CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva semplice contestata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva semplice, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, rilevando, invero, che l'imputato è recidivo, reiterato e specifico e che l'ultimo precedente per il reato di evasione cinque risaliva a giorni prima dell'ulteriore evasione contestata nel presente procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 202