CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che eccepisce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione sull'assunto che non ci siano prove a sostegno del fatto che i cani sottoposti ad intervento di caudectomia e a maltrattamenti non fossero di sua proprietà - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché le argomentazioni difensive sono articolate in fatto, essendo dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo peraltro la Corte di merito (cfr. pag. 2) accertato l'abituale frequentazione della casa da parte del ricorrente e, quindi, l'onere da parte sua e della compagna di accudimento dei cani, circostanze corroborate dalle deposizioni rese dai vicini; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo