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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 15653/2026

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del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame–, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanzaemessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476,comma 2, cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con ilprimo motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con il secondo motivo,il vizio di motivazione e, con il terzo motivo, i vizi di motivazione, di erroneaapplicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazioneall’art. 274 cod. proc. pen.3.

Successivamente, la ricorrente personalmente e il difensore hanno fattopervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza diinteresse.Rappresentano che, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelareha perso efficacia.4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse.

La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interessea coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misuracautelare che oramai non è più in atto.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alpagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassadelle ammende.

Invero, non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casiin cui l’inammissibilità̀ sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione, per carenzadi interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez.2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del10/12/2010, Valentini, Rv. 249916).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Nulla per spese e per cassa ammende.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame–, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanzaemessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476,comma 2, cod. pen.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con ilprimo motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con il secondo motivo,il vizio di motivazione e, con il terzo motivo, i vizi di motivazione, di erroneaapplicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazioneall’art. 274 cod. proc. pen.3. Successivamente, la ricorrente personalmente e il difensore hanno fattopervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza diinteresse.Rappresentano che, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelareha perso efficacia.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interessea coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misuracautelare che oramai non è più in atto.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alpagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassadelle ammende. Invero, non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casiin cui l’inammissibilità̀ sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione, per carenzadi interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez.2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Nulla per spese e per cassa ammende.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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