CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 15456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità del Corrao per la ricezione illecita di gabbie contenenti uccelli di provenienza illecita 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il reato presupposto della ricettazione contestata non sarebbe un "delitto", ma una "contravvenzione" (il c.d. reato di uccellagione), pertanto non sussisterebbero i presupposti per la configurazione del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: nel ritenere la continuazione con reato già giudicato la Corte territoriale errava nell'individuare il reato più grave che non poteva essere, come ritenuto, una contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge che la ricettazione è stata ritenuta sulla base di un reato presupposto di natura contravvenzionale. Escluso infatti che il supporto fisico entro il quale venivano custoditi gli uccelli fossero provento di furto l'unica condotta illecita identificabile come reato presupposto era quella della c.d. "uccellagione", fattispecie di natura contravvenzionale punito dall'art. 30 lett. e) della Legge n. 157 del 1992. All'epoca in cui la condotta contestata veniva posta in essere, il 19 giugno 2016, la ricettazione era prevista solo in relazione a "reati-presupposto", inquadrabili come delitti e non come contravvenzioni. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 3 febbraio 2022