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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05694/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050WQ6S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti civili costituite; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, trattamento sanzionatorio ed applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutte conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità, oltre che in relazione alla determinazione della pena in misura equivalente al minimo edittale ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, con motivazione puntuale e logicamente articolata che non si presta a censure in assenza di qualsiasi irragionevolezza, anche tenuto conto degli espliciti elementi richiamati al fine di connotare la gravità del fatto e la pericolosità sociale del ricorrente, con riferimento ai suoi precedenti penali ed alla sua condizione di irregolarità, anche al fine di giustificare la misura di sicurezza applicata); osservato che il motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere arciomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; considerato che quanto alla misura di sicurezza applicata è stata rese una motivazione congrua e puntuale con la quale il ricorrente non si confronta; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1600, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1600, oltre accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050WQ6S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti civili costituite; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, trattamento sanzionatorio ed applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutte conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità, oltre che in relazione alla determinazione della pena in misura equivalente al minimo edittale ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, con motivazione puntuale e logicamente articolata che non si presta a censure in assenza di qualsiasi irragionevolezza, anche tenuto conto degli espliciti elementi richiamati al fine di connotare la gravità del fatto e la pericolosità sociale del ricorrente, con riferimento ai suoi precedenti penali ed alla sua condizione di irregolarità, anche al fine di giustificare la misura di sicurezza applicata); osservato che il motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere arciomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; considerato che quanto alla misura di sicurezza applicata è stata rese una motivazione congrua e puntuale con la quale il ricorrente non si confronta; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1600, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1600, oltre accessori di legge
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