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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14646/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 496 cod. pen.; rilevato, altresì, che il ricorso è costituito da due motivi, con i quali la Difesa lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, denunziando, inoltre, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo in questione sia inammissibile perché il medesimo appare affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni poste a sostegno delle statuizioni impugnate e contraddistinte da assertive affermazioni neppure corredate da riferimenti all'interpretazione giurisprudenziale degli istituti richiamati; ritenuto, inoltre, che esso sia manifestamente infondato, perché, da un lato, il certificato del casellario giudiziale - cui il ricorso fa riferimento - risale al 2016 a differenza di quello richiamato dalla Corte di merito, che reca l'indicazione di precedenti penali per reati della stessa indole e, dall'altro, la medesima Corte ha correttamente ed esaustivamente motivato sulla pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 496 cod. pen.; rilevato, altresì, che il ricorso è costituito da due motivi, con i quali la Difesa lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, denunziando, inoltre, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo in questione sia inammissibile perché il medesimo appare affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni poste a sostegno delle statuizioni impugnate e contraddistinte da assertive affermazioni neppure corredate da riferimenti all'interpretazione giurisprudenziale degli istituti richiamati; ritenuto, inoltre, che esso sia manifestamente infondato, perché, da un lato, il certificato del casellario giudiziale - cui il ricorso fa riferimento - risale al 2016 a differenza di quello richiamato dalla Corte di merito, che reca l'indicazione di precedenti penali per reati della stessa indole e, dall'altro, la medesima Corte ha correttamente ed esaustivamente motivato sulla pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26
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