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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15931/2026

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pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbatelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] (RTI), Agenzia Delle EntrateRiscossione, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]--intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.221/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglievaparzialmente l’appello della contribuente -la società [OSCURATO:PERSONA] diGian [OSCURATO:PERSONA] c s.n.c.- dichiarando la decadenzadell’amministrazione dal potere impositivo in relazione alla TARSU 2011,confermando per il resto l’avviso di accertamento impugnato dallaNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026contribuente nel presente giudizio con riferimento alla TARSU 2012.2.

Avverso siffatta pronuncia ricorre la contribuente, affidandosi a seimotivi.3.

Il Comune di Napoli e il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese(RTI), indicato in epigrafe, non hanno depositato difese, rimanendointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la società ricorrente si duole ai sensi dell’ art360, primo comma , n.4 c.p.c. della nullità della sentenza, sostenendo chela CTR era incorsa in error in procedendo nel ritenere tempestivo ildeposito della scheda di censimento, affermando che fosse consentitodepositare documenti in secondo grado laddove la parte che avevaprodotto il documento era in appello contumace.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenzanella parte in cui ha ritenuto tempestivo il deposito della scheda dicensimento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 dellaCostituzione e del primo comma dell’art. 23, D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.1.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi rivoltia censurare il preteso error in procedendo connesso alla ritenutaammissibilità in appello della scheda di censimento, sono infondati.2.2.

Come già chiarito da questa Corte (vedi, ex multis,Cass.n.22759/2021), in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appellopuò fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti inprimo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quantotempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro iltermine perentorio di cui al D.Lgs. 31 di-cembre 1992, n. 546, art. 32,comma 1, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondogrado stante il richiamo, operato dall'art. 61 citato decreto, alle normerelative al giudizio di primo grado(Cass.n. 24906/2018).Numero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/20262.3.

Pertanto, se la documentazione è stata acquisita, ancorchètardivamente, al fascicolo di primo grado, questa, (una volta trasmesso ilfascicolo alla [OSCURATO:PERSONA]), può essere posto afondamento della decisione assunta in sede di gravame.

Infatti, una voltaammessa l'utilizzabilità in appello dei documenti depositati in primo gradooltre il termine d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 1, non avrebbesenso escludere che la [OSCURATO:PERSONA] possa decideresulla scorta di essi, solo perchè la parte è rimasta contumace in sede digravame.2.4.

Del resto, va ribadito che, nel processo tributario -che in tal senso sidistingue dal processo civile ordinario di cognizione- i fascicoli di partesono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi del d.lgs. n.546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato e,quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare irispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensidegli artt. 168 e 169 c.p.c..

Poichè, dunque, nel processo tributario ifascicoli di parte restano inseriti, in modo definitivo, nel fascicolo d'ufficiosino al passaggio in giudicato della sentenza, la documentazione iviprodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio diimpugnazione (Cass. n. 5429/2018).2.5.

Nel caso di specie, ancorchè la RTI abbia effettivamente prodottotardivamente la scheda di censimento in primo grado perché depositataoltre il termine di cui all’art.32 1° comma d.lgs.546/1992, la CTR,considerandola ritualmente acquisita in appello, ha fatto buon governo deiprincipi appena esposti, in quanto la documentazione tardivamentedepositata in primo grado dalla RTI doveva considerarsi entrataautomaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essereutilizzata dai giudici del gravame ai fini della decisione.2.6.

Pertanto, entrambi i suindicati motivi sono da ritenere infondati.3.

Con il terzo motivo la società ricorrente si duole, ai sensi dell’art.Numero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n. 212/2000 assumendo la conseguenziale invalidità edillegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto assoluto dimotivazione.3.1.

Il motivo è inammissibile in quando con la invocata violazione dilegge si intende, in realtà, rimettere in discussione l’apprezzamento dimerito della CTR in punto ritenuta sussistenza di adeguata motivazionedell’accertamento che il giudice di appello ha ritenuto idonea a farconoscere al contribuente le ragioni della pretesa creditoria, perchécontenente tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti a tal fine.

Ilricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme dilegge, mira inammissibilmente alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. 04/07/2017, n. 8758).

Ciò perché, il ricorrente si lamenta, inrealtà, del difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamentoimpugnato sotto il profilo dell’inutilizzabilità ai fini decisione della schedadi censimento tardivamente prodotta in primo grado che, invece, ècomunque valutabile in sede di appello per quanto sopra esposto trattandodei primi due motivi, assumendo che la CTR l’abbia considerata a tali fini,ancorchè non risulti dalla motivazione della sentenza che su di essa ilgiudice di appello abbia fondato il proprio convincimento sulla sufficienzadegli elementi indicati nell’avviso per ritenerlo adeguatamente motivato.Da qui la inammissibilità della censura.4.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 73,D.lgs. 507/93, sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato, inmerito all’avviso di accertamento nel ritenere corretto il prelievo tributariosui rifiuti, basandosi sul concetto di potenzialità a produrre rifiuti in forzadi una presunzione legale relativa.

In particolare, la CTR avrebbe erratoNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026nell’affermare che tale presunzione potesse essere superata solo se ilcontribuente avesse provato e dimostrato l’inidoneità del locale a produrrerifiuti in base a condizioni oggettive di inutilizzabilità e non lainutilizzabilità di fatto del locale per propria scelta.4.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.4.2.

E’ inammissibile perché anche in relazione a tale motivo, laricorrente, attraverso la prospettata violazione di legge, intende rimetterein discussione l’apprezzamento di merito della CTR, circa il mancatoassolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente in ordinealla pretesa sottrazione a tassazione di locali non utilizzati, che si risolvenel tentativo non consentito di ottenere una rivalutazione dei fatti operatadal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. 04/07/2017, n. 8758).4.3.

Il motivo è, comunque, anche infondato tenuto conto che, secondol’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.12902/2025,Cass,1805/2026; Cass.28663/2023), il presupposto impositivo della TARI,così come in precedenza della TARSU, è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente peril fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016,n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003,n. 19459).

Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprileNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/20262005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra lestesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).

Nel caso di specie,la CTR si è correttamente uniformata ai principi appena espressi ritenendoche il presupposto impositivo derivi dalla disponibilità dei locali produttividi rifiuti e che, quindi, fosse onere della contribuente offrire la provadell’inidoneità degli stessi a produrre rifiuti in base a condizioni oggettive,precisando, altrettanto correttamente, che siffatta inidoneità non siidentifica con l’inutilizzabilità di fatto del cespite.

Del resto, la decisione siappalesa corretta anche considerando che, rispetto alla deduzione delladeroga alla tassazione per la pretesa inutilizzabilità oggettiva dei locali, ilcontribuente deve assolvere all’obbligo di denunzia tempestiva rispettoall’annualità in contestazione.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 111, sesto comma, della costituzione e dell’art.132, quarto comma, c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. per mancanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, assumendo l’assoluta omissione di motivazione omotivazione apparente, in ordine al mancato accoglimento delle ragionidella contribuente in riferimento alla dedotta inutilizzabilità oggettiva deilocali oggetto di tassazione.5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellaNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).5.3.

Nel caso di specie la motivazione della sentenza di pone al di sopradel c.d. minimo costituzionale, perché da essa, sebbene sintetica, sievince l’iter logico-giuridico della decisione, anche in relazione al meritodella pretesa impositiva, per il mancato assolvimento, quanto all’annualità2012, dell’onere probatorio in capo alla contribuente di provare l’oggettivainutilizzabilità dei locali oggetto di tassazione.6.

Con il sesto motivo, infine, la ricorrente si duole dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti in relazione al mancato esame della oggettiva inutilizzabilità deilocali oggetto della imposizione fiscale, in riferimento all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c..6.1.

Il motivo è inammissibile atteso che il vizio di cui all’art. 360, primocomma n. 5 c.p.c. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fattostorico decisivo, inteso come preciso accadimento o circostanza in sensostorico‑naturalistico, e non può essere utilmente dedotto con riferimento aquestioni o argomentazioni giuridiche, ossia ad una determinataqualificazione giuridica del fatto, (cfr.Cass.n.14802/2017,Cass.n.9637/2021.).

Invero parte ricorrente identifica inammissibilmenteil fatto storico con la pretesa “oggettiva inutilizzabilità dei locali” che sirisolve, invece, nella deduzione di una lettura alternativa del materialeistruttorio compiuta dal giudice di appello in merito allo stato di fatto deglistessi e, in ultima battuta, nell’omessa considerazione di una propria tesiNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026difensiva in ordine alle risultanze istruttorie.7.

In definitiva, il ricorso va rigettato.8.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità, considerato che iresistenti non hanno depositato difese.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbatelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] (RTI), Agenzia Delle EntrateRiscossione, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]--intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.221/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglievaparzialmente l’appello della contribuente -la società [OSCURATO:PERSONA] diGian [OSCURATO:PERSONA] c s.n.c.- dichiarando la decadenzadell’amministrazione dal potere impositivo in relazione alla TARSU 2011,confermando per il resto l’avviso di accertamento impugnato dallaNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026contribuente nel presente giudizio con riferimento alla TARSU 2012.2. Avverso siffatta pronuncia ricorre la contribuente, affidandosi a seimotivi.3. Il Comune di Napoli e il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese(RTI), indicato in epigrafe, non hanno depositato difese, rimanendointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la società ricorrente si duole ai sensi dell’ art360, primo comma , n.4 c.p.c. della nullità della sentenza, sostenendo chela CTR era incorsa in error in procedendo nel ritenere tempestivo ildeposito della scheda di censimento, affermando che fosse consentitodepositare documenti in secondo grado laddove la parte che avevaprodotto il documento era in appello contumace.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenzanella parte in cui ha ritenuto tempestivo il deposito della scheda dicensimento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 dellaCostituzione e del primo comma dell’art. 23, D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi rivoltia censurare il preteso error in procedendo connesso alla ritenutaammissibilità in appello della scheda di censimento, sono infondati.2.2. Come già chiarito da questa Corte (vedi, ex multis,Cass.n.22759/2021), in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appellopuò fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti inprimo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quantotempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro iltermine perentorio di cui al D.Lgs. 31 di-cembre 1992, n. 546, art. 32,comma 1, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondogrado stante il richiamo, operato dall'art. 61 citato decreto, alle normerelative al giudizio di primo grado(Cass.n. 24906/2018).Numero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/20262.3. Pertanto, se la documentazione è stata acquisita, ancorchètardivamente, al fascicolo di primo grado, questa, (una volta trasmesso ilfascicolo alla [OSCURATO:PERSONA]), può essere posto afondamento della decisione assunta in sede di gravame. Infatti, una voltaammessa l'utilizzabilità in appello dei documenti depositati in primo gradooltre il termine d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 1, non avrebbesenso escludere che la [OSCURATO:PERSONA] possa decideresulla scorta di essi, solo perchè la parte è rimasta contumace in sede digravame.2.4. Del resto, va ribadito che, nel processo tributario -che in tal senso sidistingue dal processo civile ordinario di cognizione- i fascicoli di partesono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi del d.lgs. n.546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato e,quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare irispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensidegli artt. 168 e 169 c.p.c.. Poichè, dunque, nel processo tributario ifascicoli di parte restano inseriti, in modo definitivo, nel fascicolo d'ufficiosino al passaggio in giudicato della sentenza, la documentazione iviprodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio diimpugnazione (Cass. n. 5429/2018).2.5. Nel caso di specie, ancorchè la RTI abbia effettivamente prodottotardivamente la scheda di censimento in primo grado perché depositataoltre il termine di cui all’art.32 1° comma d.lgs.546/1992, la CTR,considerandola ritualmente acquisita in appello, ha fatto buon governo deiprincipi appena esposti, in quanto la documentazione tardivamentedepositata in primo grado dalla RTI doveva considerarsi entrataautomaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essereutilizzata dai giudici del gravame ai fini della decisione.2.6. Pertanto, entrambi i suindicati motivi sono da ritenere infondati.3. Con il terzo motivo la società ricorrente si duole, ai sensi dell’art.Numero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n. 212/2000 assumendo la conseguenziale invalidità edillegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto assoluto dimotivazione.3.1. Il motivo è inammissibile in quando con la invocata violazione dilegge si intende, in realtà, rimettere in discussione l’apprezzamento dimerito della CTR in punto ritenuta sussistenza di adeguata motivazionedell’accertamento che il giudice di appello ha ritenuto idonea a farconoscere al contribuente le ragioni della pretesa creditoria, perchécontenente tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti a tal fine. Ilricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme dilegge, mira inammissibilmente alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. 04/07/2017, n. 8758). Ciò perché, il ricorrente si lamenta, inrealtà, del difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamentoimpugnato sotto il profilo dell’inutilizzabilità ai fini decisione della schedadi censimento tardivamente prodotta in primo grado che, invece, ècomunque valutabile in sede di appello per quanto sopra esposto trattandodei primi due motivi, assumendo che la CTR l’abbia considerata a tali fini,ancorchè non risulti dalla motivazione della sentenza che su di essa ilgiudice di appello abbia fondato il proprio convincimento sulla sufficienzadegli elementi indicati nell’avviso per ritenerlo adeguatamente motivato.Da qui la inammissibilità della censura.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 73,D.lgs. 507/93, sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato, inmerito all’avviso di accertamento nel ritenere corretto il prelievo tributariosui rifiuti, basandosi sul concetto di potenzialità a produrre rifiuti in forzadi una presunzione legale relativa. In particolare, la CTR avrebbe erratoNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026nell’affermare che tale presunzione potesse essere superata solo se ilcontribuente avesse provato e dimostrato l’inidoneità del locale a produrrerifiuti in base a condizioni oggettive di inutilizzabilità e non lainutilizzabilità di fatto del locale per propria scelta.4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.4.2. E’ inammissibile perché anche in relazione a tale motivo, laricorrente, attraverso la prospettata violazione di legge, intende rimetterein discussione l’apprezzamento di merito della CTR, circa il mancatoassolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente in ordinealla pretesa sottrazione a tassazione di locali non utilizzati, che si risolvenel tentativo non consentito di ottenere una rivalutazione dei fatti operatadal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. 04/07/2017, n. 8758).4.3. Il motivo è, comunque, anche infondato tenuto conto che, secondol’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.12902/2025,Cass,1805/2026; Cass.28663/2023), il presupposto impositivo della TARI,così come in precedenza della TARSU, è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente peril fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016,n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003,n. 19459). Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprileNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/20262005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra lestesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.). Nel caso di specie,la CTR si è correttamente uniformata ai principi appena espressi ritenendoche il presupposto impositivo derivi dalla disponibilità dei locali produttividi rifiuti e che, quindi, fosse onere della contribuente offrire la provadell’inidoneità degli stessi a produrre rifiuti in base a condizioni oggettive,precisando, altrettanto correttamente, che siffatta inidoneità non siidentifica con l’inutilizzabilità di fatto del cespite. Del resto, la decisione siappalesa corretta anche considerando che, rispetto alla deduzione delladeroga alla tassazione per la pretesa inutilizzabilità oggettiva dei locali, ilcontribuente deve assolvere all’obbligo di denunzia tempestiva rispettoall’annualità in contestazione.5. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 111, sesto comma, della costituzione e dell’art.132, quarto comma, c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. per mancanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, assumendo l’assoluta omissione di motivazione omotivazione apparente, in ordine al mancato accoglimento delle ragionidella contribuente in riferimento alla dedotta inutilizzabilità oggettiva deilocali oggetto di tassazione.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellaNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).5.3. Nel caso di specie la motivazione della sentenza di pone al di sopradel c.d. minimo costituzionale, perché da essa, sebbene sintetica, sievince l’iter logico-giuridico della decisione, anche in relazione al meritodella pretesa impositiva, per il mancato assolvimento, quanto all’annualità2012, dell’onere probatorio in capo alla contribuente di provare l’oggettivainutilizzabilità dei locali oggetto di tassazione.6. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente si duole dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti in relazione al mancato esame della oggettiva inutilizzabilità deilocali oggetto della imposizione fiscale, in riferimento all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c..6.1. Il motivo è inammissibile atteso che il vizio di cui all’art. 360, primocomma n. 5 c.p.c. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fattostorico decisivo, inteso come preciso accadimento o circostanza in sensostorico‑naturalistico, e non può essere utilmente dedotto con riferimento aquestioni o argomentazioni giuridiche, ossia ad una determinataqualificazione giuridica del fatto, (cfr.Cass.n.14802/2017,Cass.n.9637/2021.). Invero parte ricorrente identifica inammissibilmenteil fatto storico con la pretesa “oggettiva inutilizzabilità dei locali” che sirisolve, invece, nella deduzione di una lettura alternativa del materialeistruttorio compiuta dal giudice di appello in merito allo stato di fatto deglistessi e, in ultima battuta, nell’omessa considerazione di una propria tesiNumero registro generale 25655/2020Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15931/2026Data pubblicazione 24/05/2026difensiva in ordine alle risultanze istruttorie.7. In definitiva, il ricorso va rigettato.8. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, considerato che iresistenti non hanno depositato difese.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris