CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lanusei in data 12.12.2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei e giorni cinque di reclusione, nonché a 200 euro di multa in relazione a tre condotte di furto di legname (sei quintali di legna da lecci), aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, sottratte ad un'area boschiva sottoposta ad usi civici del comune di [OSCURATO:PERSONA], cui non si estendeva l'autorizzazione al taglio di legna a lui concessa, nonché dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede, tra il 2012 ed il 2013, riconosciuta nei suoi confronti anche la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Le aggravanti sono state valutate equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, concesse all'imputato. 2. Avverso la sentenza d'appello citata ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di censura. 2.1. Il primo argomento di denuncia deduce violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria ed illogica avuto riguardo alla configurabilità del reato di furto di legname aggravato a carico del ricorrente, nonché alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. La tesi difensiva è che Congiu abbia soltanto preso lecci già caduti, perché tagliati da altri, e si sia limitato ad "appezzarli", e cioè a ridurli in legname tagliato, attività che, secondo la giurisprudenza della Quinta Sezione Penale, non determina le condizioni di sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose poiché non implica la rottura, il danneggiamento o il mutamento di destinazione della cosa. 2.2. La seconda censura evidenzia l'insussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, che, secondo la difesa, si configura soltanto qualora l'esposizione sia frutto di un'attività dell'uomo sulla res. 2.3. Infine, un terzo motivo deduce l'improcedibilità del reato come conseguenza dell'accoglimento delle ragioni di ricorso relative alle aggravanti, che renderebbe l'ipotesi perseguibile a querela di parte, non proposta. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ripropone le ragioni di fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è costruito secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità perché in fatto, volte a proporre al Collegio un'alternativa ricostruzione della vicenda ascritta all'imputato, senza addurre aporie o manifeste illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, la versione di quanto sarebbe accaduto fornita dal ricorrente, che proclama la sua innocenza e sostiene di aver solo raccolto alberi già caduti ed averli ridotti in pezzi di legna, risulta del tutto sprovvista di collegamenti certi con la prova raccolta in atti, del tutto logicamente ed ampiamente ricostruita dalla Corte d'Appello; per questo, il ricorso si svela anche apodittico e generico. Le indagini della [OSCURATO:PERSONA] di Villagrande hanno accertato, infatti, il furto di piante di leccio, abbattute, tagliate in pezzi ed asportate sotto forma di legna, nella zona di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad usi civici ed in cui era vietato, al momento dei fatti, il taglio degli alberi. L'imputato, socio di una ditta avente ad oggetto la rivendita di legna, autorizzato al taglio ma non nella zona in oggetto, è stato individuato attraverso filmati di telecamere poste sui luoghi dalla polizia, proprio per prevenire e reprimere i furti. In tre occasioni le videoriprese hanno inequivocabilmente confermato l'attribuibilità al ricorrente del furto di legna contestatogli; in un'occasione si è ripreso chiaramente il momento dell'utilizzo della motosega da parte di Congiu e di un suo operaio; in più occasioni si è visto che il ricorrente e chi era con lui caricavano legna sull'autoveicolo di proprietà di sua moglie con cui si sono sempre recati nel bosco. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (Sez. 4, n. 25042 del 6/4/2021, Lopreti, Rv. 281435, in una fattispecie di taglio di alberi; Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, Rv. 278798, in una fattispecie di sottrazione di frutti pendenti da alberi; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 2015, Caligiuri, Rv. 262843). Si è così superata l'opposta tesi cui si richiama il ricorrente ed espressa dalle risalenti pronunce Sez. 5, n. 18282 del 14/04/2014, Curiazio, Rv. 259885, con specifico riferimento a furto di alberi; Sez. 2, n. 35956 del 08/06/2012, Schettini, Rv. 253894. L'opzione oramai incontrastata e dominante che ritiene configurabile la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede anche nel caso in cui tale esposizione non dipenda dall'opera dell'uomo" (o meglio, da un'azione o da un'omissione del possessore), bensì derivi da una "condizione originaria della cosa" ovvero da una "condizione naturale" del bene, si fonda, infatti, su una condivisibile lettura dell'art. 625, n. 7, cod. pen., che valorizza la ratio della norma, individuata nella «necessità di garantire una più idonea tutela ad un bene che non può essere adeguatamente protetto», potendo tale necessità «derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo» (Sez. 4, n. 25042 del 6/4/2021, Lopreti, Rv. 281435; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 2015, Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570). 4. Il terzo motivo, una volta esclusa la fondatezza dei primi due argomenti difensivi volti a ritenere insussistenti le aggravanti del furto contestate, è inevitabilmente inammissibile, poiché fondato su presupposti errati: l'improcedibilità, peraltro solo enunciata, sarebbe potuta al più derivare dall'inconfigurabilità delle aggravanti che hanno determinato la procedibilità d'ufficio del reato. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t