul contenuto del suo diritto, è dovuta alla inerzia di costui e non già al fatto impeditivo. L'incertezza sulla titolarità del diritto e sui suoi presupposti si vince agendo in giudizio, mentre l'impedimento legale non si vince agendo in giudizio. La seconda chiave di lettura del motivo di ricorso è che l'incertezza opera non già come fatto impeditivo dell'esercizio del diritto (art. 2935 c.c.), bengì impedisce di poter ritenere maturato il dies a quo: poiché la prescrizione decorre solo da quando il danneggiato ha consapevolezza che il suo diritto è stato leso ad opera di un determinato comportamento, nella fattispecie non può decorrere dal 1999, poiché a quella data era ancora incerta la giurisdizione ed era ancora incerto quale tipo di azione spettasse (ex delitto o ex contratto) e verso chi. Ma anche se intesa in tali termini, la questione è infondata. Infatti, non si discute della incertezza circa la lesione del diritto e circa il fatto che quella lesione ha causa in una legge (quella del 1999), bensì della incertezza sulla giurisdizione e sul tipo di azione - tanto si ricaverebbe dalle decisioni n.10812 e 10813 del 2011, secondo i ricorrenti-, ossia su circostanze che non rilevano ai fini della consapevolezza di avere subito lesione sii un diritto - quello alla remunerazione- di avere dunque diritto al risarcimento e di poterlo esercitare. I ricorrenti adducono a loro sostegno l'orientamento (nato da Cass. Sez. un. 576 del 2008) secondo cui nell'azione da risarcimento la prescrizione decorre non da quando si è manifestato il danno, ma da quando il danneggiato avrebbe potuto averne consapevolezza usando l'ordinaria diligenza. Ma questa regola non giova alla tesi dei ricorrenti: il danno era di certo percepibile dopo la legge del 1999, che ha limitato il diritto alla remunerazione ai soli beneficiari delle sentenze, e che dunque ha escluso gli altri, mentre l'incertezza sulla giurisdizione o sui soggetti da convenire in giudizio o anche sul tipo di azione da intraprendere, semmai, attiene al modo di far valere in giudizio un diritto - quello al risarcimento- che per uso di ordinaria diligenza si doveva sapere di avere. Del resto, la circostanza che quelle decisioni del 2011 sono state l'esito, per l'appunto, del diritto fatto valere in giudizio da altri medici specializzandi, che hanno agito per il medesimo diritto di quello dei ricorrenti, è chiaro indice del fatto che non v'erano impedimenti legali a farlo valere. Ciò posto, alcuna analogia può evidentemente farsi tra le ragioni che hanno indotto ad investire in via pregiudiziale la Corte Europea sul diritto dei medici iscritti ante 1982 e la richiesta di fare altrettanto, ossia un rinvio pregiudiziale, sulla questione qui affrontata della decorrenza della prescrizione. 6. - Con il secondo motivo di ricorso si fa valere violazione degli articoli 91, 97 e 348 c.p.c I ricorrenti assumono una omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo di impugnazione, che riguardava il calcolo delle spese, ed in particolare la circostanza che esse erano state liquidate in primo grado senza cAumSe tenere conto che, essendo state separate in otto is inte, solo in una di esse l'Avvocatura aveva svolto difese. Il motivo è inammissibile. Infatti, qualora il motivo sia interpretato come di omessa pronuncia, allora vale il principio di diritto secondo cui "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione". (Cass. sez Un.1914/ 2016). Qualora si dovesse intendere il motivo come di denuncia di errato calcolo delle spese, esso è parimenti inammissibile, in quanto si tratta di circostanza di fatto rimessa al giudice di merito. 7. - [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio chiede la liquidazione delle spese da lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. La richiesta va accolta in quanto la giurisprudenza era, al momento della proposizione del ricorso, assolutamente consolidata e gli argomenti per contrastarla sono assolutamente irrilevanti, come si è visto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di 25 mila euro, oltre altri complessivi 14.500 euro per spese ex articolo 96 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente /51-i9 - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello st
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