CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico atto del loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza che ne confermato la condanna per tentativo d'importazione dalla Spagna di 40 kg. di hashish (artt. 56, cod. pen., e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990). Essi denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) esclusione della desistenza volontaria; 2) mancata derubricazione nell'ipotesi lieve, ex comma 5 del cit. art. 73, in assenza di accertamento del principio attivo; 3) eccessiva misura della pena e diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha depositato memoria scritta, ribadendo il terzo motivo di ricorso ed insistendo per la trattazione del ricorso secondo la procedura ordinaria. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo costituisce semplice manifestazione di dissenso rispetto ad una motivazione non manifestamente illogica (perciò qui non censurabile), secondo cui gli imputati si sono disfatti del carico non per libera scelta, ma perché indottivi dall'aver perso i contatti con il committente. 2.2. Il secondo è generico, perché puramente reiterativo del corrispondente motivo d'appello, senza alcun confronto critico con le ragionevoli considerazioni della sentenza, fondate sul ponderoso quantitativo, ancorché lordo, e sull'illogicità di un'importazione dall'estero di una quantità di minima lesività; 2.3. In tema di trattamento sanzionatorio, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza ha evidenziato la natura necessitata e parziale della collaborazione degli imputati con la polizia e l'irrilevanza ex lege, di per sé, dell'incensuratezza ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche. Inoltre, quanto alla pena, se anche è vero che la Corte d'appello sbaglia quando afferma che la pena-base è stata fissata nel minimo, resta pur sempre che — per giurisprudenza consolidata e costante di questa Corte — una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito nella relativa commisurazione è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre tale non è quella complessiva e finale irrogata agli imputati. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così de