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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29087/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 1 marzo 2022 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ( il ricorrente non aveva dichiarato la percezione, da parte del convivente, di una pensione erogata dall'Inail), nonché in ordine alla sussistenza del dolo.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, si deve tener conto delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura, (Sez. 4 - n. 27234 del 15/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 280067 - 01)., osservando che la pensione Inail ha la funzione di integrare la mancata percezione di redditi da lavoro.

Quanto all'elemento soggettivo, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01).

È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 1 marzo 2022 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ( il ricorrente non aveva dichiarato la percezione, da parte del convivente, di una pensione erogata dall'Inail), nonché in ordine alla sussistenza del dolo. 2. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, si deve tener conto delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura, (Sez. 4 - n. 27234 del 15/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 280067 - 01)., osservando che la pensione Inail ha la funzione di integrare la mancata percezione di redditi da lavoro. Quanto all'elemento soggettivo, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 202
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