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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26368/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 13505/05 del Tribunale di Milano del 16/12/2005, irrevocabile il 17/5/2008, reato organizzazione e promozione organizzazione finalizzata all'evasione della disciplina Iva commessa in Lombardia ed [OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002; 2645/16 Gip Tribunale di Milano del 28/9/2016, irrevocabile il 16/1/2020, estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando, da una parte, che questa era stata oggetto di precedenti istanze che erano state rigettate e, dall'altra, rilevando che tra i fatti era decorso un lunghissimo lasso di tempo tale da escludere che i fatti fossero riferibili a un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non 4 avrebbe considerato che l'attività iniziale era proseguita anche in epoca successiva,così che tutti i fatti si inserirebbero in un contesto caratterizzato dall'appartenenza alla cosca Magnone; quanto alle precedenti istanze, poi, la difesa rileva che dalle sentenze ora prodotte sarebbero desumibili degli elementi di novità; Rilevato che il giudice dell'esecuzione, pure non volendo considerare l'esistenza di precedenti provvedimenti relativi alla medesima richiesta, ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sull'eterogeneità dei reati e, soprattutto, sul fatto che tra questi risulta una enorme distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 13505/05 del Tribunale di Milano del 16/12/2005, irrevocabile il 17/5/2008, reato organizzazione e promozione organizzazione finalizzata all'evasione della disciplina Iva commessa in Lombardia ed [OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002; 2645/16 Gip Tribunale di Milano del 28/9/2016, irrevocabile il 16/1/2020, estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando, da una parte, che questa era stata oggetto di precedenti istanze che erano state rigettate e, dall'altra, rilevando che tra i fatti era decorso un lunghissimo lasso di tempo tale da escludere che i fatti fossero riferibili a un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non 4 avrebbe considerato che l'attività iniziale era proseguita anche in epoca successiva,così che tutti i fatti si inserirebbero in un contesto caratterizzato dall'appartenenza alla cosca Magnone; quanto alle precedenti istanze, poi, la difesa rileva che dalle sentenze ora prodotte sarebbero desumibili degli elementi di novità; Rilevato che il giudice dell'esecuzione, pure non volendo considerare l'esistenza di precedenti provvedimenti relativi alla medesima richiesta, ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sull'eterogeneità dei reati e, soprattutto, sul fatto che tra questi risulta una enorme distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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