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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43765/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento degli imputati quali autori dei reati rispettivamente contestati, sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. 4/5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

I ricorrenti, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondamento della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, non considerano che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata).

Rilevato che il secondo motivo del ricorso del Meridiani è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello, peraltro, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato che il terzo motivo del ricorso del Franciosa è manifestamente infondato.

L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei delitti in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Rilevato che l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondata.

La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione dell'aumento a titolo di continuazione in considerazione della omogeneità e gravità degli illeciti perpetrati e delle relative pene edittali (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 Il C6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento degli imputati quali autori dei reati rispettivamente contestati, sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. 4/5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. I ricorrenti, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondamento della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, non considerano che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata). Rilevato che il secondo motivo del ricorso del Meridiani è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, peraltro, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato che il terzo motivo del ricorso del Franciosa è manifestamente infondato. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei delitti in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Rilevato che l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondata. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione dell'aumento a titolo di continuazione in considerazione della omogeneità e gravità degli illeciti perpetrati e delle relative pene edittali (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il C6
Sentenza Cassazione n. 43765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris