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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 36124/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pag. 6-8, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, non escluso dalla titolarità di terzi dei beni distratti: ex multis Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come la distrazione per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando l'omogeneità del fatto rispetto alle precedenti condanne per reati finanziari, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).

Del resto, il ricorrente non illustra, in alcun punto del ricorso, l'eterogeneità dei precedenti al fine di contestare la motivazione resa dai giudici di merito, finendo per formulare deduzioni astrattizzanti e ponendo, anche sotto tale profilo, la censura nell'alveo della aspecificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pag. 6-8, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, non escluso dalla titolarità di terzi dei beni distratti: ex multis Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come la distrazione per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando l'omogeneità del fatto rispetto alle precedenti condanne per reati finanziari, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Del resto, il ricorrente non illustra, in alcun punto del ricorso, l'eterogeneità dei precedenti al fine di contestare la motivazione resa dai giudici di merito, finendo per formulare deduzioni astrattizzanti e ponendo, anche sotto tale profilo, la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris