Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19597/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

resentati e difesi dagli avvocatiLORENZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1287/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 128/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6981/2022Numero di raccolta generale 19597/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo,Data pubblicazione 13/06/2026in accoglimento del gravame proposto dall’E.S.A. – Ente di SviluppoAgricolo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 16/1/2020,rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti.2.

Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto di costoro all’inquadramentonella posizione giuridica ed economica D5 di cui al CCRL, con leconseguenti differenze retributive, sulla base del fatto che la GiuntaRegionale, con deliberazione n. 400/2012, aveva demandato all’ESA diavviare l’iter per il riconoscimento dei diritti dei propri 373 lavoratori atempo indeterminato; che l’ARAN, con note del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del13/4/2017, aveva affermato che essi dovevano essere inquadrati nellacategoria D del CCRL; che in particolare, secondo le previsioni diequiparazione approvate con D.P.R.S., alla posizione C1S possedutadai ricorrenti corrispondeva la posizione D5.3.

L’ESA aveva proposto appello lamentando che il Tribunale avessedeciso sulla base di atti di natura programmatica e consultiva,trascurando il fatto che l’adeguamento della disciplina giuridica edeconomica dei dipendenti dell’ESA a quella prevista per gli stataliministeriali non poteva operare tramite una automatica riproduzione,tramite tabelle di equiparazione, della normativa preesistente, marichiedeva l’espletamento di un iter procedurale allo stato non ancoradefinito, perché al Regolamento di Organizzazione, sul quale la GiuntaRegionale aveva espresso parere favorevole, doveva seguirel’approvazione di un ulteriore regolamento dell’Ente.4.

A fondamento dell’accoglimento del gravame, la Corte palermitanaosservava (in sintesi) che: l’art. 28 della L.R.

Sicilia n.21/1965 avevaprevisto che il regolamento organico del personale dell’ESA – con lasola eccezione del direttore generale - dovesse essere informato aiprincìpi dell’impiego statale, ma non ne aveva stabilito le modalità; larisoluzione della questione aveva incontrato la difficoltà che lacompetenza statutaria legislativa esclusiva in materia di stato giuridicoNumero registro generale 6981/2022ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione SicNiluiame reo rsaez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026stata esercitata con la L.R. n.10/2000, il cui art.1, comma 3, avevaData pubblicazione 13/06/2026disposto che gli enti pubblici non economici si adeguassero anche inderoga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinavano al regimegiuridico previsto dalla medesima legge, adottando appositiregolamenti di organizzazione secondo l’art. 20 della L.R. n. 212/1979,l’art. 4 della L.R. n. 28/1962 e l’art. 3 della L.R. n.2/1978; l’art. 20 cit.prevedeva che le deliberazioni degli enti in questione in materia fosseroassoggettate ad un iter procedurale, comprensivo di proposte o pareridegli Assessori competenti, cosa che non consentiva la direttaapplicabilità della normativa statale.Né questa poteva trovare applicazione in ragione dell’art.9 delRegolamento di Organizzazione dell’Ente, approvato dal relativoCommissario ad Acta con deliberazione del 19/6/2021 (recte, 2012),trattandosi, alla stregua del tenore testuale dello stesso, di unadisposizione ancora una volta di natura programmatica, in quantorimandante al comma 3 ad ulteriore successivo regolamento; né inragione della delibera di Giunta del 2012, meramente sollecitatoria; néin ragione di altri atti nelle more intervenuti, tutti aventi caratterepianificatorio o programmatorio o di indirizzo o propositivo; ovvero,come nel caso dell’ARAN, consultivo ed orientativo dei necessari atti didefinitiva approvazione, da parte degli organi regionali statutariamentee normativamente a ciò preordinati, delle tabelle di equiparazione alpersonale statale ai dipendenti ESA già di Area C.Né era rilevante il richiamo degli appellati all’art. 31 della L.R.n.46/1997, che si limitava a porre un limite massimo al trattamento deidipendenti degli enti pararegionali in rapporto a quello previsto per idipendenti della Regione; e che peraltro rimandava a «Le tabelle diequiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistatedai componenti gli organi di revisione ed approvati dai Presidenti dellaRegione, su deliberazione della Giunta».Numero registro generale 6981/2022Chiosava quindi la Corte territoriale che «In estrema sintesi neNusmseuron saez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026disposizione normativa o provvedimento amministrativo concludenteData pubblicazione 13/06/2026riconosce attualmente il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nellaposizione giuridica economica D5 di cui al CCNL».Quanto alla pretesa risarcitoria per la prolungata inerzia dell’Ente, ilgiudice di primo grado si era pronunciato affermandone la tardività, peressere stata proposta solo nelle note, e tale statuizione non avevaformato oggetto di specifica censura, «...nelle forme eventualmentedell'appello incidentale».5.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe con6.

Resiste l’ESA con controricorso.7.

I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 45 del d.lgs.n.165/2001; dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione; degliartt. 1 e 24 della L.R.

Sicilia n.10/2000, e dell’art. 31 della L.R.

Sicilian.6/1997.I ricorrenti precisano in fatto di aver dedotto già a fondamento delricorso introduttivo del giudizio di primo grado che ESA avevaapprovato il proprio Regolamento di Organizzazione con deliberazionen.170 del 19/6/2012; che tale regolamento era stato condiviso dallaGiunta della Regione nella delibera n.400 del 2012; che il medesimoregolamento, già prevedeva, all’art.9, comma 3, che «Con separatodel presente provvedimento, saranno dettate le disposizioni relativeall'ordinamento giuridico ed economico del personale già a tempoindeterminato e determinato»; che l’[OSCURATO:PERSONA] al controllo ed alla vigilanza sull’Ente, con nota del[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sollecitato l’Ente a dar corso agli adempimenti inquestione; che nonostante il 11/2/2014 fosse intervenuta deliberaNumero registro generale 6981/2022commissariale adottante il relativo atto di indirizzo, l’ESA nonN uamveerov saez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026mai provveduto alla definizione dei criteri di equiparazione delData pubblicazione 13/06/2026trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente «per laparte relativa alla traslazione dei contratti ministeriali in essere allostato attuale con applicazione dei contratti regionali al fine di addivenirealla parificazione dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente conl’omologo personale dell’Amministrazione regionale»; di aver quindirivendicato il diritto alla parificazione al personale regionale omologo,secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.S. n. 27409 e 274/2009, perequivalenza tra la posizione CS1 secondo il CCNL Ministeri, nel qualeessi erano inquadrati, e la posizione D5 secondo il CCRL del personaledi ruolo della Regione, siccome previsto dalla L.R. n.10/2010; che l’Entesi era difeso assumendo che il Regolamento di organizzazione avevadeterminato l’assetto organizzativo, ma non pure quello del personale,per il che occorreva un ulteriore regolamento; che gli si era obiettatoche tale regolamento doveva intervenire entro 60 giorni, mentre eranoormai decorsi quasi cinque anni, e nessuno ostacolo normativo ormaisussisteva.Precisano ancora che l’art. 1 della L.R. n.10/2010, nel prescrivere agliEnti pararegionali di adeguarsi, tramite propri Regolamenti diOrganizzazione, «al regime giuridico di cui al presente titolo», rinviavaall’art. 24 della stessa legge, che regolava la contrattazione collettivaregionale sia per il personale della Regione che per quello degli Enti,secondo un unico comparto, i cui ambiti avrebbero dovuto essereindividuati da un contratto regionale-quadro, contratti da stipulare inconformità a quanto previsto dal titolo terzo del d.lgs. n.29/93, ed aiquali la Regione e gli Enti dovevano poi conformarsi.

Ed infatti l’ESA,sin dal febbraio 2014, dopo aver incontrato le rappresentanze sindacali,aveva avviato l’iter contrattuale per la definizione dei criteri di“parificazione” tra i dipendenti dell’Ente ed i dipendenti della Regione,per poi investirne, nel marzo 2014, l’ARAN, che aveva affermato che iNumero registro generale 6981/2022lavoratori inquadrati in ESA nella categoria C erano equiparaNubmieliro saeiz ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026dipendenti regionali di Categoria D.Data pubblicazione 13/06/2026Di seguito a ciò, nel marzo 2017, l’Ente aveva inviato alle OO.SS. edall’ARAN una proposta di deliberazione contenente una tabella diriclassificazione in ordine alla quale l’ARAN aveva espresso parerenegativo, con eccezione della equiparazione dei dipendenti inquadratinella categoria C secondo il CCNL Ministeri, «correttamente riclassificatinella categoria D del CCRL 2002/2005».Da tanto si evinceva che sull’equivalenza tra il livello C del compartoMinisteri ed il livello D del CCRL per il personale regionale v‘era stato ilconsenso delle OO.SS., che infatti nulla avevano eccepito.La Corte territoriale aveva quindi in primo luogo errato nel ritenere chein ordine alla riclassificazione fosse mai intervenuto un titolo idoneo.Sotto altro profilo, l’affermazione secondo la quale la riclassificazioneavrebbe dovuto essere preceduta dall’approvazione delle tabelle diequiparazione da parte degli organi regionali sarebbe errata in diritto,posto che una volta che essi erano stati stabiliti dalla contrattazionecollettiva, a sua volta abilitata dalla legge regionale, e d’altrondedall’art. 45 del d.lgs. n.165/2001, vincolante sul punto anche nelleRegioni ad autonomia differenziata in ragione della riserva allo Statodella materia dell’ordinamento civile (a ciò non ostando l’art. 14, lett.q), dello Statuto della Regione Sicilia, che incontrava, secondo lo stessoStatuto, il limite del rispetto dei princìpi fondamentali delle riformeeconomico-sociali della Repubblica, costituite proprio dai princìpidesumibili dal TUPI (Cort.

Cost. n. 16/2020).

Stante il vincolo dell’Enteall’osservanza della prima già da questo posto nel Regolamento edasseverato dalla [OSCURATO:PERSONA], nessun ulteriore assenso eranecessario, tantomeno in forma di ulteriore regolamento “ad hoc” daparte dell’Ente obbligato.2.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 1 dellaL.R. n.10/2000, in relazione all’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.Numero registro generale 6981/2022Richiamato il fatto che l’art.9, comma 2, del RegolameNnutmoe ro sdeiz ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026organizzazione ESA del 2012 prevedeva che, come peraltro già previstoData pubblicazione 13/06/2026dagli artt. 1 e 24 della L.R. n.10/2000, al personale a tempoindeterminato dell’Ente si applicasse il medesimo trattamento giuridicoed economico del personale della Regione, «in quanto nonespressamente derogato dal regolamento di cui al comma 3», sicensura nuovamente l’assunto secondo il quale l’applicazione di taliprevisioni richiedesse un nuovo Regolamento, sul rilievo che “a benvedere”, se ESA avesse inteso derogare alle regole legali, lo avrebbefatto nello stesso comma 2, sicché il riferimento alle deroghe andavainteso come riferito alle modalità di attuazione dell’equiparazione, che,nella perdurante inerzia dell’Ente, trattandosi di diritti soggettiviperfetti, potrebbero essere stabilite direttamente dal giudice ordinario,con pronuncia di condanna a facere (o costitutiva, come in definitivaaveva fatto il Tribunale, seguendo le indicazioni dell’ARAN), secondol’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.3.

Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs.n.165/2001 e dell’art. 36 della Costituzione.Si assume che la perdurante mancata attuazione della L.R. imponentel’equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendentidell’Ente a quello dei dipendenti della Regione si sia risolto in violazionedel diritto di rango costituzionale all’adeguatezza della retribuzione allaquantità e qualità del lavoro prestato, posto che nel pubblico impiegola tutela di tale diritto è affidata alla contrattazione collettiva, inassenza di meccanismi di adeguamento automatico.

Anche talecircostanza imporrebbe che la giurisdizione si desse sostitutivamentecarico dell’inerzia dell’Ente.4.

Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 31della L.R.

Sicilia n.6/1997 e dell’art. 12 delle preleggi.Numero registro generale 6981/2022Si censura il giudizio di irrilevanza espresso in relazione all’art. 3N1u mdeerol slaez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026L.R. n.6/1997, assumendo che esso sia basato sul presuppostoData pubblicazione 13/06/2026interpretativo, che si assume erroneo, secondo il quale taledisposizione, nel porre un limite massimo ai compensi dei dipendentidegli Enti, parametrato ai compensi degli omologhi regionali, avrebbela sola funzione di contenere la spesa pubblica per esigenze di bilancio,non tenendo conto del fatto che il comma 3 della disposizione, nelprevedere che «Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazionidi settore non possono gravare sul contributo regionale che deveesporre analiticamente la quota destinata al costo del personale»paleserebbe che essa miri solo a chiarire che la spesa eccedente ilfinanziamento regionale va coperta dall’Ente con entrate proprie.Conseguentemente erronea sarebbe la conseguenza che la Corte diAppello ne trae, riguardo alla necessità di un preventivo controllotutorio della spesa da parte dei competenti Organi regionali.5.

I motivi, suscettibili di valutazione unitaria per connessione, sonofondati, nei termini che seguono.6.

La legge regionale n. 10/2000 ha recepito nella regione Sicilia,tramite un percorso di adeguamento e disapplicazione del tutto similea quello previsto dal d.lgs n.165/2001, il sistema delle fonti indicatodalla legislazione nazionale.7.

Tanto emerge con evidenza, premesso che l’art. 1, comma 1, dellalegge, afferma che «Le disposizioni della presente legge disciplinanol'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapportidi lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblicinon economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione»a) dall’art. 22, che prevede che :«1.

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale edegli enti di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni del capoI, titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavorosubordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nellapresente legge.Numero registro generale 6981/20222.

I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono rNeugmoerloa steiz ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026contrattualmente.

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondoData pubblicazione 13/06/2026le modalità e con i criteri di cui al titolo III del decreto legislativon.29/1993, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti siconformano ai principi di cui all'articolo 49, comma 2, del citato decretolegislativo.3.

Salvo che per le materie coperte da riserva di legge, gli accordisindacali recepiti in decreti dal Presidente della Regione, ai sensi dellalegge regionale 19 giugno 1991, n.38 e le norme regionali vigenti alladata di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro non regolati dallapresente legge.

Le disposizioni di legge, regolamenti o attiamministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dacontratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore delrinnovo contrattuale.

I trattamenti economici più favorevoli ingodimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste daicontratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguonoincrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Lepredette disposizioni cessano di avere efficacia dal momento dellasottoscrizione del secondo contratto collettivo».b) dall’art. 24 della legge, che prevede altresì che:«1.

La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quellodipendente dagli enti di cui all'articol0 1, è articolata su due livelli,regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica.

Lacontrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unitàcontrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegiper la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale.

Essa sisvolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione diquelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensidell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421, ed in conformità aquanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.2.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui Nuamlel'rao rretgiicstoro lgoe nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/20261 costituiscono un unico comparto di contrattazione.

EventualiNumero di raccolta generale 19597/2026modificazioni del comparto unico possono essere apportate suDllaata pbuabbslieca zione 13/06/2026di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche, condecreto del Presidente della Regione, previa intesa con leamministrazioni e gli enti interessati.3.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservanogli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo.

Essivi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».7.

Il sistema delle fonti, secondo la giurisprudenza costante della CorteCostituzionale, prevale sull’autonomia statutaria – cfr. da ultimo CorteCost. n. 190/2022 secondo cui «La giurisprudenza di questa Corte hacostantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro deidipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile»,comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019).Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole chedisciplinano tali rapporti privati» (ex multis, sentenza n. 282 del 2004).Questa Corte ha inoltre ribadito, anche recentemente, che «"[l]amateria dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatorestatale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico deidipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidonosulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 en. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n.17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).La giurisprudenza costituzionale è, altresì, costante nell'affermare chei principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono normefondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

I principidesumibili da tali norme si impongono, proprio in ragione della lororilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e Bolzano (in tal senso, sNeumnetreo nrezgiestr on g.e nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/202693 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).Numero di raccolta generale 19597/2026Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e aDlaltaa pulobbrlioca zione 13/06/2026contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principifissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di dirittoprivato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale dieguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delleregole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e,come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]"»(sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013).La competenza regionale incontra pertanto, secondo quanto previstodallo stesso statuto siciliano, i limiti assimilati a quelli derivanti dallenorme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica(così, tra l'altro, sentenza n. 172 del 2018) e, conseguentemente, quellispecificati dalle norme interposte.8.

Questa Corte, nella sentenza n. 11064/2025, giudicando dellapretesa dei dirigenti di ESA all’applicazione del CCNL Ministeri2006/2009, pretesa che era stata disattesa per la mancataapprovazione del regolamento organico e delle tabelle di equiparazionedi cui all’art. 31 della L.R.

Sicilia n.6/1997, nel richiamare i superioriprincìpi, ha ribadito e specificato che «La giurisprudenza della Cortecostituzionale è chiara nell’affermare (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10del 2019) che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici- ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suocomplesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e dellarelativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) - rientra nellamateria «ordinamento civile», che spetta in via esclusiva al legislatorenazionale.

Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto èdisciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazionecollettiva, come espressamente previsto dall’art. 2 t.u. pubblicoimpiego.

Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche ladisciplina del trattamento giuridico ed economico dei Ndumipereo nredgisetrno gtei nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 delNumero di raccolta generale 19597/20262016), ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.

AnDcahtae pu pbbelicra zione 13/06/2026questo personale, quindi, il rapporto di impiego è regolato dalla leggedello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazionecollettiva (così, ancora, le sentenze n. 146 e n. 138 del 2019): l’art. 2,comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce, infatti, che «[l]’attribuzionedi trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediantecontratti collettivi» e l’art. 45, comma 1, dello stesso testo unicoribadisce che «[i]l trattamento economico fondamentale ed accessorio[…] è definito dai contratti collettivi».

Inoltre, proprio a seguito dellaprivatizzazione del pubblico impiego, «i principi fissati dalla leggestatale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondatisull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, digarantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentalidi diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongonoanche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019;nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017,n. 225 e n. 77 del 2013).

Non osta a tale conclusione «la circostanzache, ai sensi dell’art. 14, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana,a quest’ultima spetta la competenza legislativa esclusiva in materia distato giuridico ed economico del proprio personale.

Tale potestà diregolazione in materia incontra, infatti, ai sensi di quanto previsto dallostesso statuto regionale siciliano, i limiti derivanti dalle normefondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica...

Inproposito, nella sentenza da ultimo citata (così come nella precedentesentenza n. 189 del 2007), la Corte costituzionale ha ritenuto -confermando l’autoqualificazione contenuta nell’art. 1, comma 3, d.lgs.n. 165 del 2001 (che richiama i principi desumibili dall’art. 2 della leggen. 421 del 1992, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione ela revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, diprevidenza e di finanza territoriale», e dall’art. 11, comma 4, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al GoveNrunmeoro rpegeisrtr o giel nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per laNumero di raccolta generale 19597/2026riforma della [OSCURATO:PERSONA] e per la semplifiDcaataz piuobbnlieca zione 13/06/2026amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni) - che per leRegioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e diBolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscononorme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regioneautonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del2018), a prescindere dalle ragioni che hanno spinto quest’ultimo aviolare il principio di riserva alla contrattazione collettiva delladefinizione del trattamento economico del proprio personale e delconseguente re-inquadramento.

Ne deriva, da questa giurisprudenza,che il legislatore siciliano non può prescindere, nell’esercizio dei suoipoteri di intervento legislativo, dai principi di fondo che regolano ilpubblico impiego contrattualizzato, fra cui quello per il quale aidipendenti di ogni P.A. deve essere applicato il contratto collettivo diriferimento del comparto al quale questa appartiene».9.

Ne ha tratto la conseguenza che, sebbene «l’art. 28, comma 1, dellalegge Regione Sicilia n. 21 del 1965 non impone un’equiparazione deidipendenti ESA a quelli statali, settore Ministeri, in quanto ilregolamento organico adottato dall’ESA dovrà essere piùsemplicemente conforme ai principi generali dell’impiego statale,distinguendo le carriere in base alla natura ed all’importanza dei compitied ai requisiti occorrenti per disimpegnarli.

Ne deriva che, rispettati taliprincipi, il regolamento godrà di un certo margine di autonomia nelregolare la carriera e l’inquadramento in ruolo del personale in esame,senza che da questo derivi di per sé l’applicazione della contrattazionecollettiva del comparto Ministeri.

L’esecutività di detto regolamentosarà subordinata, comunque, al non rigetto dell’Assessore competente(art. 22).

Vi è, certo, un collegamento con il regime previsto per idipendenti pubblici statali che, però, non è automaticamente eintegralmente recepito dall’ente in tutte le sue coNummeproo rnegeisntrot gi,e nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026dipendendo, peraltro, da interventi dell’Assessore e dell’ESA...

Ciò nonNumero di raccolta generale 19597/2026toglie, in ogni caso, che la mancata approvazione del regolDaamta peunbbtlioca zione 13/06/2026interno e l’omessa adozione di ulteriori provvedimenti di recepimentonon possano impedire il sorgere del diritto dei ricorrenti, i quali devonoricevere la retribuzione loro spettante in base alla contrattazionecollettiva applicabile, operando il principio generale espresso dall’art.45 d.lgs. n. 165 del 2001.

Infatti, la subordinazione dell’esecutività delregolamento interno o di ulteriori delibere comportanti maggiori oneri(come quelli derivanti dall’adozione delle tabelle di equiparazione exart. 31 della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997) all’approvazione dellaAssessore competente non preclude il maturare del diritto allaretribuzione del dipendente, il quale trova fondamento esclusivo nellacontrattazione collettiva.

Al contrario, una volta individuato l’esattocomparto di riferimento, l’accordo collettivo che disciplina i rapporti dilavoro con le Amministrazioni che vi rientrano troverà spazio, anchecon i successivi rinnovi, fin dal momento della sua efficacia, salvo che,per qualche ragione, non cambi la contrattazione rilevante.

Pertanto,la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta ex art.384, u.c., c.p.c., nella parte in cui fa dipendere l’integrale applicabilitàdella contrattazione collettiva rilevante dalle dinamiche concernentil’approvazione del regolamento o dei provvedimenti menzionati».10.

Se poi la pretesa di quei dirigenti all’applicazione del CCNLMinisteri 2006/2009 è stata disattesa, è stato perché si è osservato chese «il legislatore siciliano non può prescindere, nell’esercizio dei suoipoteri di intervento legislativo, dai principi di fondo che regolano ilpubblico impiego contrattualizzato, fra cui quello per il quale aidipendenti di ogni P.A. deve essere applicato il contratto collettivo diriferimento del comparto al quale questa appartiene... risultaproblematica....la pretesa equiparazione tra dipendenti ESA eministeriali, essendo palese come alcuna omogeneità fra le posizioni ele mansioni di queste due categorie di lavoratori vi sia (Cass., Sez.

L,n. 33004 del 28 novembre 2023; Cass., Sez.

L, n. 27368 delN 2um2e roo rtetgoistbror gee nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/20262024, entrambe non massimate).

Da questo punto di vista, significativaNumero di raccolta generale 19597/2026è la previsione dell’art. 31, comma 1, della legge Regione SicDilaitaa pnub.b li6ca zione 13/06/2026del 1997, per la quale “Con effetto dall’entrata in vigore della presentelegge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti,aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazioneregionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancioregionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunquetitolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti inconto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per idipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dairispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organidi revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazionedella Giunta regionale”.

È evidente quindi, che la stessa normativaregionale richiama il trattamento economico non del compartoMinisteri, ma, eventualmente, di quello funzioni locali.

In conclusione,la legislazione regionale, pur avendo dei margini di intervento, non puòessere interpretata nel senso di consentirle di impedire il maturare deldiritto alla retribuzione del dipendente dell’ESA, il quale trovafondamento esclusivo nella contrattazione collettiva».11.

Dai superiori princìpi discende che la Corte di Appello nonpoteva, argomentando dal terzo comma dell’articolo 1, dare rilevanzaostativa, rispetto alla pretesa dei ricorrenti, alla mancata adozione direinquadramenti e dei conseguenti trattamenti economici,prescindendo da una verifica dallo stato di attuazione degli artt. 22 e24 della L.R. n.10/2000, tanto più dopo aver dato atto della stipula diun CCRL, perché in detto sistema la materia è direttamente regolatadalla contrattazione collettiva, dalla quale discendonoautomaticamente i diritti, rispetto ai quali gli atti del datore di lavoropubblico non possono avere che natura meramente accertativo-ricognitiva.Numero registro generale 6981/202212.

In tali sensi la sentenza impugnata va cassata, con Nruimnevroi ose,z ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello diData pubblicazione 13/06/2026Palermo in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026Data pubblicazione 13/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesi dagli avvocatiLORENZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1287/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 128/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6981/2022Numero di raccolta generale 19597/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo,Data pubblicazione 13/06/2026in accoglimento del gravame proposto dall’E.S.A. – Ente di SviluppoAgricolo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 16/1/2020,rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti.2. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto di costoro all’inquadramentonella posizione giuridica ed economica D5 di cui al CCRL, con leconseguenti differenze retributive, sulla base del fatto che la GiuntaRegionale, con deliberazione n. 400/2012, aveva demandato all’ESA diavviare l’iter per il riconoscimento dei diritti dei propri 373 lavoratori atempo indeterminato; che l’ARAN, con note del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del13/4/2017, aveva affermato che essi dovevano essere inquadrati nellacategoria D del CCRL; che in particolare, secondo le previsioni diequiparazione approvate con D.P.R.S., alla posizione C1S possedutadai ricorrenti corrispondeva la posizione D5.3. L’ESA aveva proposto appello lamentando che il Tribunale avessedeciso sulla base di atti di natura programmatica e consultiva,trascurando il fatto che l’adeguamento della disciplina giuridica edeconomica dei dipendenti dell’ESA a quella prevista per gli stataliministeriali non poteva operare tramite una automatica riproduzione,tramite tabelle di equiparazione, della normativa preesistente, marichiedeva l’espletamento di un iter procedurale allo stato non ancoradefinito, perché al Regolamento di Organizzazione, sul quale la GiuntaRegionale aveva espresso parere favorevole, doveva seguirel’approvazione di un ulteriore regolamento dell’Ente.4. A fondamento dell’accoglimento del gravame, la Corte palermitanaosservava (in sintesi) che: l’art. 28 della L.R. Sicilia n.21/1965 avevaprevisto che il regolamento organico del personale dell’ESA – con lasola eccezione del direttore generale - dovesse essere informato aiprincìpi dell’impiego statale, ma non ne aveva stabilito le modalità; larisoluzione della questione aveva incontrato la difficoltà che lacompetenza statutaria legislativa esclusiva in materia di stato giuridicoNumero registro generale 6981/2022ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione SicNiluiame reo rsaez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026stata esercitata con la L.R. n.10/2000, il cui art.1, comma 3, avevaData pubblicazione 13/06/2026disposto che gli enti pubblici non economici si adeguassero anche inderoga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinavano al regimegiuridico previsto dalla medesima legge, adottando appositiregolamenti di organizzazione secondo l’art. 20 della L.R. n. 212/1979,l’art. 4 della L.R. n. 28/1962 e l’art. 3 della L.R. n.2/1978; l’art. 20 cit.prevedeva che le deliberazioni degli enti in questione in materia fosseroassoggettate ad un iter procedurale, comprensivo di proposte o pareridegli Assessori competenti, cosa che non consentiva la direttaapplicabilità della normativa statale.Né questa poteva trovare applicazione in ragione dell’art.9 delRegolamento di Organizzazione dell’Ente, approvato dal relativoCommissario ad Acta con deliberazione del 19/6/2021 (recte, 2012),trattandosi, alla stregua del tenore testuale dello stesso, di unadisposizione ancora una volta di natura programmatica, in quantorimandante al comma 3 ad ulteriore successivo regolamento; né inragione della delibera di Giunta del 2012, meramente sollecitatoria; néin ragione di altri atti nelle more intervenuti, tutti aventi caratterepianificatorio o programmatorio o di indirizzo o propositivo; ovvero,come nel caso dell’ARAN, consultivo ed orientativo dei necessari atti didefinitiva approvazione, da parte degli organi regionali statutariamentee normativamente a ciò preordinati, delle tabelle di equiparazione alpersonale statale ai dipendenti ESA già di Area C.Né era rilevante il richiamo degli appellati all’art. 31 della L.R.n.46/1997, che si limitava a porre un limite massimo al trattamento deidipendenti degli enti pararegionali in rapporto a quello previsto per idipendenti della Regione; e che peraltro rimandava a «Le tabelle diequiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistatedai componenti gli organi di revisione ed approvati dai Presidenti dellaRegione, su deliberazione della Giunta».Numero registro generale 6981/2022Chiosava quindi la Corte territoriale che «In estrema sintesi neNusmseuron saez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026disposizione normativa o provvedimento amministrativo concludenteData pubblicazione 13/06/2026riconosce attualmente il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nellaposizione giuridica economica D5 di cui al CCNL».Quanto alla pretesa risarcitoria per la prolungata inerzia dell’Ente, ilgiudice di primo grado si era pronunciato affermandone la tardività, peressere stata proposta solo nelle note, e tale statuizione non avevaformato oggetto di specifica censura, «...nelle forme eventualmentedell'appello incidentale».5. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe con6. Resiste l’ESA con controricorso.7. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 45 del d.lgs.n.165/2001; dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione; degliartt. 1 e 24 della L.R. Sicilia n.10/2000, e dell’art. 31 della L.R. Sicilian.6/1997.I ricorrenti precisano in fatto di aver dedotto già a fondamento delricorso introduttivo del giudizio di primo grado che ESA avevaapprovato il proprio Regolamento di Organizzazione con deliberazionen.170 del 19/6/2012; che tale regolamento era stato condiviso dallaGiunta della Regione nella delibera n.400 del 2012; che il medesimoregolamento, già prevedeva, all’art.9, comma 3, che «Con separatodel presente provvedimento, saranno dettate le disposizioni relativeall'ordinamento giuridico ed economico del personale già a tempoindeterminato e determinato»; che l’[OSCURATO:PERSONA] al controllo ed alla vigilanza sull’Ente, con nota del[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sollecitato l’Ente a dar corso agli adempimenti inquestione; che nonostante il 11/2/2014 fosse intervenuta deliberaNumero registro generale 6981/2022commissariale adottante il relativo atto di indirizzo, l’ESA nonN uamveerov saez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026mai provveduto alla definizione dei criteri di equiparazione delData pubblicazione 13/06/2026trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente «per laparte relativa alla traslazione dei contratti ministeriali in essere allostato attuale con applicazione dei contratti regionali al fine di addivenirealla parificazione dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente conl’omologo personale dell’Amministrazione regionale»; di aver quindirivendicato il diritto alla parificazione al personale regionale omologo,secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.S. n. 27409 e 274/2009, perequivalenza tra la posizione CS1 secondo il CCNL Ministeri, nel qualeessi erano inquadrati, e la posizione D5 secondo il CCRL del personaledi ruolo della Regione, siccome previsto dalla L.R. n.10/2010; che l’Entesi era difeso assumendo che il Regolamento di organizzazione avevadeterminato l’assetto organizzativo, ma non pure quello del personale,per il che occorreva un ulteriore regolamento; che gli si era obiettatoche tale regolamento doveva intervenire entro 60 giorni, mentre eranoormai decorsi quasi cinque anni, e nessuno ostacolo normativo ormaisussisteva.Precisano ancora che l’art. 1 della L.R. n.10/2010, nel prescrivere agliEnti pararegionali di adeguarsi, tramite propri Regolamenti diOrganizzazione, «al regime giuridico di cui al presente titolo», rinviavaall’art. 24 della stessa legge, che regolava la contrattazione collettivaregionale sia per il personale della Regione che per quello degli Enti,secondo un unico comparto, i cui ambiti avrebbero dovuto essereindividuati da un contratto regionale-quadro, contratti da stipulare inconformità a quanto previsto dal titolo terzo del d.lgs. n.29/93, ed aiquali la Regione e gli Enti dovevano poi conformarsi. Ed infatti l’ESA,sin dal febbraio 2014, dopo aver incontrato le rappresentanze sindacali,aveva avviato l’iter contrattuale per la definizione dei criteri di“parificazione” tra i dipendenti dell’Ente ed i dipendenti della Regione,per poi investirne, nel marzo 2014, l’ARAN, che aveva affermato che iNumero registro generale 6981/2022lavoratori inquadrati in ESA nella categoria C erano equiparaNubmieliro saeiz ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026dipendenti regionali di Categoria D.Data pubblicazione 13/06/2026Di seguito a ciò, nel marzo 2017, l’Ente aveva inviato alle OO.SS. edall’ARAN una proposta di deliberazione contenente una tabella diriclassificazione in ordine alla quale l’ARAN aveva espresso parerenegativo, con eccezione della equiparazione dei dipendenti inquadratinella categoria C secondo il CCNL Ministeri, «correttamente riclassificatinella categoria D del CCRL 2002/2005».Da tanto si evinceva che sull’equivalenza tra il livello C del compartoMinisteri ed il livello D del CCRL per il personale regionale v‘era stato ilconsenso delle OO.SS., che infatti nulla avevano eccepito.La Corte territoriale aveva quindi in primo luogo errato nel ritenere chein ordine alla riclassificazione fosse mai intervenuto un titolo idoneo.Sotto altro profilo, l’affermazione secondo la quale la riclassificazioneavrebbe dovuto essere preceduta dall’approvazione delle tabelle diequiparazione da parte degli organi regionali sarebbe errata in diritto,posto che una volta che essi erano stati stabiliti dalla contrattazionecollettiva, a sua volta abilitata dalla legge regionale, e d’altrondedall’art. 45 del d.lgs. n.165/2001, vincolante sul punto anche nelleRegioni ad autonomia differenziata in ragione della riserva allo Statodella materia dell’ordinamento civile (a ciò non ostando l’art. 14, lett.q), dello Statuto della Regione Sicilia, che incontrava, secondo lo stessoStatuto, il limite del rispetto dei princìpi fondamentali delle riformeeconomico-sociali della Repubblica, costituite proprio dai princìpidesumibili dal TUPI (Cort. Cost. n. 16/2020). Stante il vincolo dell’Enteall’osservanza della prima già da questo posto nel Regolamento edasseverato dalla [OSCURATO:PERSONA], nessun ulteriore assenso eranecessario, tantomeno in forma di ulteriore regolamento “ad hoc” daparte dell’Ente obbligato.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 1 dellaL.R. n.10/2000, in relazione all’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.Numero registro generale 6981/2022Richiamato il fatto che l’art.9, comma 2, del RegolameNnutmoe ro sdeiz ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026organizzazione ESA del 2012 prevedeva che, come peraltro già previstoData pubblicazione 13/06/2026dagli artt. 1 e 24 della L.R. n.10/2000, al personale a tempoindeterminato dell’Ente si applicasse il medesimo trattamento giuridicoed economico del personale della Regione, «in quanto nonespressamente derogato dal regolamento di cui al comma 3», sicensura nuovamente l’assunto secondo il quale l’applicazione di taliprevisioni richiedesse un nuovo Regolamento, sul rilievo che “a benvedere”, se ESA avesse inteso derogare alle regole legali, lo avrebbefatto nello stesso comma 2, sicché il riferimento alle deroghe andavainteso come riferito alle modalità di attuazione dell’equiparazione, che,nella perdurante inerzia dell’Ente, trattandosi di diritti soggettiviperfetti, potrebbero essere stabilite direttamente dal giudice ordinario,con pronuncia di condanna a facere (o costitutiva, come in definitivaaveva fatto il Tribunale, seguendo le indicazioni dell’ARAN), secondol’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs.n.165/2001 e dell’art. 36 della Costituzione.Si assume che la perdurante mancata attuazione della L.R. imponentel’equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendentidell’Ente a quello dei dipendenti della Regione si sia risolto in violazionedel diritto di rango costituzionale all’adeguatezza della retribuzione allaquantità e qualità del lavoro prestato, posto che nel pubblico impiegola tutela di tale diritto è affidata alla contrattazione collettiva, inassenza di meccanismi di adeguamento automatico. Anche talecircostanza imporrebbe che la giurisdizione si desse sostitutivamentecarico dell’inerzia dell’Ente.4. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 31della L.R. Sicilia n.6/1997 e dell’art. 12 delle preleggi.Numero registro generale 6981/2022Si censura il giudizio di irrilevanza espresso in relazione all’art. 3N1u mdeerol slaez ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026L.R. n.6/1997, assumendo che esso sia basato sul presuppostoData pubblicazione 13/06/2026interpretativo, che si assume erroneo, secondo il quale taledisposizione, nel porre un limite massimo ai compensi dei dipendentidegli Enti, parametrato ai compensi degli omologhi regionali, avrebbela sola funzione di contenere la spesa pubblica per esigenze di bilancio,non tenendo conto del fatto che il comma 3 della disposizione, nelprevedere che «Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazionidi settore non possono gravare sul contributo regionale che deveesporre analiticamente la quota destinata al costo del personale»paleserebbe che essa miri solo a chiarire che la spesa eccedente ilfinanziamento regionale va coperta dall’Ente con entrate proprie.Conseguentemente erronea sarebbe la conseguenza che la Corte diAppello ne trae, riguardo alla necessità di un preventivo controllotutorio della spesa da parte dei competenti Organi regionali.5. I motivi, suscettibili di valutazione unitaria per connessione, sonofondati, nei termini che seguono.6. La legge regionale n. 10/2000 ha recepito nella regione Sicilia,tramite un percorso di adeguamento e disapplicazione del tutto similea quello previsto dal d.lgs n.165/2001, il sistema delle fonti indicatodalla legislazione nazionale.7. Tanto emerge con evidenza, premesso che l’art. 1, comma 1, dellalegge, afferma che «Le disposizioni della presente legge disciplinanol'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapportidi lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblicinon economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione»a) dall’art. 22, che prevede che :«1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale edegli enti di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni del capoI, titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavorosubordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nellapresente legge.Numero registro generale 6981/20222. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono rNeugmoerloa steiz ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondoData pubblicazione 13/06/2026le modalità e con i criteri di cui al titolo III del decreto legislativon.29/1993, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti siconformano ai principi di cui all'articolo 49, comma 2, del citato decretolegislativo.3. Salvo che per le materie coperte da riserva di legge, gli accordisindacali recepiti in decreti dal Presidente della Regione, ai sensi dellalegge regionale 19 giugno 1991, n.38 e le norme regionali vigenti alladata di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro non regolati dallapresente legge. Le disposizioni di legge, regolamenti o attiamministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dacontratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore delrinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli ingodimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste daicontratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguonoincrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. Lepredette disposizioni cessano di avere efficacia dal momento dellasottoscrizione del secondo contratto collettivo».b) dall’art. 24 della legge, che prevede altresì che:«1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quellodipendente dagli enti di cui all'articol0 1, è articolata su due livelli,regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. Lacontrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unitàcontrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegiper la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa sisvolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione diquelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensidell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421, ed in conformità aquanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui Nuamlel'rao rretgiicstoro lgoe nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/20261 costituiscono un unico comparto di contrattazione. EventualiNumero di raccolta generale 19597/2026modificazioni del comparto unico possono essere apportate suDllaata pbuabbslieca zione 13/06/2026di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche, condecreto del Presidente della Regione, previa intesa con leamministrazioni e gli enti interessati.3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservanogli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essivi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».7. Il sistema delle fonti, secondo la giurisprudenza costante della CorteCostituzionale, prevale sull’autonomia statutaria – cfr. da ultimo CorteCost. n. 190/2022 secondo cui «La giurisprudenza di questa Corte hacostantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro deidipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile»,comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019).Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole chedisciplinano tali rapporti privati» (ex multis, sentenza n. 282 del 2004).Questa Corte ha inoltre ribadito, anche recentemente, che «"[l]amateria dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatorestatale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico deidipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidonosulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 en. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n.17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).La giurisprudenza costituzionale è, altresì, costante nell'affermare chei principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono normefondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. I principidesumibili da tali norme si impongono, proprio in ragione della lororilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e Bolzano (in tal senso, sNeumnetreo nrezgiestr on g.e nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/202693 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).Numero di raccolta generale 19597/2026Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e aDlaltaa pulobbrlioca zione 13/06/2026contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principifissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di dirittoprivato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale dieguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delleregole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e,come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]"»(sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013).La competenza regionale incontra pertanto, secondo quanto previstodallo stesso statuto siciliano, i limiti assimilati a quelli derivanti dallenorme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica(così, tra l'altro, sentenza n. 172 del 2018) e, conseguentemente, quellispecificati dalle norme interposte.8. Questa Corte, nella sentenza n. 11064/2025, giudicando dellapretesa dei dirigenti di ESA all’applicazione del CCNL Ministeri2006/2009, pretesa che era stata disattesa per la mancataapprovazione del regolamento organico e delle tabelle di equiparazionedi cui all’art. 31 della L.R. Sicilia n.6/1997, nel richiamare i superioriprincìpi, ha ribadito e specificato che «La giurisprudenza della Cortecostituzionale è chiara nell’affermare (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10del 2019) che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici- ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suocomplesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e dellarelativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) - rientra nellamateria «ordinamento civile», che spetta in via esclusiva al legislatorenazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto èdisciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazionecollettiva, come espressamente previsto dall’art. 2 t.u. pubblicoimpiego. Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche ladisciplina del trattamento giuridico ed economico dei Ndumipereo nredgisetrno gtei nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 delNumero di raccolta generale 19597/20262016), ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. AnDcahtae pu pbbelicra zione 13/06/2026questo personale, quindi, il rapporto di impiego è regolato dalla leggedello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazionecollettiva (così, ancora, le sentenze n. 146 e n. 138 del 2019): l’art. 2,comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce, infatti, che «[l]’attribuzionedi trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediantecontratti collettivi» e l’art. 45, comma 1, dello stesso testo unicoribadisce che «[i]l trattamento economico fondamentale ed accessorio[…] è definito dai contratti collettivi». Inoltre, proprio a seguito dellaprivatizzazione del pubblico impiego, «i principi fissati dalla leggestatale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondatisull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, digarantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentalidi diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongonoanche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019;nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017,n. 225 e n. 77 del 2013). Non osta a tale conclusione «la circostanzache, ai sensi dell’art. 14, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana,a quest’ultima spetta la competenza legislativa esclusiva in materia distato giuridico ed economico del proprio personale. Tale potestà diregolazione in materia incontra, infatti, ai sensi di quanto previsto dallostesso statuto regionale siciliano, i limiti derivanti dalle normefondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica... Inproposito, nella sentenza da ultimo citata (così come nella precedentesentenza n. 189 del 2007), la Corte costituzionale ha ritenuto -confermando l’autoqualificazione contenuta nell’art. 1, comma 3, d.lgs.n. 165 del 2001 (che richiama i principi desumibili dall’art. 2 della leggen. 421 del 1992, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione ela revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, diprevidenza e di finanza territoriale», e dall’art. 11, comma 4, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al GoveNrunmeoro rpegeisrtr o giel nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per laNumero di raccolta generale 19597/2026riforma della [OSCURATO:PERSONA] e per la semplifiDcaataz piuobbnlieca zione 13/06/2026amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni) - che per leRegioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e diBolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscononorme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regioneautonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del2018), a prescindere dalle ragioni che hanno spinto quest’ultimo aviolare il principio di riserva alla contrattazione collettiva delladefinizione del trattamento economico del proprio personale e delconseguente re-inquadramento. Ne deriva, da questa giurisprudenza,che il legislatore siciliano non può prescindere, nell’esercizio dei suoipoteri di intervento legislativo, dai principi di fondo che regolano ilpubblico impiego contrattualizzato, fra cui quello per il quale aidipendenti di ogni P.A. deve essere applicato il contratto collettivo diriferimento del comparto al quale questa appartiene».9. Ne ha tratto la conseguenza che, sebbene «l’art. 28, comma 1, dellalegge Regione Sicilia n. 21 del 1965 non impone un’equiparazione deidipendenti ESA a quelli statali, settore Ministeri, in quanto ilregolamento organico adottato dall’ESA dovrà essere piùsemplicemente conforme ai principi generali dell’impiego statale,distinguendo le carriere in base alla natura ed all’importanza dei compitied ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Ne deriva che, rispettati taliprincipi, il regolamento godrà di un certo margine di autonomia nelregolare la carriera e l’inquadramento in ruolo del personale in esame,senza che da questo derivi di per sé l’applicazione della contrattazionecollettiva del comparto Ministeri. L’esecutività di detto regolamentosarà subordinata, comunque, al non rigetto dell’Assessore competente(art. 22). Vi è, certo, un collegamento con il regime previsto per idipendenti pubblici statali che, però, non è automaticamente eintegralmente recepito dall’ente in tutte le sue coNummeproo rnegeisntrot gi,e nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026dipendendo, peraltro, da interventi dell’Assessore e dell’ESA... Ciò nonNumero di raccolta generale 19597/2026toglie, in ogni caso, che la mancata approvazione del regolDaamta peunbbtlioca zione 13/06/2026interno e l’omessa adozione di ulteriori provvedimenti di recepimentonon possano impedire il sorgere del diritto dei ricorrenti, i quali devonoricevere la retribuzione loro spettante in base alla contrattazionecollettiva applicabile, operando il principio generale espresso dall’art.45 d.lgs. n. 165 del 2001. Infatti, la subordinazione dell’esecutività delregolamento interno o di ulteriori delibere comportanti maggiori oneri(come quelli derivanti dall’adozione delle tabelle di equiparazione exart. 31 della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997) all’approvazione dellaAssessore competente non preclude il maturare del diritto allaretribuzione del dipendente, il quale trova fondamento esclusivo nellacontrattazione collettiva. Al contrario, una volta individuato l’esattocomparto di riferimento, l’accordo collettivo che disciplina i rapporti dilavoro con le Amministrazioni che vi rientrano troverà spazio, anchecon i successivi rinnovi, fin dal momento della sua efficacia, salvo che,per qualche ragione, non cambi la contrattazione rilevante. Pertanto,la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta ex art.384, u.c., c.p.c., nella parte in cui fa dipendere l’integrale applicabilitàdella contrattazione collettiva rilevante dalle dinamiche concernentil’approvazione del regolamento o dei provvedimenti menzionati».10. Se poi la pretesa di quei dirigenti all’applicazione del CCNLMinisteri 2006/2009 è stata disattesa, è stato perché si è osservato chese «il legislatore siciliano non può prescindere, nell’esercizio dei suoipoteri di intervento legislativo, dai principi di fondo che regolano ilpubblico impiego contrattualizzato, fra cui quello per il quale aidipendenti di ogni P.A. deve essere applicato il contratto collettivo diriferimento del comparto al quale questa appartiene... risultaproblematica....la pretesa equiparazione tra dipendenti ESA eministeriali, essendo palese come alcuna omogeneità fra le posizioni ele mansioni di queste due categorie di lavoratori vi sia (Cass., Sez. L,n. 33004 del 28 novembre 2023; Cass., Sez. L, n. 27368 delN 2um2e roo rtetgoistbror gee nerale 6981/2022Numero sezionale 1967/20262024, entrambe non massimate). Da questo punto di vista, significativaNumero di raccolta generale 19597/2026è la previsione dell’art. 31, comma 1, della legge Regione SicDilaitaa pnub.b li6ca zione 13/06/2026del 1997, per la quale “Con effetto dall’entrata in vigore della presentelegge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti,aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazioneregionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancioregionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunquetitolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti inconto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per idipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dairispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organidi revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazionedella Giunta regionale”. È evidente quindi, che la stessa normativaregionale richiama il trattamento economico non del compartoMinisteri, ma, eventualmente, di quello funzioni locali. In conclusione,la legislazione regionale, pur avendo dei margini di intervento, non puòessere interpretata nel senso di consentirle di impedire il maturare deldiritto alla retribuzione del dipendente dell’ESA, il quale trovafondamento esclusivo nella contrattazione collettiva».11. Dai superiori princìpi discende che la Corte di Appello nonpoteva, argomentando dal terzo comma dell’articolo 1, dare rilevanzaostativa, rispetto alla pretesa dei ricorrenti, alla mancata adozione direinquadramenti e dei conseguenti trattamenti economici,prescindendo da una verifica dallo stato di attuazione degli artt. 22 e24 della L.R. n.10/2000, tanto più dopo aver dato atto della stipula diun CCRL, perché in detto sistema la materia è direttamente regolatadalla contrattazione collettiva, dalla quale discendonoautomaticamente i diritti, rispetto ai quali gli atti del datore di lavoropubblico non possono avere che natura meramente accertativo-ricognitiva.Numero registro generale 6981/202212. In tali sensi la sentenza impugnata va cassata, con Nruimnevroi ose,z ionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello diData pubblicazione 13/06/2026Palermo in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6981/2022Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 19597/2026Data pubblicazione 13/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris