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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il delitto di ricettazione di generi alimentari in concorso nel reato di furto ai danni di esercizio Carrefour e ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Florin. 2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al'art.62 n.4 cod.pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre c:onsiderato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Annirante, Rv. 277709 — 01) . 3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti giudiziari.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -os

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il delitto di ricettazione di generi alimentari in concorso nel reato di furto ai danni di esercizio Carrefour e ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Florin. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al'art.62 n.4 cod.pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre c:onsiderato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Annirante, Rv. 277709 — 01) . 3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti giudiziari. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -os
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