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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 31641/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26337/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] corrente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 11, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA].

Prof.

Massimo LEONE ed elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 35 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Civitavecchia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce alricorso. - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 102/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del c uratore avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri n. 11 (00198) presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura specialein atti. - c ontroricorrente - avverso lasentenza n. 7219/2024 resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 15.11.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma - decidendo in ordine aireclami riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorsi depositati il12.05.2023 e il 13.05.2023, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- ha rigetta to entrambi i mezzi di impugnazione .

2. Con due autonome impugnazioni, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, infatti, proposto reclamo avverso il decreto del 14.04.2023 ( con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità del concordato semplificato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nonchéavverso la sentenza di fallimento emessa in pari data dal medesimo Tribunale.

3. Con il primo provvedimento, il Tribunale aveva, invero, dichiarato inammissibile ex art. 25, sexies comma 3 , CCII, la proposta di concordato semplificato presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . in data 31.12.2022 , ritenendola non adeguatamente corredata della documentazione prevista dalla normativa applicabile, per come anche richiesta dal tribunale con precedente provvedimento interlocutorio.

Contestualmente, il Tribunale avevaemesso la sentenza che aveva d ecretato il fallimento della predetta società,rilevandone anche l’insolvenza .

4. La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: (i) in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non era fondata l’eccepito difetto di legittimazione delPubblico Ministero nel dare impulso alla procedura fallimentare -e, con questa, la stessa ammissibilità dell ’ istanza - per non aver fornito la prova dell ’ esistenza del procedimento penale dal quale aveva dichiarato di averappreso lo stato di decozione della società [OSCURATO:SOCIETA]; (ii) la deduzione era infatti infondata, in quanto la stessa parte reclamante aveva dato conto di un’attestazione resa dall ’ Ufficio procedente, senza sindacarne, sotto alcun profilo,l’intrinseca veridicità o tantomeno mettere in dubbio la pendenza del procedimento penale ivi indicato; (iii) inoltre, sul piano procedurale, l’art. 7 sub lett. 1) l. fall. non richied e , a pena di inammissibilità dellaprocedura, che il Pubblico Ministero alleghi alla richiesta la prova dell’esistenza del procedimento penale “ a quo ” ; (iv) in ordine al profilo dei limiti del potere di verifica da parte del Tribunale nella fase introduttiva della procedura di concordato semplificato, le considerazioni svolte nell’impugnativa non valevanoad inficiare il “deficit formale” in cui era incorsa la società, in quanto il Tribunale aveva condotto una ineccepibile valutazione in limine in ordine alla “ ritualità ” della proposta di concordato, senza affatto eccedere dai limiti di indagine che l’art. 25 sexies CCII accorda al tribunale stesso ma, anzi, interpretando con rigore la ratio della norma ; (v) il Tribunale, infatti, dopo aver onerato la parte, con decreto del 22.02.2023, aprodurre i documenti che l’art. 39 CCI I impone a corredo della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi - nello specifico: “relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata quantomenoalla data di deposito del ricorso; idonea certificazione sui debiti fiscali econtributivi e per premi assicurativi; elenco nominativo di coloro chevantano diritti reali e personali su cose in proprio possesso con l’indicazione del titolo da cui sorge il diritto” - aveva stigmatizzato l’insufficienza della documentazione integrativa prodotta; (vi) quanto, più in particolare,alla certificazione dei debiti contributivi e previdenziali, risultava poco persuasiva la giustificazione offerta nel reclamo , non bastando, all’evidenza, la prova di aver richiesto il rilascio del certificatoed essendo avvenuta tale richiestacon istanza presentata dalla parte in data 3.03.2023, in epoca dunque successivaall’ordine di produzione emesso dal Tribunale in data 22.02.2023 e, dunque,tardivamente; (vii) inoltre, neanche rilevava che il debito previdenziale fosse stato sempre esposto nei docu menti contabili della societàdebitrice, posto che l’onere di produzione documentaledei debiti contributivi e previdenziali, previsto dalla norma, dovevaintendersi di stretta interpretazione e non erasurrogabile con risultanze rinvenibili aliunde ; (viii) analoghi rilievifondavano il rigetto dell’ulteriore motivo di reclamo in ordine al passaggio motivazionale con cui il Tribunale aveva rilevato la grave incongruenza traquanto indicato nell’elenco nominativo di coloro che vantano “diritti reali epersonali” e quanto evidenziato dall’Esperto nel proprio parere, circa l’esistenza di pegni su ciascuno dei conticorrenti intestati alla società, circostanza tale da vincolare del tutto i relativi saldi , rendendo così fittizia l’esposizione di liquidità disponibileper € 5.500.000; (ix) occorreva pertanto condividerela rigorosa conclusione del Tribunale circa la “irritualità” della proposta -a termini dell’art. 25 sexies, comma 3 , CCII - per mancanza non solo originaria ma anche “protratta” (dopola scadenza, cioè, del termine di sessanta giorni ex art. 25 sexies , comma 1, CCII ) della necessaria documentazione richiesta ; (x) p ur ritenendosi il carattere assorbente de i precedentirilievi, anche le ulteriori “questioni di merito”,sollevate con i motivi di reclamo , erano infondate, in quanto non era praticabile in questa sede alcun accertamento inordine alla presunta invalidità dei contratti costitutivi di pegno per difetto del requisito dell’accessorietà del pegno al debito garantitoe perché la stessa deduzione contrasta va , peraltro, con la pretesa di desumere l’esistenza e l’affidabilitàdei pegni dall’”elenco estimativo delle attività”; (xi) con riferimento al tema degli interessi, altrettanto infondato era il rilievorelativo al calcolo degli stessi (da determinare nella misura del 5% , anziché quella indicata del 1,5%), posto che la significativa omissione della posta passiva conseguente all’applicazione di una errata percentuale d egli interessi ridondava, all’evidenza, sulla fedele rappresentazione del passivo, anche in considerazione dell’ammontare del debito privilegiato pari ad € 97.132.447.

2. La sentenza, pubblicata in data 11.11.2025, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. articoli 25 sexies e 39 CCII. 1.1 Il motivo presenta, al contempo, profili di infondatezza e profili di inammissibilità. 1.1.1 Si deduce da parte della società ricorrente vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 25-sexies e 39 CCII”,laddove la Corte territoriale, con ciò uniformandosi alla statuizione del Tribunale, avrebbe consentito - nella fase preliminare di ammissione del concordato semplificato -una delibazione giudiziale circa la fattibilità della proposta concordataria, asseritamente riservata dalla legge alla sola fase successiva di omologazione.

La decisione impugnatasarebbe dunque in contrasto con i l favor per l’imprenditore che permea il D.lgs. n. 14/2019, cosicché il Tribunale e, successivamente, il Giudice dell’appello, avevano errato nel non considerare che: - essa società debitriceaveva richiesto il rilascio della certificazione dei debiti contributivi, ancorché in ritardo;- il debito previdenziale era sempre stato esposto nei relativi documenti della procedura di composizione negoziata della crisi e segnatamente nel DURC;- nessun rilievo sul punto era pervenuto da parte degli enti previdenziali e dell’Esperto; - l’entità del debito era esigua in relazione all’indebitamento complessivo;- all’epoca del rilascio del DURC , e cioè il 15.3.2022,non vi erano debiti contributivi. 1.1.2 Sempre secondo la società ricorrente, risulterebbe altresì errata e per l’effetto censurabile la decisione del Tribunale, condivisa e recepita integralmente dalla Corte di merito, laddove era stato affermato che “emerge(va) una grave incongruenza” tra quanto indicato nell’elenco nominativo dei creditori prelatizi e quanto evidenziato dall’Esperto nel parere circa l’esistenza dei pegni sui conti correnti.

La Corte territoriale avrebbe valutato, in proposito, le carenze dell’“elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso”, con criterio rigidamente“formalistico”, allorché aveva ritenuto l’omissione contestata ( e cioè l’identificazione dei vincoli pignoratizi sui conti correnti) altamente pregiudizievole e non “superabile” con l’indicazione dei nominativi nello “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”. 1.2 Quanto ai profili di infondatezza delle censure sopra riportate, osserva subito la Corte comela decisione adottata dalla Corte territoriale, in ordine all’interpretazione dell’art. 25-sexies, terzo comma, CCII - con particolare riferimento all’estensione del controllo interdittivo, esercitabile dal tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di accesso alla procedura di concordato semplificato - merita di essere condivisa, in quanto giuridicamente corretta, con conseguente rigetto delle doglianze sollevate sul punto da parte della società ricorrente.

Ritiene infatti la Corte che, per le ragioni che di qui a breve si illustreranno, il predetto giudizio di “ritualità” , svolto dal tribunale per l’apertura della procedura di concordato semplificato , non si p ossa arrestare ad una valutazione meramente formale dell’ammissibilità della proposta, ma debba uniformarsi ad uno scrutinio di cd. legalità sostanziale, estende ndosi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall’art. 25 sexies e dall’art. 39 CCII.

Tale interpretazione risulta peraltro omogenea a quella già espressa da questa Corte di legittimità- quanto al perimetro di cognizione e di intervento interdittivo del tribunale,in sede di giudizio di ammissibilità della proposta negoziale di soluzione dell’insolvenza e del sovraindebitamento- in relazione ad altri istituti affini sempre disciplinati dal nuovo CCII, e, cioè, è a dirsi per il concordato minore (v.

Cass. n. 28574/2025) e per la liquidazione controllata (v.

Cass. n. 28576/2025).

Ed è peraltro in linea con la “giurisprudenza storica” (ante Codice della crisi d’impresa e della insolvenza), espressa sempre in sede di legittimità, in relazione al vaglio di ammissibilità della proposta e della domanda di concordato preventivo da parte del t ribunale (cfr. Cass. n. 5825/2018; conf.

Cass.

S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 13083/13, Cass. n. 11423/14; più recentemente, v. anche: Cass. 3640/2025). 1.3 L’art. 25-sexies CCII, al primo comma, testualmente prevede che: “Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo

39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi”.

Dunque, presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, strumento di regolazione ancorato all’esito della composizione negoziata, è che a corredo della proposta vi sia una relazione finale in cui l’Esperto, nominato ai sensi dell’art. 13 CCII , dichiari , da un lato, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che le stesse non abbiano avuto esito positivo e, dall’altro, che le soluzioni negoziali , individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b) del CCII, non siano percorribili.

Ebbene, a seguito della proposta di concordato per cessione dei beni effettuata dall’imprenditore all’esito negativo della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata (commi 1 e 2), il comma 3 dispone, inoltre, che: “Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma Sul punto va ulteriormente ricordato che in realtà il legislatore ha inteso affidare all’Esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell’imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all’art. 4 CCII o, piùspecificamente, il dovere di rappresentare la propria situazione all’Esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, comma 4, CCII), nonché di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all’istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l’impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII). 1.4 Così si giustifica la conclusione secondo cui il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di “accesso” alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’Esperto,ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII.

Si vuol dire , cioè, che l o sc r utinio sulla “ ritualità ” della proposta- previsto dall’art. 25 - sexies, comma 3, CCII - deve comprendere , non solo il riscontro della formale esistenzadelle “attestazioni”nella relazione dell’Esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale”e per ciò stesso“inammissibile”. 1.5 Come già sopra accennato, in termini non dissimili, questa Corte si è già espressa quando èstata chiamata a pronunciarsi sulla natura del controllo che èdemandato al giudice sulla relazione dell’attestatore nella procedura di concordato preventivo.

Sul punto, è stato infatti enunciato ilprincipio secondo cui “è compito precipuo del giudice garantire ilrispetto della legalità nello svolgimento della proceduraconcorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sullarelazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio“ (cfr .

Cass. n. 5825/2018, cit. supra; più recentemente, Cass. 3640/2025 , cit. supra).

Il controllo sull’ammissibilitàdella proposta previsto dall’art. 25 sexies comma 3 CCII ha come oggetto, pertanto, la verifica della “ legittimità sostanziale ” della proposta,nel cui ambito non può che essere ricompreso , ulteriormente , l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità , rispondendo questo controllo in limine a nche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 25 sexies e ss.

CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto, profili quest’ultimi ben evidenziatianche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta, che questa Corte condivide.

Tale conclusione èperaltro coerente con la natura del concordato semplificato che, pur caratterizzato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d’accesso (in quanto postula il previo “percorso”della composizione negoziata), rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali (Cass. n. 9730 del 2023), secondo la declinazione di concorsualità oggi accolta pacificamente nellagiurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 1182 del 2018, Cass. n. 9087 del 2018, Cass. n. 16347 del 2018, Cass. n. 12064 del 2019; v. anche: Cass. Sez.

U n. 42093 del 2021). 1.6 Quanto sin qui detto va raccordato con l’ulteriore precisazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo per la liquidazione controllata, Cass. n. 28574/2025, cit. supra), il controllo di cd. fattibilità(che non incontra - come è noto - particolari limiti per la cd. fattibilità giuridica : Cass. 21250/2024; conf.Cass. 4790/2018, 9061/2017) può essere esercitato indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel proce dimento concordatario, non essendosi mai discostata la giurisprudenza di questa Corte dall’indirizzo secondo cui il menzionato controllo di legittimità “ si realizza facendo applicazione di un unico e medesimoparametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordatopreventivo” (Cass. Sez.

U, 1521/2013; cfr. Cass. 1393/2024 per l’esplicita sindacabilità già in sede di ammissione alla procedura). 1.7 Le conclusioni esegetiche sopra raggiunte risultano peraltro coerenti anche con le novità introdotte dal decreto “ correttivo ” n. 136/2024 che ha inserito, di seguitoal comma 3 dell’art. 25-sexies, CCII, la possibilità per il tribunale di “concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti”,disposizione questa, inapplicabile, in realtà, ratione temporis alla procedura oggi sub iudice, ma“anticipata” dal Tribunale con decreto del 13.3.2023.

La predetta appendice dimdocumentale, concessa discrezionalmente dal tribunale nella fase di scrutinio in liminedell’ammissibilità della proposta concordataria, non avrebbe senso logico, prima che giuridico, se il Tribunale dovesse limitarsi, in sede di valutazione della ritualità della proposta, ad un controllo meramente formale, di carattere “notarile”, ristretto, cioè, alla “spunta” dei documenti richiesti dall’art. 25-sexiese 39 CCII.

E ciò in ragione del fatto che la richiesta di “integrazione” e di “modifica” della proposta concordataria ne presuppone naturaliterun preventivo vaglio contenutistico da parte del tribunale. 1.8 A ciò va aggiunto che un controllo meramente formale da parte del tribunale,in sede di scrutinio della sussistenza delle condizioni per l’apertura della procedura in parola -per come predicato dalla ricorrente, nel motivo qui in esame - non sarebbe neanche coerente con la complessiva struttura del procedimento che può portare, infine,alla scelta da parte dell’imprenditore di richiedere l’accesso alconcordato semplificato per cessione dei beni, posto che il possibile uso distorto e strumentale da parte di quest’ultimo della precedente fase della composizione negoziata ( necessariamente propedeutica alla soluzione concordataria “semplificata”) - per accedere ai benefici di quest’ultima (e ciò con particolare riferimento a quelli derivanti dalla mancata sottoposizione della proposta all’approvazione dei creditori) - richiede,al contrario, un “ va glio forte” da parte del tribunale , strutturalmente inseritoproprio nella fase di avvio della procedura. 1.9 Quanto, invece, ai profili di inammissibilità delle censure proposte nel primo motivo di ricorso , va ricordato che i giudici del merito , nonostante l’integrazione sollecitata con decreto del 13.3.2023,avevano evidenziato un genetico deficit informativo della proposta , derivante dalle carenze documentali già sopra evidenziate che non poteva consentire in limine l’apertura della relativa procedura concorsuale.

Si tratta con tutta evidenza di accertamenti che attengono proprio allo scrutinio di quei profili, da un lato, di realizzabilità della proposta concordataria e, dall’altro, di completezza del corredo documentale a supporto della proposta e dell’intrinseca attendibilità del suo contenuto (anche al fine della corretta informazione del ceto creditorio) e che,pertanto, riguardando la quaestio facti, non possono essere più sindacati in questo giudizio di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del14/01/2019).

Occorre pertanto affermare, in relazione al primo motivo di ricorso, il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di meraritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice”.

2. Con il secondo mezzo si denuncia inoltre “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.3) in relazione all’articolo 25 sexies CCII”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe effettuato valutazioni nel merito su taluni aspetti della proposta di concordato e del relativo piano che non potevano essere censurati senzaprima aprire la fase dell’omologazione a ciò deputata. 2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Invero, le osservazioni svolte dalla Corte territoriale- in punto di esame della questione dei vincoli pignoratizi sussistenti sui conti correnti della parte proponente e sul calcolo degli interessi- rappresentano, con tutta evidenza, argomenti spesi solo ad abundantiam , rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (che si fonda, invece, sulle sopra rilevate genetiche carenze informative) e dunque non risultano qui suscettibili di impugnazione.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 7 l. fall., nella parte in cui lo stesso aveva ritenuto che il P.M. era legittimato a proporre l’istanza di fallimento, nonostante non fosse stata offerta la prova dell’esistenza del procedimento penale dal quale il P.M. avrebbe appresola notitia decoctionis. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Come già precisato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità,la ratio dell’art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso abbia “istituzionalmente”appreso la notitia decoctionis(Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022), tanto nel corso di un procedimento penale, senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016;Cass. n. 26407 del 2021, in motiv.) ; e tanto, anche al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a “modello 45” in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può dunque costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (v.

Cass. n. 26407 del 2021).

Come osservato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta, allo stesso modo, la trasmissione di svariati atti concorsuali al pubblico ministero lo investe di elementi potenzialmente suscettibili di riferirsi ad una notitia decoctionis: sia ai fini interni (sicché egli può chiedere il fallimento di un debitore che ha depositato domanda di concordato per il solo fatto che ne è stato notiziato ai sensi dell’art. 161 l. fall., senza necessità di invocare alcuno dei requisiti dell’art. 7 l. fall.: così, Cass. n. 27200 del 2019; Cass. n. 27936/2020), sia ai fini esterni (come per le relazioni ex art. 33 l. fall., che gli devonoessere indefettibilmente trasmesse dall’ufficio, e che dunque sono anch’esse informazioni veicolate in modo distinto ed autonomo rispetto all’eventuale riferimento della notitia decoctionis da parte del giudice civile , ai sensidel n. 2 dell’art. 7 l. fall.).

Ne consegue che l’iniziativa del pubblico ministero è, in definitiva, legittima tutte le volte in cui sia tratta dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi conosca della decozione di una parte o di un terzo(Cass. n. 27670 del 2022). 3.2 Ciò posto, occorre evidenziare chenel caso di specie era stata la stessa ricorrente a dedurre che il P.M. aveva affermato di aver avuto notizia dello stato di decozione “nell’ambito del procedimento n. 3131/22”.

Il P.M., pertanto, del tutto legittimamente aveva avanzato istanza di fallimento.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26337/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] corrente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 11, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]. Prof. Massimo LEONE ed elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 35 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Civitavecchia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce alricorso. - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 102/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del c uratore avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri n. 11 (00198) presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura specialein atti. - c ontroricorrente - avverso lasentenza n. 7219/2024 resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 15.11.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma - decidendo in ordine aireclami riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorsi depositati il12.05.2023 e il 13.05.2023, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- ha rigetta to entrambi i mezzi di impugnazione . 2. Con due autonome impugnazioni, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, infatti, proposto reclamo avverso il decreto del 14.04.2023 ( con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità del concordato semplificato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nonchéavverso la sentenza di fallimento emessa in pari data dal medesimo Tribunale. 3. Con il primo provvedimento, il Tribunale aveva, invero, dichiarato inammissibile ex art. 25, sexies comma 3 , CCII, la proposta di concordato semplificato presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . in data 31.12.2022 , ritenendola non adeguatamente corredata della documentazione prevista dalla normativa applicabile, per come anche richiesta dal tribunale con precedente provvedimento interlocutorio. Contestualmente, il Tribunale avevaemesso la sentenza che aveva d ecretato il fallimento della predetta società,rilevandone anche l’insolvenza . 4. La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: (i) in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non era fondata l’eccepito difetto di legittimazione delPubblico Ministero nel dare impulso alla procedura fallimentare -e, con questa, la stessa ammissibilità dell ’ istanza - per non aver fornito la prova dell ’ esistenza del procedimento penale dal quale aveva dichiarato di averappreso lo stato di decozione della società [OSCURATO:SOCIETA]; (ii) la deduzione era infatti infondata, in quanto la stessa parte reclamante aveva dato conto di un’attestazione resa dall ’ Ufficio procedente, senza sindacarne, sotto alcun profilo,l’intrinseca veridicità o tantomeno mettere in dubbio la pendenza del procedimento penale ivi indicato; (iii) inoltre, sul piano procedurale, l’art. 7 sub lett. 1) l. fall. non richied e , a pena di inammissibilità dellaprocedura, che il Pubblico Ministero alleghi alla richiesta la prova dell’esistenza del procedimento penale “ a quo ” ; (iv) in ordine al profilo dei limiti del potere di verifica da parte del Tribunale nella fase introduttiva della procedura di concordato semplificato, le considerazioni svolte nell’impugnativa non valevanoad inficiare il “deficit formale” in cui era incorsa la società, in quanto il Tribunale aveva condotto una ineccepibile valutazione in limine in ordine alla “ ritualità ” della proposta di concordato, senza affatto eccedere dai limiti di indagine che l’art. 25 sexies CCII accorda al tribunale stesso ma, anzi, interpretando con rigore la ratio della norma ; (v) il Tribunale, infatti, dopo aver onerato la parte, con decreto del 22.02.2023, aprodurre i documenti che l’art. 39 CCI I impone a corredo della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi - nello specifico: “relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata quantomenoalla data di deposito del ricorso; idonea certificazione sui debiti fiscali econtributivi e per premi assicurativi; elenco nominativo di coloro chevantano diritti reali e personali su cose in proprio possesso con l’indicazione del titolo da cui sorge il diritto” - aveva stigmatizzato l’insufficienza della documentazione integrativa prodotta; (vi) quanto, più in particolare,alla certificazione dei debiti contributivi e previdenziali, risultava poco persuasiva la giustificazione offerta nel reclamo , non bastando, all’evidenza, la prova di aver richiesto il rilascio del certificatoed essendo avvenuta tale richiestacon istanza presentata dalla parte in data 3.03.2023, in epoca dunque successivaall’ordine di produzione emesso dal Tribunale in data 22.02.2023 e, dunque,tardivamente; (vii) inoltre, neanche rilevava che il debito previdenziale fosse stato sempre esposto nei docu menti contabili della societàdebitrice, posto che l’onere di produzione documentaledei debiti contributivi e previdenziali, previsto dalla norma, dovevaintendersi di stretta interpretazione e non erasurrogabile con risultanze rinvenibili aliunde ; (viii) analoghi rilievifondavano il rigetto dell’ulteriore motivo di reclamo in ordine al passaggio motivazionale con cui il Tribunale aveva rilevato la grave incongruenza traquanto indicato nell’elenco nominativo di coloro che vantano “diritti reali epersonali” e quanto evidenziato dall’Esperto nel proprio parere, circa l’esistenza di pegni su ciascuno dei conticorrenti intestati alla società, circostanza tale da vincolare del tutto i relativi saldi , rendendo così fittizia l’esposizione di liquidità disponibileper € 5.500.000; (ix) occorreva pertanto condividerela rigorosa conclusione del Tribunale circa la “irritualità” della proposta -a termini dell’art. 25 sexies, comma 3 , CCII - per mancanza non solo originaria ma anche “protratta” (dopola scadenza, cioè, del termine di sessanta giorni ex art. 25 sexies , comma 1, CCII ) della necessaria documentazione richiesta ; (x) p ur ritenendosi il carattere assorbente de i precedentirilievi, anche le ulteriori “questioni di merito”,sollevate con i motivi di reclamo , erano infondate, in quanto non era praticabile in questa sede alcun accertamento inordine alla presunta invalidità dei contratti costitutivi di pegno per difetto del requisito dell’accessorietà del pegno al debito garantitoe perché la stessa deduzione contrasta va , peraltro, con la pretesa di desumere l’esistenza e l’affidabilitàdei pegni dall’”elenco estimativo delle attività”; (xi) con riferimento al tema degli interessi, altrettanto infondato era il rilievorelativo al calcolo degli stessi (da determinare nella misura del 5% , anziché quella indicata del 1,5%), posto che la significativa omissione della posta passiva conseguente all’applicazione di una errata percentuale d egli interessi ridondava, all’evidenza, sulla fedele rappresentazione del passivo, anche in considerazione dell’ammontare del debito privilegiato pari ad € 97.132.447. 2. La sentenza, pubblicata in data 11.11.2025, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. articoli 25 sexies e 39 CCII. 1.1 Il motivo presenta, al contempo, profili di infondatezza e profili di inammissibilità. 1.1.1 Si deduce da parte della società ricorrente vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 25-sexies e 39 CCII”,laddove la Corte territoriale, con ciò uniformandosi alla statuizione del Tribunale, avrebbe consentito - nella fase preliminare di ammissione del concordato semplificato -una delibazione giudiziale circa la fattibilità della proposta concordataria, asseritamente riservata dalla legge alla sola fase successiva di omologazione. La decisione impugnatasarebbe dunque in contrasto con i l favor per l’imprenditore che permea il D.lgs. n. 14/2019, cosicché il Tribunale e, successivamente, il Giudice dell’appello, avevano errato nel non considerare che: - essa società debitriceaveva richiesto il rilascio della certificazione dei debiti contributivi, ancorché in ritardo;- il debito previdenziale era sempre stato esposto nei relativi documenti della procedura di composizione negoziata della crisi e segnatamente nel DURC;- nessun rilievo sul punto era pervenuto da parte degli enti previdenziali e dell’Esperto; - l’entità del debito era esigua in relazione all’indebitamento complessivo;- all’epoca del rilascio del DURC , e cioè il 15.3.2022,non vi erano debiti contributivi. 1.1.2 Sempre secondo la società ricorrente, risulterebbe altresì errata e per l’effetto censurabile la decisione del Tribunale, condivisa e recepita integralmente dalla Corte di merito, laddove era stato affermato che “emerge(va) una grave incongruenza” tra quanto indicato nell’elenco nominativo dei creditori prelatizi e quanto evidenziato dall’Esperto nel parere circa l’esistenza dei pegni sui conti correnti. La Corte territoriale avrebbe valutato, in proposito, le carenze dell’“elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso”, con criterio rigidamente“formalistico”, allorché aveva ritenuto l’omissione contestata ( e cioè l’identificazione dei vincoli pignoratizi sui conti correnti) altamente pregiudizievole e non “superabile” con l’indicazione dei nominativi nello “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”. 1.2 Quanto ai profili di infondatezza delle censure sopra riportate, osserva subito la Corte comela decisione adottata dalla Corte territoriale, in ordine all’interpretazione dell’art. 25-sexies, terzo comma, CCII - con particolare riferimento all’estensione del controllo interdittivo, esercitabile dal tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di accesso alla procedura di concordato semplificato - merita di essere condivisa, in quanto giuridicamente corretta, con conseguente rigetto delle doglianze sollevate sul punto da parte della società ricorrente. Ritiene infatti la Corte che, per le ragioni che di qui a breve si illustreranno, il predetto giudizio di “ritualità” , svolto dal tribunale per l’apertura della procedura di concordato semplificato , non si p ossa arrestare ad una valutazione meramente formale dell’ammissibilità della proposta, ma debba uniformarsi ad uno scrutinio di cd. legalità sostanziale, estende ndosi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall’art. 25 sexies e dall’art. 39 CCII. Tale interpretazione risulta peraltro omogenea a quella già espressa da questa Corte di legittimità- quanto al perimetro di cognizione e di intervento interdittivo del tribunale,in sede di giudizio di ammissibilità della proposta negoziale di soluzione dell’insolvenza e del sovraindebitamento- in relazione ad altri istituti affini sempre disciplinati dal nuovo CCII, e, cioè, è a dirsi per il concordato minore (v. Cass. n. 28574/2025) e per la liquidazione controllata (v. Cass. n. 28576/2025). Ed è peraltro in linea con la “giurisprudenza storica” (ante Codice della crisi d’impresa e della insolvenza), espressa sempre in sede di legittimità, in relazione al vaglio di ammissibilità della proposta e della domanda di concordato preventivo da parte del t ribunale (cfr. Cass. n. 5825/2018; conf. Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 13083/13, Cass. n. 11423/14; più recentemente, v. anche: Cass. 3640/2025). 1.3 L’art. 25-sexies CCII, al primo comma, testualmente prevede che: “Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi”. Dunque, presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, strumento di regolazione ancorato all’esito della composizione negoziata, è che a corredo della proposta vi sia una relazione finale in cui l’Esperto, nominato ai sensi dell’art. 13 CCII , dichiari , da un lato, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che le stesse non abbiano avuto esito positivo e, dall’altro, che le soluzioni negoziali , individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b) del CCII, non siano percorribili. Ebbene, a seguito della proposta di concordato per cessione dei beni effettuata dall’imprenditore all’esito negativo della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata (commi 1 e 2), il comma 3 dispone, inoltre, che: “Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma Sul punto va ulteriormente ricordato che in realtà il legislatore ha inteso affidare all’Esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell’imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all’art. 4 CCII o, piùspecificamente, il dovere di rappresentare la propria situazione all’Esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, comma 4, CCII), nonché di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all’istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l’impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII). 1.4 Così si giustifica la conclusione secondo cui il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di “accesso” alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’Esperto,ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII. Si vuol dire , cioè, che l o sc r utinio sulla “ ritualità ” della proposta- previsto dall’art. 25 - sexies, comma 3, CCII - deve comprendere , non solo il riscontro della formale esistenzadelle “attestazioni”nella relazione dell’Esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale”e per ciò stesso“inammissibile”. 1.5 Come già sopra accennato, in termini non dissimili, questa Corte si è già espressa quando èstata chiamata a pronunciarsi sulla natura del controllo che èdemandato al giudice sulla relazione dell’attestatore nella procedura di concordato preventivo. Sul punto, è stato infatti enunciato ilprincipio secondo cui “è compito precipuo del giudice garantire ilrispetto della legalità nello svolgimento della proceduraconcorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sullarelazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio“ (cfr . Cass. n. 5825/2018, cit. supra; più recentemente, Cass. 3640/2025 , cit. supra). Il controllo sull’ammissibilitàdella proposta previsto dall’art. 25 sexies comma 3 CCII ha come oggetto, pertanto, la verifica della “ legittimità sostanziale ” della proposta,nel cui ambito non può che essere ricompreso , ulteriormente , l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità , rispondendo questo controllo in limine a nche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 25 sexies e ss. CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto, profili quest’ultimi ben evidenziatianche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta, che questa Corte condivide. Tale conclusione èperaltro coerente con la natura del concordato semplificato che, pur caratterizzato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d’accesso (in quanto postula il previo “percorso”della composizione negoziata), rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali (Cass. n. 9730 del 2023), secondo la declinazione di concorsualità oggi accolta pacificamente nellagiurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 1182 del 2018, Cass. n. 9087 del 2018, Cass. n. 16347 del 2018, Cass. n. 12064 del 2019; v. anche: Cass. Sez. U n. 42093 del 2021). 1.6 Quanto sin qui detto va raccordato con l’ulteriore precisazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo per la liquidazione controllata, Cass. n. 28574/2025, cit. supra), il controllo di cd. fattibilità(che non incontra - come è noto - particolari limiti per la cd. fattibilità giuridica : Cass. 21250/2024; conf.Cass. 4790/2018, 9061/2017) può essere esercitato indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel proce dimento concordatario, non essendosi mai discostata la giurisprudenza di questa Corte dall’indirizzo secondo cui il menzionato controllo di legittimità “ si realizza facendo applicazione di un unico e medesimoparametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordatopreventivo” (Cass. Sez. U, 1521/2013; cfr. Cass. 1393/2024 per l’esplicita sindacabilità già in sede di ammissione alla procedura). 1.7 Le conclusioni esegetiche sopra raggiunte risultano peraltro coerenti anche con le novità introdotte dal decreto “ correttivo ” n. 136/2024 che ha inserito, di seguitoal comma 3 dell’art. 25-sexies, CCII, la possibilità per il tribunale di “concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti”,disposizione questa, inapplicabile, in realtà, ratione temporis alla procedura oggi sub iudice, ma“anticipata” dal Tribunale con decreto del 13.3.2023. La predetta appendice dimdocumentale, concessa discrezionalmente dal tribunale nella fase di scrutinio in liminedell’ammissibilità della proposta concordataria, non avrebbe senso logico, prima che giuridico, se il Tribunale dovesse limitarsi, in sede di valutazione della ritualità della proposta, ad un controllo meramente formale, di carattere “notarile”, ristretto, cioè, alla “spunta” dei documenti richiesti dall’art. 25-sexiese 39 CCII. E ciò in ragione del fatto che la richiesta di “integrazione” e di “modifica” della proposta concordataria ne presuppone naturaliterun preventivo vaglio contenutistico da parte del tribunale. 1.8 A ciò va aggiunto che un controllo meramente formale da parte del tribunale,in sede di scrutinio della sussistenza delle condizioni per l’apertura della procedura in parola -per come predicato dalla ricorrente, nel motivo qui in esame - non sarebbe neanche coerente con la complessiva struttura del procedimento che può portare, infine,alla scelta da parte dell’imprenditore di richiedere l’accesso alconcordato semplificato per cessione dei beni, posto che il possibile uso distorto e strumentale da parte di quest’ultimo della precedente fase della composizione negoziata ( necessariamente propedeutica alla soluzione concordataria “semplificata”) - per accedere ai benefici di quest’ultima (e ciò con particolare riferimento a quelli derivanti dalla mancata sottoposizione della proposta all’approvazione dei creditori) - richiede,al contrario, un “ va glio forte” da parte del tribunale , strutturalmente inseritoproprio nella fase di avvio della procedura. 1.9 Quanto, invece, ai profili di inammissibilità delle censure proposte nel primo motivo di ricorso , va ricordato che i giudici del merito , nonostante l’integrazione sollecitata con decreto del 13.3.2023,avevano evidenziato un genetico deficit informativo della proposta , derivante dalle carenze documentali già sopra evidenziate che non poteva consentire in limine l’apertura della relativa procedura concorsuale. Si tratta con tutta evidenza di accertamenti che attengono proprio allo scrutinio di quei profili, da un lato, di realizzabilità della proposta concordataria e, dall’altro, di completezza del corredo documentale a supporto della proposta e dell’intrinseca attendibilità del suo contenuto (anche al fine della corretta informazione del ceto creditorio) e che,pertanto, riguardando la quaestio facti, non possono essere più sindacati in questo giudizio di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del14/01/2019). Occorre pertanto affermare, in relazione al primo motivo di ricorso, il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di meraritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice”. 2. Con il secondo mezzo si denuncia inoltre “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.3) in relazione all’articolo 25 sexies CCII”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe effettuato valutazioni nel merito su taluni aspetti della proposta di concordato e del relativo piano che non potevano essere censurati senzaprima aprire la fase dell’omologazione a ciò deputata. 2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, le osservazioni svolte dalla Corte territoriale- in punto di esame della questione dei vincoli pignoratizi sussistenti sui conti correnti della parte proponente e sul calcolo degli interessi- rappresentano, con tutta evidenza, argomenti spesi solo ad abundantiam , rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (che si fonda, invece, sulle sopra rilevate genetiche carenze informative) e dunque non risultano qui suscettibili di impugnazione. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 7 l. fall., nella parte in cui lo stesso aveva ritenuto che il P.M. era legittimato a proporre l’istanza di fallimento, nonostante non fosse stata offerta la prova dell’esistenza del procedimento penale dal quale il P.M. avrebbe appresola notitia decoctionis. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Come già precisato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità,la ratio dell’art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso abbia “istituzionalmente”appreso la notitia decoctionis(Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022), tanto nel corso di un procedimento penale, senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016;Cass. n. 26407 del 2021, in motiv.) ; e tanto, anche al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a “modello 45” in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può dunque costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (v. Cass. n. 26407 del 2021). Come osservato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta, allo stesso modo, la trasmissione di svariati atti concorsuali al pubblico ministero lo investe di elementi potenzialmente suscettibili di riferirsi ad una notitia decoctionis: sia ai fini interni (sicché egli può chiedere il fallimento di un debitore che ha depositato domanda di concordato per il solo fatto che ne è stato notiziato ai sensi dell’art. 161 l. fall., senza necessità di invocare alcuno dei requisiti dell’art. 7 l. fall.: così, Cass. n. 27200 del 2019; Cass. n. 27936/2020), sia ai fini esterni (come per le relazioni ex art. 33 l. fall., che gli devonoessere indefettibilmente trasmesse dall’ufficio, e che dunque sono anch’esse informazioni veicolate in modo distinto ed autonomo rispetto all’eventuale riferimento della notitia decoctionis da parte del giudice civile , ai sensidel n. 2 dell’art. 7 l. fall.). Ne consegue che l’iniziativa del pubblico ministero è, in definitiva, legittima tutte le volte in cui sia tratta dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi conosca della decozione di una parte o di un terzo(Cass. n. 27670 del 2022). 3.2 Ciò posto, occorre evidenziare chenel caso di specie era stata la stessa ricorrente a dedurre che il P.M. aveva affermato di aver avuto notizia dello stato di decozione “nell’ambito del procedimento n. 3131/22”. Il P.M., pertanto, del tutto legittimamente aveva avanzato istanza di fallimento. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito