CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 09205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31051/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso l'[OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2087/2020 depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 31051/20MEF+2-Ag. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale che su istanza della [OSCURATO:PERSONA] monzese s.r.l, già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche, aveva pronunciato la condanna delle amministrazioni impugnanti a tenere indenne la concessionaria dei danni sofferti in conseguenza dell'espansione del fenomeno delle scommesse clandestine, dell'ingresso sul mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate. 2. In particolare il decidente ha disatteso la doglianza declinate dalle impugnanti in relazione all'insussistenza in capo alle medesime di un obbligo di garanzia volto a sollevare le agenzie concessionarie di restare indenni dall'eventuale presenza di fattori di disturbo o di distorsione del mercato legati al fenomeno delle scommesse clandestine. 3. Con il terzo motivo di ricorso le Amministrazioni ora ricorrente deducono, in relazione alla predetta statuizione del giudice dell'impugnazione, la violazione degli artt. 1322, 1467, 1468 e 1375 cod. civ., nonché dell'art. 17 r.d 18 novembre 1923, n. 2440 osservando che alla stregua della clausola di esclusiva prevista nel negozio concessorio le amministrazioni concedenti erano tenute solo ad accordare che il numero delle concessioni non fosse superiore a quello messo in gara, ma non a rispondere del fatto illecito di terzi con i quali non avevano intrattenuto alcun rapporto contrattuale e il cui illecito avevano al contrario rigorosamente contrastato mediante gli strumenti disponibili. RG 31051/20MEF+2-Ag. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4. In ordine al predetto motivo il collegio, all'esito della discussione , ha maturato il convincimento che esso sia meritevole di trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della I Sezione civile. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio de