CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E TAMBE' VERONICA([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);tutti rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrenti-Numero registro generale 2576/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 10155/2026Data pubblicazione 19/04/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 5263/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorsoalla Commissione tributaria provinciale di Enna, [OSCURATO:PERSONA], RosaVeronica També e la società agricola semplice di cui gli stessi erano soci,proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento n.TYU02B500166/2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperatol’IVA, a suo avviso indebitamente detratta, per € 18.291 ed irrogato lerelative sanzioni, in relazione a lavori per la realizzazione del “nuovoimpianto di ficodindieto in irriguo, impianto di oliveto ed impianto dimandorlo” per i quali la società aveva ricevuto contributi nell’ambito della“Misura 121, collegata alla Misura 112 – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] 2007/2013”. Con tale atto, l’Amministrazioneevidenziava che, nell’ambito di indagini che avevano dato luogo anche adun procedimento penale, era emerso che l’impresa agricola BilardiGiuseppe, che aveva eseguito i predetti lavori, aveva fatturato importisensibilmente superiori a quelli dovuti per le opere effettivamenterealizzate (nel caso di specie sette fatture per opere in tutto o in parteinesistenti); i compensi erano stati corrisposti mediante bonifico e poirestituiti al Bruno in contanti, consentendogli di percepire illegittimamentei contributi e, per quanto interessa in questa sede, di detrarreillegittimamente l’IVA.Il ricorso si fondava su diversi motivi sia di carattere formale cheriguardanti gli aspetti sostanziali.La CTP accoglieva il ricorso per vizio di motivazione dell’avviso cherinviava ad un PVC emesso nei confronti del Bilardi, contenente le ragioniNumero registro generale 2576/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 10155/2026Data pubblicazione 19/04/2026sulle quali si fondava l’accertamento, che, tuttavia, non era mai statoconsegnato ai contribuenti.2. Proponeva appello l’Amministrazione.Nel giudizio di secondo grado non si costituivano i contribuenti.Con sentenza n. 5263/2024, la CGT di secondo grado della Siciliarigettava il ricorso osservando che, secondo l’Amministrazione,dall’allegato 3 alle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo gradopoteva desumersi che «il processo verbale di constatazione riporta comeallegato 1 e 1/A proprio l’informativa penale riguardante il ricorrente e ilBilardi Giuseppe posta dall’ufficio a fondamento dell’atto impugnato di cuiegli era pienamente a conoscenza, riguardando lo stesso procedimentopenale 2037/17»; tuttavia, nel giudizio di primo grado la stessa non avevamai depositato allegati. Escludeva poi l’idoneità della motivazione aportare a conoscenza dei contribuenti il contenuto della pretesa.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Hanno resistito con controricorso i contribuenti che hanno eccepitol’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato il viziodi cui all’art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. per motivazione apparente eviolazione di legge in relazione agli «art. 111, comma 6, Cost., art. 132,comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1,comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs 546/1992». Adavviso della ricorrente, la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto che l’avviso facesse riferimento ad un PVC emesso nei confrontidell’impresa di [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, in nessuna parte dellamotivazione (che è stata riprodotta nel ricorso) si faceva riferimento a taleNumero registro generale 2576/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 10155/2026Data pubblicazione 19/04/202629/1/2021 ed a loro consegnato, nonché alle violazioni risultanti dalprocedimento penale promosso nei loro confronti dalla Procura dellarepubblica di Enna.Pertanto, la motivazione sarebbe soltanto «apparente, nel senso che essa– benché graficamente presente, ed anche diffusa - non presenta alcunaeffettiva e concreta riferibilità all’atto impositivo opposto in prime cure,non consentendo, pertanto, in alcun modo di cogliere i motivi per i quali ilconcreto contenuto di tale atto impositivo non sarebbe rispettoso delledisposizioni di legge in materia di motivazione degli attidell’Amministrazione finanziaria».1.2 Il motivo è fondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Numero registro generale 2576/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 10155/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel caso di specie non è possibile comprendere le ragioni che hannocondotto al rigetto dell’appello, in quanto la motivazione non si confrontacon i motivi di impugnazione. Ed infatti, in ordine alla decisiva questionedella sufficienza della motivazione dell’avviso, in considerazione delrichiamo non al PVC emesso nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA],quanto piuttosto a quello del 29/1/2021 emesso nei confronti della societàtra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiamato - unitamente agli attitrasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna conriguardo alla posizione di questi ultimi - a pagina 6 dell’avviso diaccertamento, la sentenza non contiene alcuna valutazione; al riguardonella stessa si legge solo che «quanto alla precisazione dell’Agenzia […]per cui “nessun rilievo assume il fatto che il processo verbale diconstatazione diretto al Bilardi non sia stato notificato al ricorrente se lemotivazioni dell’atto impugnato ne riportano il contenuto essenziali e/opoteva comunque venirne a conoscenza per come appena argomentato”, ilCollegio osserva che di tutto questo l’Agenzia non ha fornito nessunaprova, cosicché è indubitabile che, rispetto al quadro delineato dai giudicidi 1° grado, nulla è mutato, cosicché l’appello va rigettato, in quantoinfondato».Il motivo va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla CGT disecondo grado che dovrà provvedere ad una nuova valutazione dellamotivazione del provvedimento, tenendo conto del richiamo non al PVCemesso nei confronti del Bilardi, quanto agli atti indicati a pagina 6dell’avviso stesso.1.3 Appare opportuno aggiungere che, nel compiere tale giudizio, la CGTdi secondo grado dovrà tenere distinti il profilo della motivazione e quellodella prova. Questa Corte ha in più occasioni affermato che «lamotivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7della l. n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l'ambito dellecontestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e diNumero registro generale 2576/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 10155/2026Data pubblicazione 19/04/2026mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum dellapretesa tributaria; invece, la prova della pretesa tributaria attiene aldiverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suoaccertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dellostesso» (Cass. n. 25321/2024; nello stesso senso cfr. Cass. Cass. n.8016/2024). Per questo motivo, la prova, a differenza della motivazione,può essere fornita nel corso del giudizio.2.1 Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 115c.p.c.. Si deduce il medesimo errore oggetto del primo motivo (inesistenzanell’avviso del richiamo al PVC emesso nei confronti del Bilardi) persostenere che la CGT di secondo grado avrebbe «statuito su unamotivazione (della pretesa fiscale) diversa da quella realmente addottadall’Ufficio nell’atto impositivo oggetto del giudizio, così incorrendo inviolazione dell’art. 112 c.p.c. – il quale, nella misura in cui sancisce ilprincipio della corrispondenza di chiesto e pronunciato- fa divieto algiudice di merito di immutare d’ufficio i termini ed i contenuti dellamotivazione sottesa alla pretesa tributaria, inserendo, come avvenutonella specie, asseriti rinvii per relationem ad atti esterni (all’attoimpositivo), in realtà mai operati dall’ente impositore». Ciòdeterminerebbe anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. che impone algiudice di pronunciarsi sugli atti, sulle prove e sui documenti acquisiti alprocesso.2.2 Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 7,comma 1°, l. 212/2000, dell’art. 42, commi 2 e 3, d.p.r. 600/1973,dell’art. 56, commi 1 e 5, d.p.r. 633/1972 nonché dell’art. 3, comma 3, l.241/1990. Ad avviso dell’Amministrazione la motivazione era comunqueidonea a porre i contribuenti in condizione di comprendere l’oggetto dellapretesa e le ragioni poste a fondamento della stessa e ciò era sufficiente aNumero registro generale 2576/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 10155/2026Data pubblicazione 19/04/2026garantire la legittimità dell’atto, tenuto conto del fatto che lo stessorichiamava il PVC emesso nei confronti degli odierni controricorrenti a loroconsegnato.2.3 I due motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo,a seguito del quale il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una nuovavalutazione in ordine alla motivazione dell’avviso.3. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, mentre vannodichiarati assorbiti il secondo ed il terzo; la sentenza impugnata va quindicassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondoed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente