CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 24/02/2022 dalla Corte di appello di Milano; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Sentite, nell'interesse degli imputati, le seguenti conclusioni: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 ottobre 2019 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza deliberata il 10 maggio 2016 dal Tribunale di Milano, che, per quanto di interesse ai presenti fini, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in relazione al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita 11 ottobre 2009, rispettivamente ascritti agli imputati ai capi B (artt. 216, comma 1, n. 1, 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, 267, legge fall.) e C (artt. 216, comma 1, n. 1, 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, legge fall.). Le statuizioni condannatorie venivano pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi B e C, nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo C, nella qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che era un ente societario controllato da [OSCURATO:SOCIETA]. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, venivano condannati alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, oltre che al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., e al risarcimento dei danni in favore della stessa parte, alla quale veniva riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 110.000,00 euro. 2. Con sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 14 settembre 2021, a seguito del ricorso proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva annullata la decisione impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al reato contestato al capo B e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio, su tali punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. L'annullamento con rinvio della decisione impugnata, relativamente al reato di cui al capo B della rubrica, veniva pronunciato sull'assunto che la corresponsione della somma di 90.000,00 euro, effettuato il 27 settembre 2009 da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che recava quale causale "TFR e ratei retribuzione personale", non era astrattamente sprovvisto di causa giustificativa. Il versamento, infatti, avrebbe potuto trarre origine dalle complesse trattative sviluppatesi nel corso del 2009, finalizzate a consentire l'affitto di un ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. nel rispetto del contratto stipulato il 28 giugno 2009, rimasto ineseguito. Sullo svolgimento di queste trattive contrattuali, interrotte dalla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciata dal Tribunale di Milano ottobre 2009, nel giudizio di primo grado, erano state acquisite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che, all'epoca dei fatti, era uno dei liquidatori della società fallita -, il quale, come evidenziato a pagina 10 della decisione di legittimità, aveva dato «conto della riconoscibilità, in astratto, all'operazione di cui il trasferimento dei 90 mila euro rappresentava un tassello di una giustificazione economica e della sua esecuzione - frutto di lunghe trattative - in via progressiva [...]». Tali dichiarazioni, quindi, avrebbero potuto «smentire il nucleo essenziale della tesi accusatoria, ossia la connotazione "senza causa" del versamento dei 90 mila di euro [...]». Tuttavia, con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte della loro potenziale rilevanza probatoria, la Corte di appello di Milano non si era adeguatamente confrontata, omettendo di considerare che la ricostruzione fornita dal coimputato, quantomeno in astratto, smentiva il nucleo essenziale dell'ipotesi accusatoria, posta a fondamento delle contestazioni di cui ai capi B e C, secondo cui il versamento della somma di 90.000,00 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. non era supportato da alcuna giustificazione, trovando la sua, sia pure ipotetica, causale nelle trattative contrattuali che si erano svolte, nel corso del 2009, tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che era la società controllante la predetta [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di legittimità, al contempo, evidenziava un'ulteriore omissione valutativa, riscontrabile con riferimento alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che, all'epoca dei fatti, era l'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'ente societario che controllava [OSCURATO:SOCIETA]. -, il quale aveva escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle trattative contrattuali sviluppatesi nel corso del 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], che avrebbero dovuto beneficare [OSCURATO:SOCIETA], facendo emergere la possibile estraneità dell'imputato a tale segmento della vicenda processuale, così come ascrittogli al capo C. La sentenza impugnata, infine, veniva annullata, relativamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C. Si evidenziava, in proposito, che la Corte di merito milanese, denegando il riconoscimento circostanziale invocato, ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sul presupposto dell'assenza di spontaneità del risarcimento del danno, che era stato eseguito in conseguenza delle pressioni esercitate dal curatore fallimentare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva erroneamente sovrapposto due istituti differenti, rappresentati dalla riparazione totale dei danni causati dall'imputato e dal ravvedimento operoso, che dovevano essere mantenuti distinti. Non si era, in questo modo, tenuto conto del fatto che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. esige esclusivamente che l'attività riparatoria, effettuata mediante la restituzione dei beni o il ristoro economico, sia integrale e avvenga prima del giudizio, ma non richiede che l'attività del reo sia spontanea, essendo, a tal proposito, sufficiente che si tratti di un'attività volontaria, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata (Sez. 5, n. 57573 del 31/10/2017, P., Rv. 271872-01); volontarietà che, nel caso di specie, non poteva ritenersi esclusa dalle sollecitazioni del curatore fallimentare, che erano state richiamate impropriamente, in sede di conferma del giudizio di colpevolezza, dalla Corte di appello di Milano. Queste considerazioni, secondo la Corte di legittimità, rendevano evidente l'incongruità del percorso argomentativo attraverso cui si era pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imponendo, sui punti evidenziati, l'annullamento della decisione impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 3. Con sentenza emessa il 2 maggio 2019 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 14 settembre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in parziale riforma della decisione di primo grado, procedeva alla rideterminazione delle pene accessorie irrogate agli imputati, ex art. 216, ultimo comma, legge fall., quantificando quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in sette anni e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in sei anni. Venivano, invece, confermate le pene principali irrogate agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, quantificate, per entrambi, in tre anni di reclusione. Nel merito della vicenda criminosa esaminata, non si ritenevano decisive, ai fini della rivisitazione del giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale di Milano, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], atteso che la natura dissipativa del versamento della somma di 90.000,00 euro - effettuato il 27 settembre 2009, recante quale causale "TFR e ratei retribuzione personale" - doveva ritenersi dimostrata dalle emergenze probatorie.Secondo quanto riferito dal curatore fallimentare nel giudizio di primo grado, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 28 giugno 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società controllante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rimaneva ineseguito a causa della dichiarazione di fallimento della società locataria, pronunciata dal Tribunale di Milano 1 11 ottobre 2009. Sulla base di questo accordo contrattuale, la cui efficacia sarebbe dovuta decorrere dall'I. luglio 2009, [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava ad affittare a [OSCURATO:SOCIETA]. un ramo di azienda, a fronte del pagamento da parte della società affittuaria di un canone quadrimestrale. Tuttavia, nonostante l'intervenuta declaratoria di fallimento e le richieste di restituzione della somma controversa avanzate dal curatore fallimentare, l'importo - che veniva corrisposto sine causa, attesa la mancata esecuzione del contratto di affitto - non veniva restituito dagli amministratori della società affittuaria. Ne discendeva che le emergenze processuali non facevano emergere alcun rapporto di corrispettività, contrattuale o economico, idoneo a giustificare la dazione di 90.000,00 euro, confermando la natura dissipativa del versamento controverso. La dazione di 90.000,00 euro, per altro verso, non poteva trovare alcuna giustificazione nei pregiudizi economici subiti da [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della mancata esecuzione del contratto di affitto, esclusivamente attribuibile al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che la concretizzazione dei danni richiamati non risultava supportata da adeguate allegazioni. La Corte di appello di Milano, infine, confermava il diniego della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., osservando che il respingimento doveva ritenersi giustificato dalla parzialità del ristoro economico del danno causato dalle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. La parzialità del ristoro, in particolare, derivava dal fatto che la somma di 90.000,00 euro, relativa alla condotta dissipativa posta in essere in relazione al reato di cui al capo B della rubrica, non era stata ancora acquisita alla massa fallimentare, per la ferma opposizione degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che impediva di ritenere configurato il requisito dell'integralità del risarcimento. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda processuale, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene che si sono richiamate.4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione con separati atti di impugnazione, che devono essere esaminati partitannente. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano non si era confrontata con le indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, omettendo di esaminare le allegazioni difensive, incentrate sulle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. per eseguire il contratto di affitto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. - in merito alle quali, peraltro, era stata formulata una richiesta di risarcimento dei danni, della quale il Giudice del rinvio non aveva tenuto conto - e sulla comunicazione effettuata dalla società fallita ai suoi dipendenti sull'assunzione da parte della società affittuaria, sottoscritta dagli stessi dipendenti. Questi comportamenti, infatti, dimostravano la volontà [OSCURATO:SOCIETA]. di dare esecuzione al contratto di affitto di ramo di azienda oggetto dì vaglio, che era rimasto ineseguito esclusivamente a causa del comportamento inottemperante degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la somma di 90.000,00 euro non poteva essere compresa nell'importo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto risarcire per ottenere il beneficio circostanziale invocato, che, essendo stato richiesto per il reato di cui al capo C, doveva essere sottoposto a una valutazione autonoma rispetto alla fattispecie contestata al capo B, relativamente alla quale si sarebbe perfezionata la condotta dissipativa inerente l'importo controverso. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte territoriale milanese non aveva dato esaustivo conto del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente per le pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, legge fall., determinate in sei anni, nel quantificare le quali non si era considerato il modesto disvalore delle condotte illecite dell'imputato, al quale, in entrambi i giudizi di merito, era stata applicata una pena principale corrispondente al minimo edittale, quantificata in tre anni di reclusione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 627, comma 3, cod. proc. pen., 110 cod. pen., 216, 223 legge fall., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano non si era confrontata con le indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio, omettendo di esaminare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che, all'epoca dei fatti, era l'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'ente societario che controllava [OSCURATO:SOCIETA]. -, che aveva escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle trattative relative al contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], che imponeva di ritenere l'imputato estraneo alla dazione della somma di 90.000,00 euro effettuata dalla prima in favore della seconda, relativamente all'ipotesi delittuosa ascritta al ricorrente al capo C. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 627, comma 3, cod. proc. pen., 110 cod. pen., 216, 223 legge fall., conseguenti al fatto che la Corte territoriale milanese non si era confrontata con le indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio, omettendo di esaminare le allegazioni difensive, relative al contenzioso sviluppatosi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in merito al contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 28 giugno 2009 e rimasto ineseguito, alla luce del quale doveva essere valutata la pretesa della società affittuaria di trattenere la somma di 90.000,00 euro, giustificata dalle spese sostenute per portare a compimento l'operazione imprenditoriale. Con il terzo motivo di ricorso, prospettato in via subordinata al mancato accoglimento delle prime due doglianze, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62-bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Si deduceva, in proposito, che il riconoscimento circostanziale invocato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si giustificava per il ruolo marginale svolto dall'imputato rispetto al perfezionamento della condotta dissipativa contestata al capo C, reso evidente dal fatto che il ricorrente non aveva preso parte alle trattative finalizzate alla conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda controverso, alla luce del quale, tra l'altro, doveva essere valutata la legittima pretesa della società affittuaria di trattenere la somma di 90.000,00 euro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi parzialmente fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive. 2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano non si era confrontata con le indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio dalla Corte di legittimità, omettendo di esaminare le allegazioni difensive, incentrate sulle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. per eseguire il contratto di affitto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. - in merito alle quali, peraltro, era stata formulata una richiesta di risarcimento dei danni, della quale in sede di rinvio non si era tenuto conto - e sulla comunicazione effettuata dalla società fallita ai suoi dipendenti sull'assunzione da parte della società affittuaria, sottoscritta dagli stessi dipendenti. Seconda la difesa del ricorrente, i comportamenti posti in essere dagli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. dimostravano la volontà di dare effettiva esecuzione al contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 28 giugno 2009, che era rimasto ineseguito esclusivamente a causa del comportamento inottemperante degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]., al quale la società affittuaria era rimasta estranea. [OSCURATO:SOCIETA], in proposito, il Collegio che le emergenze probatorie smentiscono l'assunto difensivo, secondo cui la Corte di rinvio non aveva tenuto conto delle allegazioni difensive, incentrate sulle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. per svolgere le attività relative all'esecuzione del contratto di affitto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla comunicazione effettuata dalla società fallita ai suoi dipendenti, riguardante l'assunzione da parte della società affittuaria, sottoscritta dagli stessi dipendenti. Deve, innanzitutto, osservarsi che il Giudice del rinvio, rispondendo esaustivamente alle indicazioni ricevute dalla Corte di legittimità, evidenziava che non assumevano un rilievo decisivo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano la rivisitazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le cui condotte illecite dissipative dovevano ritenersi dimostrate. Si evidenziava, in particolare, che la natura dissipativa del versamento di 90.000,00 euro doveva ritenersi incontroversa, tenuto conto del fatto che l'affitto di ramo di azienda in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come riferito dal curatore fallimentare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non si concretizzava a causa della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., che veniva pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2009, in conseguenza della quale l'operazione contrattuale rimaneva ineseguita. Tuttavia, nonostante l'intervenuta declaratoria di fallimento e le richieste di restituzione della somma controversa, avanzate dal curatore fallimentare, l'importo di 90.000,00 euro, sebbene corrisposto sine causa, non veniva restituito. Non si teneva, in questo modo, conto delle istanze formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che non sortivano alcun effetto, a causa della ferma opposizione dell'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, a ben vedere, traeva conferma dalle dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2015 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], citate a pagina 3 della sentenza impugnata, che confermavano la natura dissipativa del versamento di 90.000,00 euro, effettuato il 27 settembre 2009, non essendosi concretizzata l'assunzione dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Il curatore fallimentare, infatti, sentito dal Tribunale di Milano, a proposito dell'infondatezza della causale indicata a supporto del versamento controverso, recante la dicitura "TFR e ratei retribuzione personale", osservava che «la ragione dichiarata era quella, ma certo senza causa sono usciti perché siccome i dipendenti non sono passati dalla parte di là, il ramo d'azienda non me l'hanno acquistato, è chiaro che è un'operazione senza causa [...1». Si traeva, del resto, ulteriore conferma della natura dissipativa del versamento contestato dal fatto che la corresponsione aveva luogo il 29 luglio 2009, in epoca successiva alla conclusione del contratto di affitto di ramo di azienda, sottoscritto il 28 giugno 2009, rimanendo, fino alla data in cui veniva pronunciata la declaratoria di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta Il ottobre 2009, l'unica attività esecutiva, peraltro posta in essere unilateralmente, dell'accordo contrattuale in esame. Ne consegue che è incontroverso che, fino alla data in cui veniva E emessa la declaratoria di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., non veniva eseguita alcuna prestazione relativa al contratto di affitto di ramo di i azienda, fatta eccezione per il versamento della somma di 90.000,00 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Le emergenze probatorie, dunque, non facevano emergere alcun rapporto di corrispettività, contrattuale o economica, idoneo a giustificare la corresponsione della somma di 90.000,00 euro, confermando la natura dissipativa del versamento, che non poteva essere nemmeno giustificata dai danni, asseriti ma non dimostrati, subiti da [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto delle inadempienze contrattuali di [OSCURATO:SOCIETA]., in realtà inesistenti, essendo il contratto rimasto ineseguito a causa della declaratoria di fallimento dell'i ottobre 2009. Ci si trova, pertanto, in presenza di condotte tipicamente dissipative, che, secondo quanto affermato da questa Cortei si caratterizzano «sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima» (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la somma di 90.000,00 euro non poteva essere compresa nell'importo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto risarcire per ottenere il beneficio circostanziale invocato, che, essendo stato richiesto per il reato di cui al capo C, doveva essere sottoposto a una valutazione autonoma rispetto alla fattispecie contestata al capo B, relativamente alla quale si sarebbe perfezionata la condotta dissipativa controversa. [OSCURATO:SOCIETA] il Collegio che la fondatezza di tale doglianza discende dall'erroneità dell'assunto ermeneutico dal quale muoveva la Corte di appello di Milano, secondo cui la mancata restituzione della somma di 90.000,00 euro da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto essere compresa nell'importo che il ricorrente avrebbe dovuto risarcire per ottenere il beneficio circostanziale invocato. Tale soluzione processuale, infatti, trascurava di considerare che l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., essendo stata richiesta per il solo reato di cui al capo C, doveva essere sottoposta a una valutazione dosimetrica autonoma rispetto alla configurazione del reato di cui al capo B, relativamente alla quale si sarebbe perfezionata la condotta dissipativa riguardante l'importo controverso.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, citata correttamente dalla difesa del ricorrente, secondo cui «nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento [...], le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. [...1, che [...] detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria prevista dalla disposizione codicistica succitata [...]» (Sez. 5, n. 23275 del 29/04/2014, Gurgone, non mass. sul punto). L'opzione ermeneutica richiamata dalla difesa del ricorrente, del resto, trae origine da un precedente arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01). Ne discende che la Corte di appello di Milano non poteva negare il beneficio circostanziale invocato nell'interesse di Colombo per il capo C, ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., richiamando la condotta dissipativa contestata all'imputato al capo B, atteso che, nell'ipotesi di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, pur rilevanti nel contesto di uno stesso fallimento, le stesse mantengono la loro autonomia ontologica, dando luogo, come nel caso in esame, a un concorso di reati (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo. 2.3. Resta, infine, assorbito nel secondo motivo il terzo motivo di ricorso, sull'eccessività delle pene accessorie irrogate a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 216, ultimo comma, legge fall., postulando il vaglio di questa doglianza la riformulazione del giudizio dosimetrico nei confronti dell'imputato, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere sottoposto a una complessiva rivisitazione, che tenga conto dell'astratta concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6. cod. pen., relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo C.2.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nel quale resta assorbita la doglianza prospettata con il terzo motivo, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo. L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere rigettato. 3. Deve ritenersi fondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive. 3.1. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 627, comma 3, cod. proc. pen., 110 cod. pen., 216, 223 legge fall., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano non si era confrontata con le indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio, omettendo di esaminare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che, all'epoca dei fatti, era l'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'ente societario che controllava [OSCURATO:SOCIETA]. -, che aveva escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle trattative relative al contratto di affitto di ramo di azienda sviluppatesi, nel corso del 2009, tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la difesa del ricorrente, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale milanese aveva omesso di valutare, nonostante le indicazioni ricevute in sede di annullamento con rinvio, escludendo il coinvolgimento del ricorrente nelle attività finalizzate alla stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, perfezionatosi il 28 giugno 2009, imponevano di ritenere l'imputato estraneo alle condotte dissipative contestate al capo C, che si concretizzavano nella corresponsione di 90.000,00 euro effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in proposito, il Collegio che l'omessa valutazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, relative alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], appare incontroversa ed emerge dal testo della sentenza impugnata, da cui si evince l'elusione integrale di tali, pur evidenziati, profili valutativi. La Corte di legittimità, infatti, aveva imposto alla Corte di appello di Milano di verificare se, alla luce delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] - che, all'epoca dei fatti, rivestiva una posizione qualificata all'interno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che, come detto, era la società controllante di [OSCURATO:SOCIETA]. -, poteva o meno escludersi il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]; verifica che poteva assumere un rilievo significativo ai fini della conferma del giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente. Né era possibile eludere tale questione valutativa, affermata in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel sottostante giudizio di legittimità, attese le univoche indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 della sentenza del 14 settembre 2021, evidenziava che «l'atto di appello aveva valorizzato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (indicato dalla sentenza di primo grado come amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] dal 04/05/2009, quindi prima della stipula del contratto di affitto di azienda), descritto come teste diretto in quanto a conoscenza della vicenda relativa al passaggio dei 90 mila euro da Kores a [OSCURATO:SOCIETA], ove si escludeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [...]». D'altra parte, le stesse dichiarazioni del curatore fallimentare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nei termini riportati a pagina 7 della sentenza impugnata, non consentivano di affermare in termini certi il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel versamento della somma di 90.000,00 euro a [OSCURATO:SOCIETA]. Basti, in proposito, evidenziare che la Corte territoriale milanese, che pure confermava il giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che il curatore fallimentare, nel corso della sua deposizione, pur avendo parlato del ruolo dell'imputato nella vicenda delittuosa di cui al capo C, aveva reso dichiarazioni «non specificamente riferite alla disposizione dei 90.000 euro [...]». Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, la sentenza impugnata non teneva adeguatamente conto del fatto che spetta al giudice di merito precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano -, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Resta assorbito nel primo motivo il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 627, comma 3, cod. proc. pen., 110 cod. pen., 216, 223 legge fall., conseguenti al fatto che la Corte territoriale milanese non si era confrontata con le indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio, omettendo di esaminare le allegazioni difensive, relative al contenzioso sviluppatosi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in merito al contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 28 giugno 2009 e rimasto ineseguito, alla luce del quale doveva essere valutata la pretesa della società affittuaria di trattenere la somma di 90.000,00 euro, giustificata dalle spese sostenute per portare a compimento l'operazione contrattuale. Non può, in proposito, non rilevarsi che il vaglio di tale censura difensiva postula la rivalutazione complessiva delle trattative contrattuali svoltesi nel corso del 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., finalizzate a verificare quale fosse il ruolo, eventuale, di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda conclusasi con la stipula del contratto sottoscritto il 28 giugno 2009, su cui, per le considerazioni esposte nel paragrafo precedente, si impone un nuovo giudizio, finalizzato a correlare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - ritenute rilevanti dalla Corte di legittimità e non valutate dalla Corte di appello di Milano - e il residuo compendio probatorio. 3.3. Resta parimenti assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, prospettato in via subordinata al mancato accoglimento delle prime due doglianze, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62 -bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il vaglio di questa doglianza, infatti, postula la risoluzione della questione relativa all'individuazione del ruolo concorsuale svolto dal ricorrente nelle trattative contrattuali svoltesi, nel corso del 2009, tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e nelle attività dissipative - incontroverse nella loro consistenza materiale - riguardanti la corresponsione della somma di 90.000,00 euro a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., su cui, per le ragioni esposte nel paragrafo 3.1, cui si rinvia, si rende necessario un nuovo giudizio. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ri