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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 34320/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZA sul ricorso 16726/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALLARA -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 149/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del loro diritto, quali docenti abilitate all'insegnamento per la classe di concorso A019 nell'ambito territoriale della provincia di [OSCURATO:PERSONA] ad essere reinserite nelle graduatorie della predetta classe di concorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il punteggio già maturato all'atto della cancellazione, con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare i relativi provvedimenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa delle istanti non consentendo l'art. 1, comma 605,

I. n. 296/2006, a differenza dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nuovi inserimenti nelle graduatorie trasformate "ad esaurimento" una volta che coloro che fossero stati cancellati provvisoriamente non si fossero valsi della facoltà prevista dalla disciplina transitoria, ad evitare la cancellazione in via definitiva, di presentare domanda per la permanenza ed il reinserimento in graduatoria; - che per la cassazione di tale decisione ricorrevano entrambi le istanti, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, "U") con controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza le istanti depositavano memoria con la quale davano conto della sopravvenuta carenza di interesse per essere state dal settembre 2020 assunte in ruolo a tempo indeterminato, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando brIE 1,j2/4 91 fki7EA-E-5-56 inammissibile il ricorsóW-ampensando tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 16726/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALLARA -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 149/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del loro diritto, quali docenti abilitate all'insegnamento per la classe di concorso A019 nell'ambito territoriale della provincia di [OSCURATO:PERSONA] ad essere reinserite nelle graduatorie della predetta classe di concorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il punteggio già maturato all'atto della cancellazione, con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare i relativi provvedimenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa delle istanti non consentendo l'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, a differenza dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nuovi inserimenti nelle graduatorie trasformate "ad esaurimento" una volta che coloro che fossero stati cancellati provvisoriamente non si fossero valsi della facoltà prevista dalla disciplina transitoria, ad evitare la cancellazione in via definitiva, di presentare domanda per la permanenza ed il reinserimento in graduatoria; - che per la cassazione di tale decisione ricorrevano entrambi le istanti, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, "U") con controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza le istanti depositavano memoria con la quale davano conto della sopravvenuta carenza di interesse per essere state dal settembre 2020 assunte in ruolo a tempo indeterminato, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando brIE 1,j2/4 91 fki7EA-E-5-56 inammissibile il ricorsóW-ampensando tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]
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