CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13426/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL] – cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Milano- Ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n.– controricorrente –avverso la sentenza n. 624/2024 pubbl. il 12.09.24 , dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, non notificata. UditaNumero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/2026la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava due cartelle di pagamento a suo caricodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (’anno diimposta 2015 e 2016), assumendo la mancata notifica delle stesse edegli atti ad esse prodromici.Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione,eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazionepassiva in relazione ad alcuni motivi di ricorso e chiedeva la chiamatain causa e l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’enteimpositore, nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] chesi costituiva volontariamente in giudizio1.1 La ctp di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso condannando laricorrente alle spese1.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello lamentando l’erroneainterpretazione della sentenza circa l’impugnabilità dell’atto, lamancata regolare notifica ed il vizio di motivazione1.3.La Corte di giustizia di secondo grado della Liguria respingeval’appello e condannando l’appellante alle spese, rilevando che gli attiprodromici – (comunicazioni di irregolarità anno imposta 2015 e 2016)erano stati regolarmente notificati al contribuente e che le cartelle dipagamento, regolarmente notificate al contribuente in data02/02/2019 ed in data 12/12/2019 a mezzo messo notificatore siriferivano ad iscrizione a ruolo, a seguito di controlli automatizzatieffettuati ai sensi dell'art 36 DPR 600/1973 e art 54 bis DPR 633/1972,per le somme a debito esposte dal medesimo contribuente nelledichiarazioni presentate all'Ufficio, e dal medesimo non versate e chele cartelle impugnate contenevano tutti gli elementi necessari percomprendere la richiesta di pagamento.Numero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado con ununico motivo di ricorsoL’Agenzia delle Entrate depositata controricorso. Veniva fissatal’udienza camerale per il 3 febbraio 2026Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione delricorrente.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.ce per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5)c.p.c..quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibilesul punto della regolarità della notifica, e sufficiente motivazioneLamenta che la motivazione risulta del tutto apparente nonessendo stata effettuata alcuna attenta valutazione delle notificheprodotte da parte resistente intervenuta, Agenzia delle Entrate dellaSpezia, da cui sarebbe derivata la nullità delle notifiche.Afferma che le cartelle di pagamento impugnate risultavanopacificamente anche ritirate da persona abilitata, rimasta sconosciutaovvero senza la minima indicazione, senza che ne fosse individuatal'identità e senza alcuna prova di ricezione di raccomandatainformativa; assume che la comunicazione consegnata a questo“soggetto abilitato” non riportava nè l'invio né e soprattutto la ricezionedella raccomandata informativa.2. Il motivo di ricorso è inammissibile.Numero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/2026L’esame dei motivi deve essere preceduto dalla verificadell’ammissibilità del ricorso, poiché dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Liguria, la contribuente ha impugnatol’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento n.05620180004705546000, per l’anno di imposta 2015 e n.05620190006305432000, per l’anno anno imposta 2016. A tal fine ènecessario confrontarsi con la giurisprudenza di questa Corte, secondocui, in tema di riscossione a mezzo ruolo, il comma 4-bis dell’art. 12del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, che, inserito dall'art. 3-bis deld.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in l. 17dicembre 2021, n. 215, ed avente ad oggetto la “non impugnabilitàdell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo” «si applica aiprocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse allatutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata oinvalidamente notificata» (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283).La Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3-bis cit.abbia natura di norma di interpretazione autentica, e dunque senza chese ne possa attribuire efficacia retroattiva, con essa «il legislatore, nelregolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalidanotificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutelagiurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento delsistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire»,interesse che va dunque dimostrato (Sez. U, n. 26283 del 2022, cit.).In continuità con il principio sancito in punto di perimetrazionedell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avversol’estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento,non emergono nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali lanovella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente diimpugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previstodall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificatoNumero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/2026dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dallal. n. 215 del 2021). I principi trovano conferma, così allo statochiarendosi i limiti di impugnabilità degli estratti di ruolo, nel recenteintervento della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibilile questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema, con sentenzan. 190 del 17 ottobre 2023, ha significativamente evidenziato come lanorma impugnata, disponendo «che il ruolo e la cartella che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione neisoli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri chedall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, innalza la soglia del bisognodi tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione“diretta” del ruolo e della cartella». La medesima Corte Costituzionalesottolinea che la restrizione della possibilità di impugnare la cartella dipagamento che si ritenga invalidamente notificata, e di cui ilcontribuente sia venuto a conoscenza dall’estratto di ruolo (che neafferma la valida notifica), è stata oggetto di un utilizzo abnorme, conenorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazionedegli estratti di ruolo, spesso pretestuosamente promosse con ognisorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima. Haperaltro anche avvertito che l’abuso di quanti approfittano dellavulnerabilità del sistema, che pur genera un ingiustificato contenziososeriale, non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisogno ditutela “anticipata” dei soggetti che legittimamente lo invocano, ma ciòcoinvolge profili rimessi alla discrezionalità del legislatore. Di qui«l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, comeemerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnusriscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass. n. 12459/2024).Numero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/20263. Nel caso di specie la contribuente non ha evidenziato ragioni chegiustificassero l’esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursiche mancava l’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e allecartelle di pagamento. Emerge allora che la causa non poteva essereneppure proposta, né tanto meno il processo proseguito.Sotto altro profilo, il motivo sarebbe altresì inammissibile per lasua formulazione, in quanto viola il principio di specificità e tassativitàdei motivi. Infatti, in base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ilricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali sirichiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esattaindividuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione diragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotteviolazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze dellamotivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasidoglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass.21/07/2020, n. 15517).Inoltre, le critiche avverso la sentenza impugnata sono formulatesotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmentecombinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazioneo falsa applicazione di norme di diritto. Si tratta, quindi, di censure nonontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (Cass. 13/06/2024, n. 16488). La ricorrente ha infattiprospettato il motivo di ricorso formulando in maniera cumulatival’indicazione di numeri diversi dall’art. 360, primo comma, cod. proc.civ., senza tuttavia specificare in maniera puntuale e tassativa ledoglianze.Numero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/2026Alla luce dei principi richiamati, in definitiva il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoaltresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformitàdella decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, oltre alle speseprenotate a debito ed oltre ad euro 400,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.;condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.Numero registro generale 5732/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13426/2026Data pubblicazione 09/05/2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])