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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12851/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi presentati ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 luglio 2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali gravissime (perché comportanti lo sfregio permanente del viso) cagionate ad [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti di avere agito in più persone, utilizzando uno strumento da taglio ed agendo per futili motivi (un alterco derivante da un fatto di circolazione stradale), e della contravvenzione derivante dal porto in luogo pubblico dello strumento usato, da taglio e da punta, reati consumati il 4 dicembre 2017, irrogando la pena complessiva di anni otto di reclusione, con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, fissando la provvisionale in euro 6.000.

1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai dedotti motivi di appello e per quanto qui interessa, aveva osservato che: - si doveva ritenere che Minetti fosse stato colpito con un taglierino e non con la targhetta portachiavi indicata dall'imputato, posto che in perizia si era ritenuto assai più verosimile l'utilizzo di un taglierino, e che la stessa persona offesa aveva riferito di aver sentito, dopo essere stato ferito, un rumore del tutto simile allo scatto di chiusura di un coltello; - le circostanze attenuanti generiche non erano concedibili in considerazione della gravità del fatto e dall'intensità del dolo, denunciate, anche, dalla ritenuta concorrenza delle plurime aggravanti contestate e riconosciute; - l'imputato era poi gravato da precedenti specifici (per fatti di minaccia, lesioni, porto di coltello), tanto da giustificare la contestata recidiva, ed aveva ammesso l'addebito quando, ormai, già stato individuato come il responsabile dello stesso grazie alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza; - non si poteva escludere l'aggravante dell'utilizzo dell'arma, e non si poteva assolvere il prevenuto dalla contestazione di cui al capo B, anche considerando che il portachiavi, eventualmente utilizzato in alternativa al coltello, doveva comunque essere considerato uno strumento destinato all'offesa dal momento che lo stesso imputato l'aveva modificato per aumentarne la potenzialità lesiva.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un taglierino, piuttosto che una semplice targhetta portachiavi, non destinata, pertanto, all'altrui offesa.

Il coimputato [OSCURATO:PERSONA], infal:ti, aveva riferito di non avere visto alcuno strumento nelle mani del Cascone quando questi aveva colpito il Minetti.

L'imputato stesso aveva poi affermato di avere percosso Minetti con il portachiavi e solo per il timore che questi lo aggredisse.

Neppure la suocera della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], presente al fatto, aveva potuto scorgere cosa impugnasse il Cascone e nello stesso era stata la deposizione della moglie di questi, [OSCURATO:PERSONA].

La stessa persona offesa, il Minetti, non aveva riferito di avere visto l'oggetto con il quale era stato colpito ma di averlo solo dedotto, avendo sentito, dopo essere stato sfregiato, il rumore tipico della chiusura di un coltello.

Il perito si era poi limitato a concludere come fosse improbabile che Minetti fosse stato ferito con il portachiavi (pur presentando, questo, un bordo artificialmente abraso per aumentarne il potenziale da taglio), ritenendo più verosimile l'utilizzo di un coltello.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante contestata in relazione al delitto di lesioni, ai sensi dell'art. 585 cod. pen., e sempre in conseguenza dell'assunto utilizzo della citata arma bianca.

Lo strumento utilizzato dal prevenuto, infatti, un portachiavi, non era certo destinato ad essere utilizzato come un'arma da punta e taglio.

Era errata la conclusione della Corte territoriale secondo la quale comunque l'aggravante si sarebbe configurata, anche nel caso dell'utilizzo del portachiavi, non essendo questo un oggetto destinato all'offesa.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Nel rigettare la richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e nel fissare la misura della pena, si era omesso di considerare il leale comportamento processuale dell'imputato, che aveva ammesso l'addebito.

Si era poi erroneamente ritenuta la recidiva, senza adeguata motivazione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4.

Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I primi due motivi — spesi sull'utilizzo da parte del prevenuto di un taglierino, contestatogli sia come autonomo reato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975, sia come circostanza che aggrava, ex art. 585 cod. pen., il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. — sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, così che esula dai poteri della Corte di cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., :30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il ricorso, sul punto, difetta anche di autosufficienza non essendo state allegate al medesimo le copie dei verbali delle prove dichiarative che si porrebbero in contrasto con quanto, dalle medesime, dedotto dalla Corte di merito.

La Corte d'appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva attendibilmente dedotto l'utilizzo dello "strumento da taglio" indicato in imputazione dalla dichiarazione della persona offesa che aveva riferito come, dopo essere stata ferita, aveva distintamente udito il rumore tipico della chiusura di un coltello (o di un taglierino) la cui lama viene riposta nel manico, deduzione che aveva trovato logico riscontro nelle caratteristiche della lesione provocatagli al volto che il perito aveva ritenuto ben più compatibile con l'uso di un tale strumento piuttosto che di un semplice portachiavi (anche modificato, come quello dell'imputato).

2. Deve, peraltro, aggiungersi che, come già osservato dalla Corte di merito, anche se lo strumento utilizzato fosse stato solo il ricordato portachiavi, lo stesso, presentando, a detta del perito, "il bordo artificialmente abraso per aumentarne il potenziale da taglio ", avrebbe configurato, proprio per la sua accertata capacità offensiva, quello "strumento da taglio atto ad offendere", il cui ingiustificato porto fuori dalla propria abitazione concreta il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975, ed il cui uso, nel cagionare le lesioni personali, concreta la circostanza aggravante prevista dall'art. 585, comma 2 n. 2, cod. pen..

Si è del resto affermato che: - il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, quando si accerti in concreto l'attitudine all'offesa, non essendo in tal caso necessaria alcuna verifica sull'idoneità lesiva in astratto. (Fattispecie in tema di porto di un "affila coltelli", riconosciuto come arma impropria in quanto utilizzato per commettere reati di lesioni personali e di danneggiamento: Sez. 2, n. 47831 del 21/11/2012, Rahmani, Rv. 253903); - in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, PM/[OSCURATO:PERSONA]. 268750).

3. Anche il terzo motivo è inammissibile avendo la Corte d'appello congruamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (a cagione della gravità della condotta e dei motivi a delinquere, a fronte di un comportamento ammissivo imposto dalla già avvenuta individuazione dell'imputato come l'autore della stessa), sia la misura della pena, fissata intorno alla media edittale, sia il riconoscimento della recidiva, fondato sulla constatazione che le precedenti condanne, unitamente all'attuale, erano certamente indicative di una personalità violenta ed aggressiva, e di una più intensa pericolosità sociale del prevenuto.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.114.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi presentati ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 luglio 2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali gravissime (perché comportanti lo sfregio permanente del viso) cagionate ad [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti di avere agito in più persone, utilizzando uno strumento da taglio ed agendo per futili motivi (un alterco derivante da un fatto di circolazione stradale), e della contravvenzione derivante dal porto in luogo pubblico dello strumento usato, da taglio e da punta, reati consumati il 4 dicembre 2017, irrogando la pena complessiva di anni otto di reclusione, con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, fissando la provvisionale in euro 6.000. 1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai dedotti motivi di appello e per quanto qui interessa, aveva osservato che: - si doveva ritenere che Minetti fosse stato colpito con un taglierino e non con la targhetta portachiavi indicata dall'imputato, posto che in perizia si era ritenuto assai più verosimile l'utilizzo di un taglierino, e che la stessa persona offesa aveva riferito di aver sentito, dopo essere stato ferito, un rumore del tutto simile allo scatto di chiusura di un coltello; - le circostanze attenuanti generiche non erano concedibili in considerazione della gravità del fatto e dall'intensità del dolo, denunciate, anche, dalla ritenuta concorrenza delle plurime aggravanti contestate e riconosciute; - l'imputato era poi gravato da precedenti specifici (per fatti di minaccia, lesioni, porto di coltello), tanto da giustificare la contestata recidiva, ed aveva ammesso l'addebito quando, ormai, già stato individuato come il responsabile dello stesso grazie alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza; - non si poteva escludere l'aggravante dell'utilizzo dell'arma, e non si poteva assolvere il prevenuto dalla contestazione di cui al capo B, anche considerando che il portachiavi, eventualmente utilizzato in alternativa al coltello, doveva comunque essere considerato uno strumento destinato all'offesa dal momento che lo stesso imputato l'aveva modificato per aumentarne la potenzialità lesiva. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un taglierino, piuttosto che una semplice targhetta portachiavi, non destinata, pertanto, all'altrui offesa. Il coimputato [OSCURATO:PERSONA], infal:ti, aveva riferito di non avere visto alcuno strumento nelle mani del Cascone quando questi aveva colpito il Minetti. L'imputato stesso aveva poi affermato di avere percosso Minetti con il portachiavi e solo per il timore che questi lo aggredisse. Neppure la suocera della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], presente al fatto, aveva potuto scorgere cosa impugnasse il Cascone e nello stesso era stata la deposizione della moglie di questi, [OSCURATO:PERSONA]. La stessa persona offesa, il Minetti, non aveva riferito di avere visto l'oggetto con il quale era stato colpito ma di averlo solo dedotto, avendo sentito, dopo essere stato sfregiato, il rumore tipico della chiusura di un coltello. Il perito si era poi limitato a concludere come fosse improbabile che Minetti fosse stato ferito con il portachiavi (pur presentando, questo, un bordo artificialmente abraso per aumentarne il potenziale da taglio), ritenendo più verosimile l'utilizzo di un coltello. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante contestata in relazione al delitto di lesioni, ai sensi dell'art. 585 cod. pen., e sempre in conseguenza dell'assunto utilizzo della citata arma bianca. Lo strumento utilizzato dal prevenuto, infatti, un portachiavi, non era certo destinato ad essere utilizzato come un'arma da punta e taglio. Era errata la conclusione della Corte territoriale secondo la quale comunque l'aggravante si sarebbe configurata, anche nel caso dell'utilizzo del portachiavi, non essendo questo un oggetto destinato all'offesa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel rigettare la richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e nel fissare la misura della pena, si era omesso di considerare il leale comportamento processuale dell'imputato, che aveva ammesso l'addebito. Si era poi erroneamente ritenuta la recidiva, senza adeguata motivazione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi — spesi sull'utilizzo da parte del prevenuto di un taglierino, contestatogli sia come autonomo reato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975, sia come circostanza che aggrava, ex art. 585 cod. pen., il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. — sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, così che esula dai poteri della Corte di cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., :30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorso, sul punto, difetta anche di autosufficienza non essendo state allegate al medesimo le copie dei verbali delle prove dichiarative che si porrebbero in contrasto con quanto, dalle medesime, dedotto dalla Corte di merito. La Corte d'appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva attendibilmente dedotto l'utilizzo dello "strumento da taglio" indicato in imputazione dalla dichiarazione della persona offesa che aveva riferito come, dopo essere stata ferita, aveva distintamente udito il rumore tipico della chiusura di un coltello (o di un taglierino) la cui lama viene riposta nel manico, deduzione che aveva trovato logico riscontro nelle caratteristiche della lesione provocatagli al volto che il perito aveva ritenuto ben più compatibile con l'uso di un tale strumento piuttosto che di un semplice portachiavi (anche modificato, come quello dell'imputato). 2. Deve, peraltro, aggiungersi che, come già osservato dalla Corte di merito, anche se lo strumento utilizzato fosse stato solo il ricordato portachiavi, lo stesso, presentando, a detta del perito, "il bordo artificialmente abraso per aumentarne il potenziale da taglio ", avrebbe configurato, proprio per la sua accertata capacità offensiva, quello "strumento da taglio atto ad offendere", il cui ingiustificato porto fuori dalla propria abitazione concreta il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975, ed il cui uso, nel cagionare le lesioni personali, concreta la circostanza aggravante prevista dall'art. 585, comma 2 n. 2, cod. pen.. Si è del resto affermato che: - il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, quando si accerti in concreto l'attitudine all'offesa, non essendo in tal caso necessaria alcuna verifica sull'idoneità lesiva in astratto. (Fattispecie in tema di porto di un "affila coltelli", riconosciuto come arma impropria in quanto utilizzato per commettere reati di lesioni personali e di danneggiamento: Sez. 2, n. 47831 del 21/11/2012, Rahmani, Rv. 253903); - in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, PM/[OSCURATO:PERSONA]. 268750). 3. Anche il terzo motivo è inammissibile avendo la Corte d'appello congruamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (a cagione della gravità della condotta e dei motivi a delinquere, a fronte di un comportamento ammissivo imposto dalla già avvenuta individuazione dell'imputato come l'autore della stessa), sia la misura della pena, fissata intorno alla media edittale, sia il riconoscimento della recidiva, fondato sulla constatazione che le precedenti condanne, unitamente all'attuale, erano certamente indicative di una personalità violenta ed aggressiva, e di una più intensa pericolosità sociale del prevenuto. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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