CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 20516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5399/2022R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 3002 /20 2 1 e pubblicata in data 28.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del28.5.2025 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 5399/22R.G. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA]Aponte ha proposto ricorso per cassazione – sulla scorta di tre motivi -avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato parzialmente accolto l’appello da lui proposto contro la sentenza di primo grado, con conseguente condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 3.892,00 oltre accessori, nonché alle spese del doppio grado; - [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ; Considerato che: - prima dell' odierna adunanza camerale , il ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - nulla va disposto sulle spese di lite, stante la indefensio dell’intimata ; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinun c ia; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di