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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01604/2023

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iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24082 del ruolo generale dell’anno 20 16 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, via Ancona, n. 20, presso lo studio del medesimo difensore; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: iva -detrazione- indebita deduzione di costi - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria n. 190/02/2016, depositata in data 21 aprile 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,due avvisi di accertamento relativi a gli anni 2009 e 2010, con i quali aveva contestato l’illegittima detrazione iva e l’indebita deduzione di costi con riferimento a diverse operazioni; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Terni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto di “ far propria ed uniformarsi a quanto già ampiamente statuito e motivato dai giudici di primo grado”, non avendo la società dato prova in ordine alla correttezza del proprio operato, risultando che “tutti gli illeciti ed omissioni sono stati messi in atto, anulla giovando i tentativi di spiegazione che sono stati posti in essere dallo stesso”; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha re sistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; evidenzia parte ricorrente che la sentenza censurata è meramente apparente, non essendo idonea a rendere palesi le ragioni della decisione in quanto si sostanzia in un mero rinvio alla decisione del giudice di primo grado, senza, tuttavia, tenere conto dei singoli motivi di appello e senza esplicitare le ragioni del loro non accoglimento; il motivo è fondato; questa Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza , pur circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, Cost., comma 6, è rubricabile nelle ipotesi, che possono essere esaminate e si convertono, all'evidenza, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cd. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.civ., 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598); sotto tale profilo, è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione, da parte del giudice di appello, della decisione adottatada quello di prime cure sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass.civ., 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass. civ., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass. civ., 13 gennaio 2021, n. 342; Cass. civ., 5 agosto 2019, n. 20883); con riferimento al caso di specie, parte ricorrente ha riportato il contenuto della pronuncia di primo grado e le ragioni di impugnazione dalla stessa prospettate; il giudice del gravame, sotto tale profilo, non ha esplicitato le ragioni della adesione al contenuto della pronuncia di primo grado e non ha, in alcun modo, fatto specifica indicazione alle parti del provvedimento impugnato che ha dichiarato di volere condividere anche alla luce delle ragioni di impugnazioni proposte, risolvendosi, in tal modo, in una decisione apparente; né può seguirsi la linea difensiva della controricorrente secondo cui il giudice del gravame, oltre che fare richiamo allapronuncia del giudice di primo grado, avrebbe comunque pronunciato in ordine al mancato assolvimento della prova da parte della società; il passaggio motivazionale della pronuncia si limita genericamente ad affermare che non sussisteva la prova contraria della ricorrente, senza, tuttavia, delineare il percorso logico seguito in relazione a lle diverse ragioni di recupero sulle quali si erano basate le pretese impositive; l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento: del secondoe terzo, con i qual i si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativi alla contestazione della prestazione d’opera dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e d i indebita deduzione di costi; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 commi 2 e 5, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 23, Cost., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in materia di variazione dell’imponibile; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 6, Tuir e DM 13 luglio 1981)2697, cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., travisamento dei fatti ed omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, in materia di deducibilità delle spese per manutenzione; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24082 del ruolo generale dell’anno 20 16 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, via Ancona, n. 20, presso lo studio del medesimo difensore; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: iva -detrazione- indebita deduzione di costi - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria n. 190/02/2016, depositata in data 21 aprile 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,due avvisi di accertamento relativi a gli anni 2009 e 2010, con i quali aveva contestato l’illegittima detrazione iva e l’indebita deduzione di costi con riferimento a diverse operazioni; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Terni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto di “ far propria ed uniformarsi a quanto già ampiamente statuito e motivato dai giudici di primo grado”, non avendo la società dato prova in ordine alla correttezza del proprio operato, risultando che “tutti gli illeciti ed omissioni sono stati messi in atto, anulla giovando i tentativi di spiegazione che sono stati posti in essere dallo stesso”; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha re sistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; evidenzia parte ricorrente che la sentenza censurata è meramente apparente, non essendo idonea a rendere palesi le ragioni della decisione in quanto si sostanzia in un mero rinvio alla decisione del giudice di primo grado, senza, tuttavia, tenere conto dei singoli motivi di appello e senza esplicitare le ragioni del loro non accoglimento; il motivo è fondato; questa Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza , pur circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, Cost., comma 6, è rubricabile nelle ipotesi, che possono essere esaminate e si convertono, all'evidenza, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cd. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.civ., 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598); sotto tale profilo, è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione, da parte del giudice di appello, della decisione adottatada quello di prime cure sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass.civ., 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass. civ., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass. civ., 13 gennaio 2021, n. 342; Cass. civ., 5 agosto 2019, n. 20883); con riferimento al caso di specie, parte ricorrente ha riportato il contenuto della pronuncia di primo grado e le ragioni di impugnazione dalla stessa prospettate; il giudice del gravame, sotto tale profilo, non ha esplicitato le ragioni della adesione al contenuto della pronuncia di primo grado e non ha, in alcun modo, fatto specifica indicazione alle parti del provvedimento impugnato che ha dichiarato di volere condividere anche alla luce delle ragioni di impugnazioni proposte, risolvendosi, in tal modo, in una decisione apparente; né può seguirsi la linea difensiva della controricorrente secondo cui il giudice del gravame, oltre che fare richiamo allapronuncia del giudice di primo grado, avrebbe comunque pronunciato in ordine al mancato assolvimento della prova da parte della società; il passaggio motivazionale della pronuncia si limita genericamente ad affermare che non sussisteva la prova contraria della ricorrente, senza, tuttavia, delineare il percorso logico seguito in relazione a lle diverse ragioni di recupero sulle quali si erano basate le pretese impositive; l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento: del secondoe terzo, con i qual i si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativi alla contestazione della prestazione d’opera dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e d i indebita deduzione di costi; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 commi 2 e 5, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 23, Cost., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in materia di variazione dell’imponibile; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 6, Tuir e DM 13 luglio 1981)2697, cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., travisamento dei fatti ed omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, in materia di deducibilità delle spese per manutenzione; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in
Sentenza Cassazione n. 01604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris