Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:712
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0095
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑95/24 [Khuzdar] (
i
)
[OSCURATO:PERSONA]
Procedimento penale
altra parte nel procedimento
Procura generale presso la Corte di appello di Napoli
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Persona che non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione – Eccezioni – Condizione relativa alla conoscenza del processo fissato – Informazione sulla data e sul luogo fissati per il processo – Fuga della persona interessata – Rinuncia volontaria e inequivocabile della persona interessata a presenziare al processo – Margine di discrezionalità dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme»
I.
Introduzione
1.
Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Su quest’ultimo si basa il diritto degli indagati e degli imputati di presenziare al processo che dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione europea (
2
). Tuttavia, tale diritto non è assoluto. A determinate condizioni, gli indagati e gli imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile (
3
).
2.
In tale contesto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
4
), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
5
), come modificate dalla decisione quadro 2009/299 (
6
).
3.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Italia, di una sentenza emessa in [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato a una pena detentiva una persona fuggita prima della celebrazione del suo processo.
4.
La presente causa invita in particolare la Corte a precisare il significato dell’espressione «essendo al corrente della data fissata», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, nonché il margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità competenti in sede di applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione, menzionato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro. Sottolineo, in proposito, che tale causa si inserisce in un contesto fattuale che presenta talune differenze rispetto alla causa Höldermann (C‑447/24), nella quale presento parimenti le mie conclusioni in data odierna (
7
). In particolare, a differenza di quest’ultima causa, la presente causa riguarda l’esecuzione di un mandato di arresto europeo.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Decisione quadro 2002/584
5.
L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, rubricato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», al suo punto 6 così dispone:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(...)
6)
se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
6.
L’articolo 4
bis
di detta decisione quadro, rubricato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a)
a tempo debito:
i)
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii)
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b)
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
c)
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i)
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii)
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
d)
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i)
riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii)
sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente».
2.
Decisione quadro 2008/909
7.
L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, rubricato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», al paragrafo 1, lettera i), così recita:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:
(...)
i)
in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:
i)
a tempo debito:
–
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
–
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
ii)
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
iii)
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
–
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,
o
–
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito».
8.
L’articolo 25 di tale decisione quadro dispone quanto segue:
«Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano,
mutatis mutandis
, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».
B.
Diritto italiano
9.
L’articolo 6, comma 1
bis
, lettera b), della legge del 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
8
), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«Quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve (…) contenere l’indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:
(...)
b)
l’interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d’ufficio».
10.
Ai sensi dell’articolo 18
bis
, comma 2, di tale legge:
«Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello [Italia] può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».
11.
L’articolo 13 del decreto legislativo del 7 settembre 2010, n. 161 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
9
), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 161/2010»), al comma 1, lettera i), così dispone:
«La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
(...)
i)
se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:
1)
che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2)
che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d’ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero
3)
che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l’assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito».
12.
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 161/2010 prevede che, nel caso in cui la corte d’appello rifiuti la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo fondato su una sentenza penale di condanna e disponga l’esecuzione della pena in territorio italiano, deve contemporaneamente riconoscere per l’esecuzione in Italia la sentenza penale straniera di condanna su cui il mandato di arresto europeo si fonda, ove ne ricorrano i presupposti.
III.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
13.
Il 5 ottobre 2015, l’Okresný súd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da tale giudice il 23 agosto 2010 (
10
), che gli infliggeva una pena detentiva di cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] è stato rintracciato e arrestato in Italia il 19 giugno 2023.
14.
La Corte di appello di Napoli (Italia), giudice del rinvio, è chiamata a esaminare la richiesta di consegna presentata dalle autorità giudiziarie slovacche mediante tale mandato d’arresto europeo. Il giudice del rinvio precisa di aver revocato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari che era stata imposta ad [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2023.
15.
Nel corso del procedimento dinanzi a tale giudice, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato e provato di risiedere effettivamente e legittimamente in Italia da oltre cinque anni. Egli ha quindi chiesto a detto giudice di rifiutare la sua consegna e, con il riconoscimento della sentenza del 23 agosto 2010, di disporre l’esecuzione in Italia della pena alla quale era stato condannato.
16.
Al fine di valutare tale domanda, il giudice del rinvio ha chiesto alle autorità slovacche di integrare il certificato precedentemente trasmesso specificando le garanzie procedurali applicate ad [OSCURATO:PERSONA].
17.
Con lettera del 2 novembre 2023, l’Okresný súd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha risposto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato personalmente al processo terminato con la sentenza del 23 agosto 2010. Egli tuttavia era stato assistito e rappresentato da un avvocato durante il processo. Inoltre, pur non essendo mai stato informato della data e del luogo di celebrazione del processo, egli era al corrente della pendenza del processo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA], egli era stato arrestato e posto in detenzione preventiva in [OSCURATO:PERSONA] il 28 settembre 2009 per lo stesso reato, poi, il 15 dicembre 2009, era stato scarcerato e collocato in un campo per rifugiati in territorio slovacco. Egli era successivamente fuggito, senza fare ritorno e senza eleggere domicilio ai fini delle notificazioni, cosicché non era stato possibile informarlo della data e del luogo fissati per il processo né del fatto che la decisione sarebbe stata emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio.
18.
Il giudice del rinvio spiega, in un primo tempo, che, secondo il diritto italiano, la Corte d’appello, quando decide di rifiutare la consegna e dispone l’esecuzione in Italia di una sentenza penale di condanna straniera, deve riconoscere quest’ultima, cosa che può fare solo se sono soddisfatte le condizioni di tale riconoscimento. Orbene, ciò non si verificherebbe nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], detto giudice ricorda che [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 161/2010, in particolare la data e il luogo fissati per il suo processo.
19.
In un secondo tempo, il giudice del rinvio sottolinea che, nel diritto italiano, la consegna della persona condannata, sulla base di un mandato d’arresto europeo, è consentita alla semplice condizione che tale persona sia stata informata della pendenza di un processo a suo carico e che sia stata rappresentata in giudizio da un difensore. Per contro, il riconoscimento di una sentenza di condanna in Italia è consentito alla condizione più rigorosa che la persona condannata, assistita da un difensore, sia stata informata della data fissata per il processo.
20.
Di conseguenza, secondo il diritto italiano [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere consegnato alle autorità slovacche, in quanto era informato della pendenza di un processo nei suoi confronti ed assistito da un difensore, ma, pur risiedendo effettivamente nel territorio italiano da più di cinque anni e pur avendo chiesto che la sua pena sia eseguita in Italia, non sarebbe possibile rifiutare la sua consegna disponendo l’esecuzione della pena nel territorio italiano, poiché egli non è stato informato della data fissata per il processo.
21.
Secondo il giudice del rinvio, si perverrebbe alla paradossale conseguenza per cui il fatto che la garanzia processuale prevista per il condannato in materia di riconoscimento di una sentenza di condanna sia più avanzata rispetto alla garanzia processuale prevista per il condannato ai fini della sua consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo si ritorce contro il condannato invece di andare in suo favore. La distinzione contenuta nel diritto italiano implicherebbe, inoltre, la conclusione paradossale secondo cui la stessa sentenza di condanna non può essere riconosciuta in Italia per la sua esecuzione, mentre può dar luogo ad un mandato d’arresto europeo che dovrebbe essere eseguito.
22.
Il giudice del rinvio si chiede quindi se il diritto dell’Unione possa essere interpretato nel senso che la consegna può essere rifiutata, dopo il riconoscimento della sentenza, per l’espiazione della pena nello Stato membro di esecuzione, anche nel caso in cui la garanzia procedurale prevista per tale riconoscimento (essere informato della data fissata per il processo) non sussista, ma sussista la garanzia procedurale prevista per la consegna in forza del mandato d’arresto europeo (essere informato della pendenza di un processo).
23.
Inoltre, tale giudice osserva che il diritto italiano, in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 161/2010, prevede che, qualora il condannato non sia stato informato della data del processo, il giudice nazionale «
rifiuta
il riconoscimento» (
11
) della sentenza. Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, prevede che, in un caso del genere, il giudice dello Stato di esecuzione «
può rifiutare
il riconoscimento» (
12
) della sentenza. Di conseguenza, mentre, secondo il diritto italiano, la Corte d’appello sarebbe tenuta a rifiutare il riconoscimento della sentenza, secondo il diritto dell’Unione, la Corte d’appello avrebbe il potere, ma non l’obbligo, di rifiutarlo.
24.
Pertanto, nel caso di specie, applicando il diritto italiano, non sarebbe possibile riconoscere la sentenza del 23 agosto 2010 ai fini della sua esecuzione in Italia, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è stato informato della data fissata per il processo, cosicché il giudice del rinvio dovrebbe consegnarlo alla Repubblica slovacca, anche se ha il diritto di espiare la sua pena in Italia e ne ha fatto richiesta. Per contro, applicando il diritto dell’Unione, tale giudice disporrebbe di un potere discrezionale per riconoscere o meno la sentenza di condanna straniera e per rifiutare la consegna e disporre l’esecuzione della pena in Italia.
25.
Ciò posto, la Corte di appello di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se il combinato disposto [dell’]articolo 4, n. 6), della decisione quadro [2002/584] [nonché dell’articolo] 9, primo comma, lettera i), e [dell’articolo] 25 della decisione quadro [2008/909] debba essere interpretato nel senso che:
a)
il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di riconoscere una sentenza penale straniera esecutiva di condanna, ha il potere discrezionale, e non già il dovere, di rifiutare il riconoscimento della sentenza, quando risulti che il processo terminato con detta sentenza non abbia offerto all’imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall’art. 9, primo comma, lettera i), della decisione quadro [2008/909];
b)
il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di disporre la consegna in base ad un mandato di arresto europeo emesso per eseguire una sentenza, quando ricorrono congiuntamente le condizioni per disporre la consegna del condannato allo Stato di condanna ed i presupposti per rifiutare la stessa disponendo contemporaneamente l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ha il potere di rifiutare la consegna, riconoscere la sentenza e ordinare l’esecuzione della stessa sul proprio territorio anche se il processo terminato con la sentenza riconosciuta non abbia offerto all’imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall’art. 9, primo comma, lettera i), della decisione quadro [2008/909]».
26.
[OSCURATO:PERSONA], i governi italiano e rumeno nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 15 maggio 2025, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale rivolti dalla Corte.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità
27.
Il governo italiano ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile in quanto ipotetica, poiché, chiedendo il riconoscimento della sentenza di condanna in Italia, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato la condanna pronunciata in sua assenza. Il giudice competente dello Stato membro di esecuzione sarebbe quindi tenuto a riconoscere tale sentenza ai fini dell’esecuzione della pena in Italia. Tale governo fa riferimento, al riguardo, all’articolo 13, comma 1, lettera i), punto 3, del decreto legislativo n. 161/2010, che traspone nel diritto italiano l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della decisione quadro 2008/909. [OSCURATO:PERSONA], da tale disposizione discende che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento della sentenza di condanna e l’esecuzione della pena nel caso in cui, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello, al quale l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, l’interessato abbia dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non abbia richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.
28.
La questione se la circostanza che la persona condannata abbia chiesto allo Stato membro di condanna che la sua pena sia eseguita in un altro Stato membro corrisponda all’ipotesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della decisione quadro 2008/909 riguarda il merito piuttosto che la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Rilevo d’altronde che tale questione è stata sollevata dal giudice del rinvio nella causa Höldermann (C‑447/24). Rinvio quindi, su tale tema, alle mie conclusioni presentate in data odierna in detta causa.
B.
Nel merito
29.
Con le sue questioni, che suggerisco di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che, nel contesto dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, menzionato nella prima di tali disposizioni, qualora la persona oggetto di tale mandato non sia comparsa personalmente al suo processo, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ha la facoltà, e non l’obbligo, di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena laddove nessuna delle eccezioni previste dalla seconda di dette disposizioni sia applicabile.
30.
Tra i motivi di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, ricordo che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se quest’ultimo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
31.
La Corte ha dichiarato che dall’utilizzo del verbo «potere» risulta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità, in particolare al fine di tener conto dell’obiettivo di tale disposizione, che è quello di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato una volta scontata la pena cui è stato condannato (
13
).
32.
Pertanto, l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo previsto da detta disposizione è subordinata al verificarsi di due condizioni, ossia, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato (
14
).
33.
Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte ha già dichiarato che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora vi abbia stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile ai legami che si instaurano in caso di residenza (
15
).
34.
Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, dal tenore letterale dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 risulta che il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata. Poiché tale persona è stata condannata nello Stato membro di emissione, ciò implica necessariamente che le autorità dello Stato membro di esecuzione riconoscano la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di detta persona in conformità alle disposizioni della decisione quadro 2008/909 (
16
). Perciò, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire detta pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto. Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un mandato di arresto europeo deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno (
17
).
35.
Occorre quindi garantire che la facoltà dell’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sia esercitata solo a condizione di assicurare l’esecuzione effettiva nello Stato membro di esecuzione della pena irrogata nei confronti della persona ricercata e di pervenire così ad una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584 (
18
).
36.
In proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, «[f]atta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano,
mutatis mutandis
, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione». La Corte ha segnatamente rilevato che l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona di cui trattasi e che un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione europea in generale (
19
).
37.
In tale prospettiva, il considerando 12 della decisione quadro 2008/909 enuncia che quest’ultima «dovrebbe applicarsi altresì,
mutatis mutandis
, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, [punto] 6, e all’articolo 5, [punto] 3, della [decisione quadro 2002/584]. Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro (…) quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro [2002/584]». Il legislatore dell’Unione pone pertanto l’accento, a titolo di esempio, sulla verifica da parte dello Stato membro di esecuzione dell’esistenza di motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9 della decisione quadro 2008/909.
38.
Nell’ambito della presente causa, tale verifica verte sul motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro. [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un siffatto motivo potrebbe ostare all’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo, previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. In altri termini, il rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo fondato sull’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro presuppone che la pena possa essere eseguita nello Stato membro di esecuzione, il che non si verifica qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga applicabile il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. In tale contesto, l’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve tendere a garantire sia l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona condannata sia quello di evitare l’impunità. Allo stesso tempo, la presa in considerazione del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione menzionato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 deve altresì implicare che si tenga conto del diritto dell’interessato di comparire personalmente al processo.
39.
[OSCURATO:PERSONA], tale disposizione enuncia un motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento di una sentenza trasmessa da un altro Stato membro e di rifiuto di esecuzione della pena inflitta da quest’ultimo, qualora la persona condannata non sia comparsa personalmente al processo terminato con la decisione di condanna. Tale facoltà è tuttavia soggetta a tre eccezioni, elencate ai punti da i) a iii) di detta disposizione, che privano l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione della possibilità di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza trasmessale.
40.
Le questioni sollevate dal giudice del rinvio si fondano su varie considerazioni.
41.
Sotto un primo profilo, la Repubblica italiana ha trasposto in modo diverso nel proprio diritto nazionale l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, sebbene tali disposizioni siano formulate in modo identico. [OSCURATO:PERSONA], mentre nel primo caso è richiesto, ai sensi del diritto italiano, che l’interessato sia stato informato del processo a suo carico, nel secondo caso si richiede che l’interessato sia al corrente della data fissata per il processo.
42.
Sotto un secondo profilo, in considerazione di quest’ultimo requisito, l’eccezione che impedisce all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di avvalersi del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione menzionato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 non sarebbe applicabile nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato al corrente della data e del luogo fissati per il suo processo.
43.
Sotto un terzo profilo, poiché tale eccezione non sarebbe applicabile, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione sarebbe tenuta, ai sensi del diritto italiano, a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena. Poiché il motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo non può, di conseguenza, essere applicato, [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere consegnato alle autorità slovacche ai fini dell’esecuzione della sua pena.
44.
Alla luce delle considerazioni svolte in proposito dal giudice del rinvio, occorre esaminare, in primo luogo, se la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, richieda che l’interessato sia informato della data e del luogo fissati per il suo processo. In secondo luogo, si deve stabilire se, qualora tale condizione non sia soddisfatta, il diritto nazionale possa obbligare l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena.
1.
La conoscenza del processo fissato richiede che l’interessato sia informato della data e del luogo fissati per il processo
45.
Per le ragioni che ho esposto nelle mie conclusioni nella causa Höldermann (C‑447/24), presentate in data odierna e alle quali rinvio, ritengo che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, richieda che l’interessato sia informato della data e del luogo fissati per il processo. Tenuto conto della differenza nel recepimento nel diritto italiano di tale disposizione e dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584, preciso che, a mio avviso, tale differenza non ha ragion d’essere in quanto ritengo che, poiché la formulazione delle due disposizioni in parola è identica, debba essere adottata la stessa interpretazione per quanto riguarda quest’ultima disposizione.
2.
Verifica delle condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909
a)
Sulla prima condizione: casi in cui si ritiene che l’interessato abbia ricevuto un’informazione sufficiente
46.
Al fine di verificare se la prima condizione posta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 sia soddisfatta, mi sembra pertinente tener conto della giurisprudenza relativa alla direttiva 2016/343. [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, la Corte ha individuato situazioni in cui si deve ritenere che l’interessato sia stato informato del processo.
47.
In tal senso, per determinare se la prima condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343 sia soddisfatta, la Corte ha indicato che, come risulta dal considerando 38 di tale direttiva, si deve prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato di tale processo e, dall’altro, alla diligenza di cui ha dato prova l’interessato al fine di ricevere le relative informazioni. Di conseguenza, secondo la Corte, presentano una rilevanza ai fini della valutazione della stessa condizione eventuali indizi precisi e oggettivi che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. L’esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità competenti o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato (
20
). Pertanto, il fatto che l’interessato abbia deliberatamente evitato che lo Stato lo informasse costituisce una circostanza rilevante per stabilire se l’informazione trasmessagli fosse sufficiente.
48.
La Corte ha dichiarato che un condannato in contumacia potrà, in particolare, essere ritenuto informato del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti se ha ricevuto un atto di imputazione preliminare il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, al contenuto dell’atto di imputazione definitivo emesso nei suoi confronti (
21
).
49.
Ne consegue che, qualora l’interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un siffatto atto di imputazione preliminare, è consentito agli Stati membri ritenere che l’invio in tempo utile, da parte delle autorità competenti, di un documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all’indirizzo che tale persona ha comunicato a dette autorità durante la fase istruttoria della causa e la prova fornita che il suddetto documento è stato effettivamente consegnato a tale indirizzo valgano come informazione di detta persona in merito a tale data e luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Tuttavia, ciò si verifica solamente a condizione che dette autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare la stessa persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo, come previsto al considerando 36 di detta direttiva. In tal caso, si può ritenere che l’interessato sia stato informato del processo (
22
). La mancanza di diligenza dell’interessato, in considerazione della sua fuga, può quindi implicare la finzione giuridica secondo cui quest’ultimo è stato debitamente informato della data e del luogo del suo processo.
50.
Alla luce di tali elementi, spetta al giudice del rinvio verificare se si debba ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato della data e del luogo del suo processo. A tal fine, detto giudice dovrà individuare eventuali indizi precisi e oggettivi che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato ufficialmente informato del fatto che era accusato di aver commesso un reato e pur sapendo perciò che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, ha agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo.
51.
In tale prospettiva, ricordo che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, sebbene non fosse mai stato informato della data e del luogo in cui si sarebbe celebrato il processo, [OSCURATO:PERSONA] era al corrente della pendenza del processo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA], egli era stato arrestato e posto in detenzione preventiva in [OSCURATO:PERSONA] il 28 settembre 2009 per lo stesso reato, poi, il 15 dicembre 2009, era stato scarcerato e collocato in un campo per rifugiati nel territorio slovacco. Egli era successivamente fuggito, senza fare ritorno e senza eleggere domicilio ai fini delle notificazioni, cosicché non era stato possibile informarlo della data e del luogo fissati per il processo né del fatto che la decisione sarebbe stata emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio.
52.
Sulla base di tali elementi, spetta al giudice del rinvio, dopo aver richiesto, se del caso, informazioni all’autorità giudiziaria emittente, verificare se [OSCURATO:PERSONA] fosse già al corrente dell’accusa formulata a suo carico nel momento in cui è fuggito, senza fare ritorno e senza eleggere domicilio ai fini delle notificazioni. Poiché [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato e posto in detenzione preventiva in [OSCURATO:PERSONA], è probabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che egli abbia ricevuto detta informazione in tale fase dell’istruttoria penale. Sembra pertanto che sussista un indizio preciso e oggettivo del fatto che [OSCURATO:PERSONA], sapendo che sarebbe stato sottoposto a un processo, abbia agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. Tuttavia, per poter ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto tali informazioni, è necessario che le autorità slovacche abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciarlo e convocarlo in giudizio personalmente o per informarlo ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo del processo.
b)
Sulla seconda condizione: mandato a un difensore che ha rappresentato in giudizio l’interessato
53.
Per quanto riguarda la rappresentanza da parte di un difensore incaricato, la Corte ha precisato che l’esistenza di un «mandato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, richiede che l’interessato stesso abbia conferito a un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo al processo in contumacia (
23
). Ne deriva che la mera circostanza che un condannato in contumacia sia stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza non è sufficiente a soddisfare la seconda condizione enunciata da tale disposizione (
24
).
54.
Secondo la Corte, la rappresentanza da parte di un avvocato consente di dimostrare che la persona giudicata in sua assenza ha rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile al suo diritto di presenziare al processo solo se tale persona ha deliberatamente lasciato a tale difensore l’incarico di garantire la sua difesa dinanzi all’organo giudicante, il che presuppone che lo abbia specificamente designato per rappresentarlo, in sua assenza, al processo (
25
). Ne consegue che contatti tra il condannato in contumacia e un difensore d’ufficio intervenuti esclusivamente nel corso della fase istruttoria non possono essere considerati sufficienti a dimostrare che tale persona sia stata rappresentata, nel processo in contumacia, «da un difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 (
26
). Spetta quindi al giudice competente verificare se dagli elementi di cui dispone risulti che l’interessato ha inequivocabilmente conferito all’avvocato nominato d’ufficio un mandato per rappresentarlo, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante (
27
).
55.
Sulla base di tali elementi, che, a mio avviso, devono guidare l’esame della seconda condizione prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, spetta al giudice del rinvio verificare se detta condizione sia soddisfatta. In tale prospettiva, ricordo che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato personalmente al procedimento terminato con la sentenza del 23 agosto 2010, egli era stato tuttavia assistito e rappresentato nel procedimento da un difensore.
56.
Qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che le condizioni per l’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 sono soddisfatte, il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in Italia non potrebbero essere rifiutati. Non vi sarebbe pertanto alcun ostacolo a che, nell’ambito dell’applicazione del motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’Italia si impegni ad eseguire la pena privativa della libertà inflitta ad [OSCURATO:PERSONA].
57.
In ogni caso, quand’anche il giudice del rinvio dovesse giungere alla constatazione che tali condizioni non sono soddisfatte, occorre sottolineare che quest’ultimo non può essere obbligato, in forza del suo diritto nazionale, a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena. Tale giudice disporrebbe, infatti, di un margine di discrezionalità al fine di decidere se applicare o meno il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
58.
In tale contesto e sulla base delle considerazioni che precedono occorre adesso rispondere più direttamente alle questioni del giudice del rinvio.
3.
Sul carattere facoltativo del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 e sul margine di discrezionalità di cui deve disporre l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione
59.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 imponga all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna qualora constati che nessuna delle eccezioni previste da tale disposizione è applicabile. In altri termini, detto giudice si chiede se tale constatazione escluda che esso possa esercitare un potere discrezionale al fine di determinare se occorra o meno rifiutare il riconoscimento della sentenza di condanna.
60.
Al fine di rispondere a tale questione, si deve rilevare che, analogamente a quanto previsto per l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione ha deciso di attribuire un’importanza specifica, nell’ambito del meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze penali, al diritto dell’imputato di comparire personalmente al processo introducendo, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, un motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione specificamente dedicato alla tutela di siffatto diritto (
28
). Inoltre, un tale motivo deve essere interpretato in conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
29
).
61.
La Corte ha dichiarato che dal tenore letterale dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 emerge che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, per il caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sua condanna. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni, sancite rispettivamente ai punti da a) a d) di tale disposizione, che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione interessata della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo indirizzatole (
30
).
62.
Di conseguenza, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di cui trattasi, salvo che tale mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (
31
). In proposito, la Corte ha rilevato che tale articolo 4
bis
limita in tal modo la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in maniera dettagliata e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (
32
).
63.
Ne consegue che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, in presenza di una delle circostanze previste, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, di tale decisione quadro (
33
).
64.
La Corte ha avuto modo di precisare che, poiché tale articolo 4
bis
prevede un motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che le circostanze di cui al paragrafo precedente delle presenti conclusioni non ricomprendono la situazione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporti una violazione dei diritti della difesa di quest’ultimo (
34
).
65.
A tal riguardo, la Corte si è richiamata alla formulazione stessa dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in particolare dell’indicazione secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può (...) rifiutare» l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, per dedurne che quest’ultima deve godere di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la questione se occorra o meno rifiutare di procedere a una siffatta esecuzione qualora il mandato d’arresto europeo non contenga alcuna delle indicazioni menzionate alle lettere da a) a d) di tale disposizione (
35
).
66.
Secondo la Corte, tale interpretazione è corroborata dall’impianto generale di tale decisione quadro. [OSCURATO:PERSONA], l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituisce il principio sancito da detta decisione quadro, mentre i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione costituiscono eccezioni. Ebbene, privare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione della possibilità di tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, idonee a indurla a ritenere che le condizioni per il rifiuto di consegna non siano soddisfatte, produrrebbe l’effetto di sostituire alla semplice facoltà, prevista all’articolo 4
bis
della medesima decisione quadro, un vero e proprio obbligo, trasformando in tal modo l’eccezione costituita dal rifiuto di consegna in regola di principio (
36
).
67.
Pertanto, qualora nessuna delle condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 siano soddisfatte, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può essere obbligata a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, senza poter prendere in considerazione le circostanze di ogni singolo caso di specie (
37
).
68.
Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in tale ottica, prendere in considerazione altre circostanze che le consentano di assicurarsi che la consegna dell’interessato non comporti una violazione dei suoi diritti di difesa e procedere quindi alla consegna di quest’ultimo allo Stato membro emittente. La condotta dell’interessato, in particolare il fatto che abbia cercato di sottrarsi alla notifica dell’informazione a lui indirizzata o di evitare qualsiasi contatto con i suoi avvocati, può essere rilevante a questo proposito (
38
).
69.
Ne discende che non si può impedire a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando verifica se una delle condizioni previste dall’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta, di assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato prendendo, al riguardo, debitamente in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano il caso di cui è investita, incluse le informazioni di cui può essa stessa disporre (
39
).
70.
Fatte tali precisazioni, rilevo che le norme relative ai procedimenti in contumacia contenute nelle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 hanno la stessa origine, ossia la decisione quadro 2009/299, e perseguono lo stesso obiettivo che consiste, in particolare, nel rafforzare i diritti di difesa delle persone interessate, assicurando che sia garantito il loro diritto fondamentale a un equo processo penale (
40
), migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri (
41
). Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 e l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come, rispettivamente, modificato e introdotto dalla decisione quadro 2009/299, sono affini nella loro attuale formulazione, il che, come risulta dai considerando 4 e 6 della decisione quadro 2009/299, riflette la volontà del legislatore dell’Unione di fissare, in maniera precisa e uniforme, le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati (
42
).
71.
Alla luce di tali elementi, ritengo che gli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano applicarsi, per analogia, al motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
72.
Ciò significa che, qualora le condizioni di applicazione delle eccezioni contenute in tale disposizione non siano soddisfatte, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dispone di un margine di discrezionalità per stabilire, caso per caso, se occorra invocare tale motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. In tal caso, si applica il principio della non esecuzione facoltativa. Pertanto, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, in ogni caso, prendere in considerazione altre circostanze che le consentano di assicurarsi che il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione di una pena non comportino una violazione dei diritti della difesa dell’interessato. Tale autorità deve quindi avere la possibilità di tener conto del comportamento dell’interessato, ivi comprese le circostanze che dimostrino che egli ha cercato di sottrarsi alla notifica dell’informazione indirizzatagli o che ha evitato qualsiasi contatto con i suoi difensori.
73.
Mediante l’esercizio del suo potere discrezionale, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può quindi garantire un equilibrio tra gli obiettivi consistenti nell’evitare l’impunità, nel favorire il reinserimento sociale della persona condannata e nel garantire i diritti della difesa di quest’ultima. Ritengo che occorra altresì tener conto, nella ponderazione da effettuare tra i diversi interessi in gioco, della circostanza che la persona condannata ha chiesto che la sua pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione (
43
).
74.
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione di una pena pronunciate in un altro Stato membro qualora nessuna delle eccezioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 sia applicabile. Tale normativa non lascia quindi a detta autorità alcun margine di discrezionalità al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa ritenere che i diritti della difesa dell’interessato siano stati rispettati e, pertanto, al fine di decidere di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna in questione.
75.
Ciò posto, è necessario constatare che una siffatta normativa nazionale è contraria all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
76.
Tenuto conto di tale constatazione di incompatibilità, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni della decisione quadro 2002/584 o della decisione quadro 2008/909, essendo queste ultime prive di effetto diretto. Tuttavia, le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita da tali decisioni quadro (
44
).
77.
[OSCURATO:PERSONA], sebbene le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro. Nell’applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro di cui trattasi al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, essendo tuttavia esclusa un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale. In tal senso, il principio d’interpretazione conforme esige che venga preso in considerazione il diritto interno nel suo complesso e che vengano applicati i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (
45
).
78.
Spetterà pertanto al giudice del rinvio, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909.
V.
Conclusione
79.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di appello di Napoli (Italia) nel modo seguente:
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
devono essere interpretati nel senso che:
nel contesto dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, menzionato nella prima di tali disposizioni, qualora la persona oggetto di tale mandato non sia comparsa personalmente al suo processo, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ha la facoltà, e non l’obbligo, di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena laddove nessuna delle eccezioni previste dalla seconda di dette disposizioni sia applicabile.
Spetta al giudice nazionale, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, interpretare la propria normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, come modificate.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) V. considerando 33 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
). V. altresì sentenza del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU; in prosieguo: la «sentenza Kachev»,
EU:C:2025:366
, punto
31
e giurisprudenza citata).
(
3
) V. considerando 35 della direttiva 2016/343. V. altresì considerando 1 della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (
GU 2009, L 81, pag. 24
).
(
4
)
GU 2002, L 190, pag. 1
.
(
5
)
GU 2008, L 327, pag. 27
.
(
6
) In prosieguo, rispettivamente, la «decisione quadro 2002/584» e la «decisione quadro 2008/909».
(
7
) In tale causa, nella quale la persona interessata non era fuggita prima della celebrazione del processo, quest’ultima aveva indicato l’indirizzo dello studio del proprio difensore, al quale aveva conferito mandato di patrocinarla nei giudizi di primo e di secondo grado, come indirizzo al quale le autorità competenti potevano inviarle le notifiche.
(
8
) GURI n. 98, del 29 aprile 2005, pag. 6.
(
9
) GURI n. 230, del 1
o
ottobre 2010, pag. 1.
(
10
) In prosieguo: la «sentenza del 23 agosto 2010».
(
11
) Il corsivo è mio.
(
12
) Il corsivo è mio.
(
13
) V., in particolare, sentenze del 29 giugno 2017, Popławski (
C‑579/15
,
EU:C:2017:503
, punti
21
e
23
); del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (
C‑665/20 PPU
,
EU:C:2021:339
, punto
43
e giurisprudenza citata), del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (C‑700/21; in prosieguo: la «sentenza O.G.,
EU:C:2023:444
, punto
49
), nonché del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (C‑305/22, in prosieguo: la «sentenza C.J.,
EU:C:2025:665
, punto
44
).
(
14
) V., in particolare, sentenze O.G. (punto 46 e giurisprudenza citata) e C.J. (punto 43).
(
15
) V., in particolare, sentenza O.G. (punto 47 e giurisprudenza citata).
(
16
) V., in particolare, sentenze O.G. (punto 48 e giurisprudenza citata) e C.J. (punto 52). Come precisato dalla Corte in quest’ultima sentenza, nell’ambito dell’attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la presa in carico, da parte dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l’emissione del mandato d’arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909 (punto 67 di detta sentenza).
(
17
) V., in particolare, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, punto
88
e giurisprudenza citata).
(
18
) V., in particolare, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, punto
92
e giurisprudenza citata).
(
19
) V. sentenze dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (
C‑314/18
,
EU:C:2020:191
, punto
51
e giurisprudenza citata) e C.J. (punto 81). La Corte ha tuttavia precisato in quest’ultima sentenza che, se lo Stato di esecuzione potesse, basandosi su tale obiettivo, rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, senza il consenso dello Stato emittente quanto alla presa in carico di tale esecuzione da parte del primo Stato, ciò potrebbe creare un rischio elevato di impunità di persone che tentano di sfuggire alla giustizia dopo essere state condannate in uno Stato membro e metterebbe, in definitiva, a repentaglio il funzionamento efficace del sistema semplificato di consegna tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584 (punto 82 di detta sentenza).
(
20
) V., in particolare, sentenza Kachev (punto 35 e giurisprudenza citata).
(
21
) V., in particolare, sentenza Kachev (punto 36 e giurisprudenza citata).
(
22
) V., in particolare, sentenza Kachev (punto 37 e giurisprudenza citata).
(
23
) V., in particolare, sentenza Kachev (punto 41 e giurisprudenza citata).
(
24
) V. sentenza Kachev (punto 59).
(
25
) V. sentenza Kachev (punto 61).
(
26
) V. sentenza Kachev (punto 62).
(
27
) V. sentenza Kachev (punto 63).
(
28
) V., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) [C‑514/21 e C‑515/21; in prosieguo: la «sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione),
EU:C:2023:235
, punto
64
].
(
29
) V., per analogia, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punti 60, 61 e 64).
(
30
) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) [C‑396/22; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia),
EU:C:2023:1029
, punto
38
e giurisprudenza citata].
(
31
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 39 e giurisprudenza citata).
(
32
) V., in particolare, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 49 e giurisprudenza citata).
(
33
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 40 e giurisprudenza citata).
(
34
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 41 e giurisprudenza citata).
(
35
) V., in particolare, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punti 75 e 76 nonché giurisprudenza citata).
(
36
) V. sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 77).
(
37
) V., in particolare, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 76 e giurisprudenza citata).
(
38
) V., in particolare, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 78 e giurisprudenza citata). V. inoltre sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 42 e giurisprudenza citata).
(
39
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 43 e giurisprudenza citata).
(
40
) V., in particolare, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 66 e giurisprudenza citata).
(
41
) V., in particolare, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 50).
(
42
) V., a tal proposito, sentenza Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 49 e giurisprudenza citata).
(
43
) Nelle mie conclusioni presentate in data odierna nella causa Höldermann (C‑447/24), ho indicato le ragioni per le quali, a mio avviso, il fatto che l’interessato abbia chiesto all’autorità competente dello Stato membro di condanna che la pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione non soddisfa, in quanto tale, le condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della decisione quadro 2008/909. È pur vero che il contegno di [OSCURATO:PERSONA] può apparire contraddittorio in quanto, chiedendo che la sua pena sia eseguita in Italia, egli sembra accettare tale pena. Tuttavia, occorre sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] può formulare una siffatta domanda riservandosi allo stesso tempo il diritto di chiedere la celebrazione di un nuovo processo. Del resto, rilevo che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in udienza che quest’ultimo potrebbe ancora esercitare detto diritto. Tali elementi rientrano nelle circostanze che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può prendere in considerazione nell’ambito del suo margine di discrezionalità.
(
44
) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
C‑398/22
,
EU:C:2023:1031
, punto
46
e giurisprudenza citata).
(
45
) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
C-398/22
,
EU:C:2023:1031
, punto
47
e giurisprudenza citata).