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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31947/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla sussistenza del reato che alla mancata applicazione delle circostanze generiche risultano meramente reiterativi di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutati, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento: 1) all'insistente suono del citofono azionato da parte degli operanti e della assenza di allegazionii che potessero in qualche modo influire sull'ordinaria percezione dei dispositivi azionati nell'occasione; 2) all'inesistenza di elementi positivi su cui ancorare le richieste attenuanti generiche vista l'apprezzata gravità del fatto in considerazione della esistenza di autorizzazioni in favore del ricorrente che lo facoltizzavano ad allontanarsi dal luogo di detenzione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla sussistenza del reato che alla mancata applicazione delle circostanze generiche risultano meramente reiterativi di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutati, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento: 1) all'insistente suono del citofono azionato da parte degli operanti e della assenza di allegazionii che potessero in qualche modo influire sull'ordinaria percezione dei dispositivi azionati nell'occasione; 2) all'inesistenza di elementi positivi su cui ancorare le richieste attenuanti generiche vista l'apprezzata gravità del fatto in considerazione della esistenza di autorizzazioni in favore del ricorrente che lo facoltizzavano ad allontanarsi dal luogo di detenzione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 31947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris