CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 12449/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI0384L81 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza impugnata - art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commessi in Loano il 25/04/2022 e quelli già giudicati con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. e commessi nel 2020, è inammissibile per manifesta infondatezza. La corte territoriale ha reso una motivazione congrua laddove ha escluso il medesimo disegno criminoso stante l'assenza di elementi per ritenere l'originaria deliberazione criminosa tra reati commessi a distanza di oltre due anni. Si tratta di una motivazione logica e corretta in diritto tenuto conto che è principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'identità del disegno criminoso postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, seppure non elaborate nei loro particolari, bensì nelle sole linee essenziali; l'identità del medesimo disegno criminoso si distingue, poi, dal programma di vita delinquenziale che ricon-e laddove l'agente realizza un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo, ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate e non previamente deliberati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità del caso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024