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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15203/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];f t 35975/25 Ritenuto che con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Palermo del 23 ottobre 2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha derubricato il reato contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, seconda parte, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione con cui è stato lamentato vizio di legge e di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che deve richiamarsi il fermo orientamento di legittimità in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha giustificato il discostamento dal minimo edittale sulla base del carattere organizzato dell'attività di "spaccio" e dell'eterogeneità tipologica delle sostanze stupefacenti; che, inoltre, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la pena è stata determinata al di sotto del medio edittale.

Invero, è stata inflitta una pena finale di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa sicché, tenuto conto della riduzione per il rito, la Corte territoriale è partita la pena base di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Per il reato per cui è stata pronunciata condanna è prevista la pena da un anno e sei mesi ad anni cinque di reclusione e da euro 2.500,00 a euro 10.329,00.

La media edittale, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo edittale (Sez. 5, n. 36407 del 2 ottobre 2025, Licciardi, Rv. 288953 — 01).

Pertanto, la media edittale nel caso concreto è pari ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 6.414,00 di multa (eliminata la frazione ex art. 134 cod. pen.);35975/25 che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativa mente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];f t 35975/25 Ritenuto che con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Palermo del 23 ottobre 2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha derubricato il reato contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, seconda parte, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione con cui è stato lamentato vizio di legge e di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso è inammissibile; che deve richiamarsi il fermo orientamento di legittimità in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha giustificato il discostamento dal minimo edittale sulla base del carattere organizzato dell'attività di "spaccio" e dell'eterogeneità tipologica delle sostanze stupefacenti; che, inoltre, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la pena è stata determinata al di sotto del medio edittale. Invero, è stata inflitta una pena finale di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa sicché, tenuto conto della riduzione per il rito, la Corte territoriale è partita la pena base di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Per il reato per cui è stata pronunciata condanna è prevista la pena da un anno e sei mesi ad anni cinque di reclusione e da euro 2.500,00 a euro 10.329,00. La media edittale, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo edittale (Sez. 5, n. 36407 del 2 ottobre 2025, Licciardi, Rv. 288953 — 01). Pertanto, la media edittale nel caso concreto è pari ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 6.414,00 di multa (eliminata la frazione ex art. 134 cod. pen.);35975/25 che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativa mente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
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