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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14294/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CIRAUDO Alfio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28/09/2020 la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Prato del 04/11/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla quale con violenza, in concorso con altra persona, era stata sottratta una borsa con del danaro.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze dei tabulati telefonici relativi ad un codice IMEI differente da quello del telefono cellulare del Ciraudo nonché al riconoscimento effettuato dalla vittima, la quale aveva indicato nelle varie fasi del procedimento soggetti diversi; violazione di legge (art. 495, comma 2 cod. proc. pen.) per la mancata assunzione di una prova decisiva per l'approfondimento tramite terminale dell'appartenenza al ricorrente del codice IMEI risultante dai tabulati; nullità della sentenza per la erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché furto ex art. 624 bis, comma secondo cod. pen. avendo la Corte di appello travisato la dinamica dell'azione delittuosa, atteso che la violenza era stata indirizzata alla borsa contenente il danaro e non alla persona della Vidal; vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'indulto, non presa in esame dal giudice di appello.

3. Il ricorso è infondato.

4. Per quanto riguarda i primi tre motivi, attinenti alla valutazione delle prove ed all'accertamento in fatto della condotta contestata, è opportuno precisare ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione che ricorre nel caso di specie - in relazione alla rapina aggravata in concorso per cui vi è stata condanna - la cd.

"doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

5. Il provvedimento impugnato fornisce un'adeguata valutazione sull'attendibilità del riconoscimento effettuato della Vidal nel corso delle indagini preliminari - confermato in dibattimento rispetto a tale data, senza possibilità di reiterarlo in dibattimento per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo - con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, coordinando in modo congruo e lineare diversi elementi di prova a disposizione, ivi compresa la disponibilità di uno scooter rinvenuto nei pressi della stazione di Prato, lo stesso giorno della rapina, già utilizzato per altre azioni illecite, in concorso con soggetti dediti con il Ciraudo alla commissione di rapine in zona con modalità seriali.

6. Quanto alla valenza probatoria dei tabulati telefonici, la difesa ha eccepito che l'ultimo dei numeri della serie identificativa del telefono cellulare del ricorrente differiva da quello riportato dai tabulati stessi, lamentando che la questione aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, rimasto privo di riscontro.

Deve a riguardo rilevarsi che, pur ravvisandosi sullo specifico punto un deficit motivazionale - avendo la corte territoriale ribadito che si trattava dello stesso codice per risalire alla presenza dell'imputato sul luogo e nell'immediatezza del fatto - la censura risulta infondata.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, infatti, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, sent. n. 10795 del 16/02/2021 - dep. 19/03/2021 - Rv. 281085).

Nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità si basa - come evidenziato - sul riconoscimento della persona offesa; il collegamento dell'imputato al reato è stato altresì giustificato anche con il rinvenimento dello scooter utilizzato per la rapina e la frequentazione dei complici e, solo marginalmente (in ultimo), con la rilevazione degli spostamenti tramite il telefono cellulare attraverso l'identificativo IMEI.

Il ricorrente, quindi, doveva indicare il carattere decisivo dell'elemento probatorio, ricollegando il deficit motivazionale a tale profilo; in mancanza, la censura risulta generica.

6. I giudici di merito, inoltre, hanno correttamente applicato l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui la distinzione tra la rapina e il furto con strappo risiede nella direzione della violenza esplicata dall'agente (ex multis Cass. sez. 2, sent. n.16899 del 21/2/2019 rv.276558; sez.2, sent. n.2553 del 19/12/2019 rv.262281), concludendo per la sussistenza del delitto di rapina in quanto l'aver strattonato e gettato a terra la vittima - come emerso dalla ricostruzione in fatto della fattispecie - è da considerare una azione violenta sulla persona, funzionale a vincerne la resistenza.7.

Manifestamente infondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in quanto, per consolidata giurisprudenza, nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Cass. sez. 3, sent. n. 15201 del 15/11/2019 - dep. 15/05/2020 - Rv. 278778).

8. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CIRAUDO Alfio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28/09/2020 la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Prato del 04/11/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla quale con violenza, in concorso con altra persona, era stata sottratta una borsa con del danaro. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze dei tabulati telefonici relativi ad un codice IMEI differente da quello del telefono cellulare del Ciraudo nonché al riconoscimento effettuato dalla vittima, la quale aveva indicato nelle varie fasi del procedimento soggetti diversi; violazione di legge (art. 495, comma 2 cod. proc. pen.) per la mancata assunzione di una prova decisiva per l'approfondimento tramite terminale dell'appartenenza al ricorrente del codice IMEI risultante dai tabulati; nullità della sentenza per la erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché furto ex art. 624 bis, comma secondo cod. pen. avendo la Corte di appello travisato la dinamica dell'azione delittuosa, atteso che la violenza era stata indirizzata alla borsa contenente il danaro e non alla persona della Vidal; vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'indulto, non presa in esame dal giudice di appello. 3. Il ricorso è infondato. 4. Per quanto riguarda i primi tre motivi, attinenti alla valutazione delle prove ed all'accertamento in fatto della condotta contestata, è opportuno precisare ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione che ricorre nel caso di specie - in relazione alla rapina aggravata in concorso per cui vi è stata condanna - la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). 5. Il provvedimento impugnato fornisce un'adeguata valutazione sull'attendibilità del riconoscimento effettuato della Vidal nel corso delle indagini preliminari - confermato in dibattimento rispetto a tale data, senza possibilità di reiterarlo in dibattimento per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo - con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, coordinando in modo congruo e lineare diversi elementi di prova a disposizione, ivi compresa la disponibilità di uno scooter rinvenuto nei pressi della stazione di Prato, lo stesso giorno della rapina, già utilizzato per altre azioni illecite, in concorso con soggetti dediti con il Ciraudo alla commissione di rapine in zona con modalità seriali. 6. Quanto alla valenza probatoria dei tabulati telefonici, la difesa ha eccepito che l'ultimo dei numeri della serie identificativa del telefono cellulare del ricorrente differiva da quello riportato dai tabulati stessi, lamentando che la questione aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, rimasto privo di riscontro. Deve a riguardo rilevarsi che, pur ravvisandosi sullo specifico punto un deficit motivazionale - avendo la corte territoriale ribadito che si trattava dello stesso codice per risalire alla presenza dell'imputato sul luogo e nell'immediatezza del fatto - la censura risulta infondata. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, infatti, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, sent. n. 10795 del 16/02/2021 - dep. 19/03/2021 - Rv. 281085). Nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità si basa - come evidenziato - sul riconoscimento della persona offesa; il collegamento dell'imputato al reato è stato altresì giustificato anche con il rinvenimento dello scooter utilizzato per la rapina e la frequentazione dei complici e, solo marginalmente (in ultimo), con la rilevazione degli spostamenti tramite il telefono cellulare attraverso l'identificativo IMEI. Il ricorrente, quindi, doveva indicare il carattere decisivo dell'elemento probatorio, ricollegando il deficit motivazionale a tale profilo; in mancanza, la censura risulta generica. 6. I giudici di merito, inoltre, hanno correttamente applicato l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui la distinzione tra la rapina e il furto con strappo risiede nella direzione della violenza esplicata dall'agente (ex multis Cass. sez. 2, sent. n.16899 del 21/2/2019 rv.276558; sez.2, sent. n.2553 del 19/12/2019 rv.262281), concludendo per la sussistenza del delitto di rapina in quanto l'aver strattonato e gettato a terra la vittima - come emerso dalla ricostruzione in fatto della fattispecie - è da considerare una azione violenta sulla persona, funzionale a vincerne la resistenza.7. Manifestamente infondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in quanto, per consolidata giurisprudenza, nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Cass. sez. 3, sent. n. 15201 del 15/11/2019 - dep. 15/05/2020 - Rv. 278778). 8. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 8
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