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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45364/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto aggravato.

2. La parte civile, con proprio difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e/o comunque il suo integrale rigetto.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, peraltro ripropositive di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto al giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Rv. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000), senza farsi luogo a liquidazione in favore della parte civile, non avendo questa offerto alcun contributo al processo, essendosi limitata a chiedere la declaratorta di inammissibilità o il rigetto del ricorso (cfr., sul punto specifico, ex multis, sez.- 3, n. 27987 del 24/372021, Rv. 281713; sez. unite, ordinanza n. 5466 del 28/172004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto aggravato. 2. La parte civile, con proprio difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e/o comunque il suo integrale rigetto. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, peraltro ripropositive di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto al giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Rv. 260627). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000), senza farsi luogo a liquidazione in favore della parte civile, non avendo questa offerto alcun contributo al processo, essendosi limitata a chiedere la declaratorta di inammissibilità o il rigetto del ricorso (cfr., sul punto specifico, ex multis, sez.- 3, n. 27987 del 24/372021, Rv. 281713; sez. unite, ordinanza n. 5466 del 28/172004, Gallo, Rv. 226716). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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