CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio in Lucca, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la Regione Toscana, con sede in Firenze, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzata a resistere nel presente procedimento virtù di decreto reso dall’Avvocato Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore l’11 gennaio 2017, n. 141, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Firenze (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] REGIONALEl’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”,con sede in Firenze, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionaleper la Toscana il 20 aprile 2016, n. 700/25/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 ottobre 2024 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 20 aprile 2016, n. 700/25/2016, che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento (nn. 06220110016044627 e 06220120027553356) per omesso versamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2008 e 2010 , in relazione a ll’ autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA], del quale ella era proprietaria in base alle risultanze del competente P.R.A., ha rigettato l’appello proposto d a l la medesima nei confronti della Regione Toscana e dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Lucca, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 9 luglio 2014, n. 840/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto , all’esito della relativa riunione, i ricorsi originari – sul presupposto che il proprietario dell’autoveicolo iscritto al P.R.A. fosse responsabile per il pagamento della tassa automobilistica regionale,ai sensi dell’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,non essendo rilevanti per un eventuale esonero l’omesso rilascio del libretto di circolazione ed il mancato possesso dell’abilitazione alla guida; 3. la Regione Toscana ha resistito con controricorso, mentre l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a sette motivi; 1.1con il primo motivo (indicato in rubrica con la lettera “ A ”) , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «per essere la sentenza impugnata priva dell'esposizione dello svolgiment o del processo e dei fatti rilevanti in diritto della causa, nonché della mancanza o estrema concisione della motivazione in diritto, vizi questi che determinano la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art 94 deld.l gs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada),come riformulato dall'art 17, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, laddove, ai commi 7 e 8, statuisce l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche-soprattasse (ora sanzioni amministrative) ed accessori-e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di sopravvenuta cessazione deidiritti connessi a bei mobili iscritti al Pra, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge - in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata, ma comunque attestata da "idonea documentazione”»; 1.2 con il secondo motivo (indicato in rubrica con la lettera “B”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del dlgs n. 54611992 con successive modifiche edintegrazioni e 360 n. 4 3 c.p.c. in relazione all' art 5 comma 32 del d.l. 30dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui, ( come ha avuto modo di affermare la stessaCorte Costituzionale, con propria pronuncia n. 164/1993), l'art. 5, trentaduesimo comma del d.l. n. 953/1982, prevede il pagamento della tassaautomobilistica a carico di coloro che risultino essere proprietari dal Pra per i veicoli in esso iscritti e dai registri d' immatricolazione per i rimanentiautoveicoli ed autoscafi "non pone una presunzione assoluta , ma solo una presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria condocumenti di data certa"»; 1.3 con il terzo motivo (indicato in rubrica con la lettera “C”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 con successivemodifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in relazione all' art 94 del d.lgs.30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), come riformulato dall' art 17,comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, giusta Circolare del Ministerodelle finanze n. 122/E dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] laddove vi si legge testualmente " la novità di rilievo introdotta dal l’ art. 94 del codice della strada " (decretolegislativo 30aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art. 17 comma 18della legge 27 dicembre 1997 n. 449) "consiste nel fatto di aver datorilevanza - ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche - ai mutamenti descri tt i al comma 1 " del medesimo articolo "prescindendo dall' obbligo della relativa autorizzazione al PRA", analogamente a quanto avviene in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in casi di "perdita di possesso o di disponibilità dei rimanenti veicoli ed autoscafi non annotata nei pubblici registri di annotazione". Orbene, ne deriva che la disposizione normativa sopra richiamata attribuisce valore di presunzione relativa all’istituto dell’annotazione presso il PRA circa i mutamenti intervenuti sulla titolarità deidiritti che insistono sui beni mobili registrati, con la conseguenza che siffatta presunzione può essere superata a mezzo di attestazione di "idonea documentazione" (art. 94, comma 7, cit.), ovvero di una documentazioneavente "data certa" (circolare n. 122/E). Nella specie, pertanto, risulta ammessa ai fini del conseguimen t o dell'esonero in richiesta, laproduzione di una documen t azione idonea ad attestare "la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa" (art. 94, comma 7, cit.), pertanto "con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario"(Circolare n. 122/E cit . ). Per completezza vale ricordare che analoga situazione si verifica –ai fini del rappor t o t ribu t ario - nel caso di perdita del possesso veicolo per causadi forza maggiore o per fallo di ferzo o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della p.a. ai sensi di quantodisposto dall’art. 5, commi dal 32 al 387, del decreto- legge 30 dicembre1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28febbraio 1983 , n. 53. Per quanto si qui esposto, deve rilevarsi che compete all'Ufficio provinciale del l’ ACI, in qualità di ente concessionario del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in forza della convenzione stipulata con la Regione Toscana, valutare, ai sensi delia richiamata normativa , l'idoneità della documentazione presentata dalla richiedente inerente l' inesistenza delpresupposto giuridico per l' applicazione della tassa automobilistica per gli anni 2008- 2010, ai fini dell'esonero dal pagamento della medesima, spettando allo stesso di comunicare l'esito dell’istanza all'ufficio che ha emesso l' avviso di pagamento ,prima che venga attivata la procedura di riscossione coattiva"" . Anche sotto questo ulteriore profilo, la presenza di documentazione di data certa, e cioè la materiale indisponibilità del libretto di circolazione, ottenutasolo con la consegna del veicolo da parte della concessionaria il 25 ottobre 2014, e l'assenza di abilitazione alla g u i da in capo alla contribuente - ricorrente, circostanze entrambe pacificamente ammesse dalle Commissioni tributarie adite, faceva sì che, i requisiti normativamente richiesti dagli artt. 94 e 5 cit.,idonei superare la presunzione relativa, rappresentata dall' iscrizione a Pradel veicolo de qua , risultava pienam ente soddisfatto dalla contribuentericorrente e, quindi imponeva l' accoglimento del ricorso tributario propostofin dalla fase di prime cure»; 1.4 con il quarto motivo (indicato in rubrica con la lettera “D”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs.n. 546/1992 con successivemodifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), come riformulato dall'art 17,comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, giusta sopravvenuta CircolareAci n. 4067 del 17.4.2013 laddove le fattispecie concrete idonee ad esonerare dal versamento del bollo auto non rivestono natura,valenza, portata ed efficacia di "numerus c l ausus", ma, al di là ed a prescindere dalla casistica ipotizzata, alla voce "altro" è consentito all'utenza d'indicare l'ulteriorepresupposto che ne ha determinato l' assenza di possesso. Sotto diverso profilo, ne consegue che. la pacifica presenza della più volte menzionata documentazione di data certa, seppure non direttamentesussumibile a quella espressamente individuata nel corso della predetta circolare, peraltro sprovvista del carattere di esclusività, faceva sì che, il requisito normativamente richiesto dall'art.94 cit., idoneo a superare la presunzione relativa, rappresentata dall' iscrizione a Pra del veicolo de quo,risultasse, sempre e comunque, integralmente soddisfatto dalla contribuente ricorrente e, quindi imponeva l'accoglimento del ricorso tributario proposto fin dalla fase di prime cure»; 1.5 con il quinto motivo (indicato in rubrica con la lettera “E”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs.n. 546/1992 con successivemodifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art.24 del d . lgs . n . 504 / 1992 secondo cui, come peraltro ha avuto modo di ribadire recente pronuncia della Corte Cost.n. 288/2012, le regioni non possono modificare il presupposto ed i soggetti d'imposta, ma possono modificare le aliquote nellimite massimo fissato dalla predetta normativa, possono disporre esenzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni previste dalla legge statale. Infatti è proprio su questa stessa scortache si colloca anche la poco sopra menzionata circolare Aci n. 4067/2013»; 1.6 con il sesto motivo (indicato in rubrica con la lettera “F”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 con successivemodifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dall'art 1 del d.lgs.n. 128 del 2015, con conseguente nullità delle cartelle di pagamento n.062.2011.001604446.2, relativa a tassa automobilistica dell’anno 2008 e n. 062.2012.00275533.56 relativa a tassa automobilistica dell'anno 2010 (cfr:doc.ti dal n. 1 al n 7 fase ricorrente per Cass-vedasi :Cass. civ., ss.uu. n. 21691 del 27 novembre 20 16). Infatti in essa leggesi testualmente "Taledisposizione è in vigore dal 10 ottobre 2015, in base a quanto disposto dallo stesso citato d.lgs.n. 128 del 2015, art. 1 comma 5, a norma del quale "Ledisposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art . 10-bis, hanno efficacia adecorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigoredel presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo" . E di seguito ribadisce che "Come evidenziato da questa Corte (sez . 3, 1 0 ottobre 2015, n. 40272) il nuovo testolegislativo si prefigge lo scopo, da un lato, di delineare quali condottepossono integrare il c.d."abuso del diritto", sostanzialmente unificando i concetti di "abuso" e di "elusione", dall'altro, di abrogare l'art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 - di posizione di più limitata portata, sulla cuiinterpretazione è superfluo soffermarsi in questa sede -e di creare una disciplina applicabile per tutti i tipi di imposte " Quindi la Corte prosegue affermando che "La previsione individua, quindi, i tre presupposti per l'esistenza dell'abuso: 1) l' assenza di sostanza economica delle operazionieffettuate; 2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; 3) la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione" per poi concludere statuendo che "l'art. 10 - bis, essendo contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente, si applica a tutti i tributi "A tale riguardo giova altresìsegnalare pronuncia della quinta sezione civile del S.C. n.16675 del 9 agosto 2016 con la quale la Corte ha affermato che la nuova disciplina sull' abuso del d iritto rappresenta indubbiamente un riferimento interpretativo delle disposizioni vigenti nel tempo con la conseguenza che gli avvisi di pagamentoemessi per la contestazione di operazioni abusive, risultano inficiati da nullità (cfr: doc. ti dal n. 1 al n. 7 fase ricorrente per Cass - vedasi altresì " [OSCURATO:PERSONA] - 24 Ore" del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e del 21.12.2016). A conforto si richiama recente pronuncia n. 228/0112016 della Commissione tributaria di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (vedasi "[OSCURATO:PERSONA]24 Ore" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in cui,la predetta Commissione di prime cure, dopo aver richiamato l'art 20 del d.p.r.n. 131/1986, (ove si statuisce che l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione,anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente), evidenzia, comunque, che la nuova disposizione sull’abuso del diritto (art. 10-bis delloStatuto del contribuente) vale indubbiamente anche per l'imposta di registro,così come per tutti i tributi in genere. Questo si desume chiaramente - riporta sempre la commissione - dalla relazione al provvedimento. Così che se sivolesse attribuire all’art. 20 del d.p.r. in materia di registro, (come a tutti ben noto derivato dall' art 7 della l.21.04.1862, n. 585, poi confermato dall' art 8 del r . d . del 30.12. 1 923 n. 3269), una connotazione antielusiva, essa risulterebbe di fatto abrogata dalla nuova previsione sull'abuso del diritto. In particolare , la nuova disciplina sull’abuso del diritto, oltre a codificare un principio immanente all'ordinamento, fissa la decorrenza del d.lgs. n 128 del2015 per gli atti accertativi notificati successivamente al 01.10.2015, qualequello qui in esame. Ne consegue che la nuova disciplina dell'abuso deve riguardare tutti i tributi, sia erariali che locali e, quindi, anche l’imposta diregistro come ha avuto modo di evidenziare la voluminosa circolare n. 21/2016 di Assonime (vedasi " [OSCURATO:PERSONA]24 Ore"del 6 agosto 2016)»;1.7 con il settimo motivo (indicato in rubrica con la lettera “G”), si denuncia, in alternativa, «violazione dell'art. 6 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 per essere la contribuente costretta ad inadempiere per causa di forza maggiore"»; 2. il primo motivoè infondato; 2.1 invero, va esclusa, a monte, la nullità della sentenza impugnata, giacché, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati opresupposti nella decisione ( Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2010, n. 22845; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2015, n. 920; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2016, nn. 25522 e 25523; Cass., Sez. 3^, 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33602; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10700; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 1^, 18 aprile 2023, n. 10306; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2024, n. 7472); 2.2 nella specie, a dispetto della censura, il giudice di appello ha chiaramente illustrato l’oggetto del contendere e le ragioni della decisione; 3. il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo –la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati; 3.1 secondo l’orientamento costante di questa Corte, l'art. 5, comma 32,del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal P.R.A., per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essacesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul P.R.A. della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 29 agosto 1997, n. 8176; Cass., Sez. 1^, 24 luglio 1999, n. 8025; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2006, n. 10011; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2016, n. 8373; Cass., 6^ - 5, 10 aprile 2018, n. 8737; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13351), a mezzo di documenti di data certa (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 1997, n. 10794; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2019, n. 3040; Cass., Sez. 5^, 2 agosto 2023, n. 23541); 3.2 nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 32,del d.l.30 dicembre 1982, n. 953, c onvertito , con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., anche il giudice delle leggi ha puntualizzato che:«L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia. (...) Così anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale; ed è diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa. Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa» (Corte Cost., 15 aprile 1993, n. 164); 3.3 in sintonia con la previsionedell'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953,l’art. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo novellato dall’art. 17, comma 18, della 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che: «7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità (di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relatividiritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. 8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolaritàdel bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori»; 3.4 prendendo atto d el richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimitàcon riguardo all'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, la circolare emanata dal Ministero delle Finanze l’11 maggio 1998, n. 122, ha precisato che: «Il nuovo testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada), come riformulato dall'articolo 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca rilevanti novità, ai commi 7 e 8, in materia di esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche -soprattasse (ora sanzioni amministrative) e accessori -e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge - in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata - ma comunque attestata da "idonea documentazione"»; e che: «Tale disposizione èchiaramente ispirata all'indirizzo della S.C. di Cassazione, I sez. civ., sent. n. 10794/97 del 29.5.97 - riguardo ai criteri di pagamento delle tasse automobilistiche in base alle risultanze presso il P.R.A. (ex art. 5, commi 31,32, 36 e 37, del decreto- legge 30 dicembre 1982, n.953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) e all'annotazione quale istituto atto a porre una presunzione relativa circa la titolarit à dei veicoli ivi iscritti, superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi "data certa" con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario» (par. 1); aggiungendo, poi, che: « In materia di esonerodall'obbligo di pagamento delle tasseautomobilistiche, sanzioni amministrative e accessori, per inesistenza del presupposto giuridico, si evidenzia, preliminarmente, che il vigente quadronormativo è oggi offerto dal combinato disposto dal nuovo articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e dall'articolo 5, commi dal 32 al 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. La prima disposizione - comma 1 – afferisce al trasferimento di proprietàdegli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti al P.R.A.,nonché alla costituzione di usufrutto e alla stipulazione del contratto di locazione con facoltà di acquisto (cd. leasing); la seconda, di pi ù ampia portata, alla perdita di possesso dei rimanenti veicoli ed autoscafi, iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, per forzamaggiore o per fatto di terzo, nonch é alla indisponibilit à degli stessi per provvedimento d ell'autorit à giudiziaria o della pubblica amministrazione (commi 32 e 36).Rispetto al passato, la novità di rilievo introdotta dall'articolo 9 4 del codice della strada consiste nel fatto di aver dato rilevanza - ai fini dell'esonero di pagamento delle tasse automobilistiche – ai mutamenti descritti al comma 1 prescindendo dall'obbligo della relativa annotazione al P.R.A.; identico effetto consegue, tuttavia, per attrazione del richiamato indiri zzo giurisprudenziale,alla perdita di possesso o di disponibilit à dei rimanenti veicoli ed autoscafi non annotata nei relativi pubblici registri di immatricolazione. Detti registri, come è noto,assolvono, al pari del P.R.A. (oggetto di esame da parte della citata giurisprudenza), alla stessa funzione di pubblicitànotizia e, unitamente a quest'ultimo, per quanto qui interessa, individuano il soggetto passivo del tributo al solo scopo di favorire l'azione di accertamento, sicché anche per essi la corrispondente pubblicit à riveste carattere di presunzione relativa superabile dalla prova contraria, derivante da documenti di data certa, con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario» (par. 2); e che: « Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti o della disponibilità inerenti a veicoli iscritti al P.R.A. e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamenteessere attestata da "idonea documentazione" (art. 94, comma 7, cod. della strada): con tale locuzione si intendono, in generale, gli atti e idocumenti, "di data certa", attestantiil venir meno dei richiamati presupposti. Sebb ene "la data certa" non sia espressamente prevista dalla norma in esame, si ritiene che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneit à della documentazione in discorso in quanto giàrichiamato dalla giurisprudenza citata in premessa. Quanto alla decorrenza degli effetti di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, delle relative sanzioni amministrative e degli accessori, la questione è da correlarsi al tipo di documento prodotto. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune fattispecie di atti e documenti "idonei", ai fini in discorso, di frequente ricorrenza - da produrre in originale o copia conforme - con relativa decorrenza di effetti liberatori: A) provvedimenti giurisdizionali definitivi, emessi in sede civile, penale, amministrativa; decorrenza di effetti: a far data, a seconda dei casi, dall'evento accertato o dalla esecutività del provvedimento di sequestro o di confisca; B) atti e provvedimenti definitivi di autoritàamministrative; decorrenza dieffetti: a far data dall'evento accertato o at testato o dalla esecutività del provvedimento (ad es. di sequestro o di confisca amministrativa);C) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme dilegge; decorrenza di effetti: dalla data dell'atto pubblico o dalla autentica della firma; D) denunce di furto o di appropriazione indebita; decorrenza di effetti: dalla data di presentata denuncia alla polizia giudiziaria; E) dichiarazione dirottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate; decorrenza effetti: dalla data di consegna del veicolo risultante dal certificato ri lasciato dai soggetti legittimati a richiederela cancellazione del veicolo medesimo dalP.R.A. (art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); F) dichiarazione sostitutiva di atto di notorie tà ' resa ai sensi della legge 4gennaio 1968, n. 15 . Si rileva, in proposito, che, d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, tale atto, purché annotato al P.R.A., era già stato ritenuto "idoneo", ai soli finidell'interruzione dell'obbligo di pagamento in discorso, nel caso di impossibilit à a reperire la documentazione necessaria a ottenere l'annotazione di alcune vicende relative al veicolo (circolare n. 204 / 13 marzo 1995, nonch é , per le societàesercenti l'attività di locazione finanziaria di autoveicoli, con risoluzione n. 16. Alla luce della nuove disposizioni di legge e considerato, peraltro, che la veridicitàdi contenuto di detto atto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni false, si ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà-resa in modo particolareggiato - possa ancora annoverarsi tra gli atti "idonei", ai soli fini fiscali, a condizione che da essa si evinca l'impossibilità materiale e giuridica del dichiarante di procurarsi documentazione alternativa» (par. 3); 3.5 alla luce del delineato sistema normativo, l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale è eccezionalmente connesso ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell’autoveicolo, dal cui novero esulano l’omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell’abilitazione alla guida per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell’autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario; 3.6 ne discende che, seppur con motivazione scarna e sintetica, la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione comprovante la proprietà dell’autoveicolo in capo alla contribuente fosse sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale relativa agli anni 2008 e 2010, essendo del tutto irrilevante a tal fine la deduzione di impedimenti inerenti al rilascio del libretto di circolazione o all’abilitazione alla guida;4. da ultimo, il settimo motivo è inammissibile sia sotto il profilo della specificità che sotto il profilo dell’autosufficienza; 4.1 sotto il primo aspetto, la formulazione della censura è assolutamente carente di specificità e pertinenza in ordine alla prospettazione delle circostanze integranti la invocata “forza maggiore”, essendosi limitato a trascrivere il testo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, ove, peraltro, si fa riferimento alla situazione reddituale di un anno (2016) diverso da quelli presi in considera zione ai fini della tassa automobilistica regionale (2008 e 2010); 4.2 a tale riguardo, si rammenta l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio dispecificità di cui all'art. 366, primo c omma, n. 4 cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia(tra le tante: Cass., Sez. Lav., 18 agosto 2020, n. 17224; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12538; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 3; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2022, n. 23387; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2023, n. 18984; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33386; Cass., Sez. 1^, 3 luglio 2024, n. 18249); 4.3 sotto il secondo aspetto, in totale assenza di menzioni nella sentenza impugnata, il ricorso non contiene alcun cenno alla deduzione di tale esimente negli atti difensivi dei giudizi di merito;4.4 invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9709); 5. in conclusione, valutandosi l’infondatezza del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo e del sesto motivo, nonché l’inammissibilità del settimo motivo, dunque, il ricorso deve essere rigettato; 6. quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:- esse seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, venendo liquidate nella misura fissata in dispositivo; -nulla deve essere disposto circa la relativa regolamentazione nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui