CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03620/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto assertivamente a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, senza individuare fratture logiche nella motivazione, con la quale è stato dato conto sulla base degli elementi acquisiti della condotta oppositiva e violenta tenuta dal ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha segnalato come la condotta, letta alla luce del precedente specifico, valesse a conferire all'episodio il significato sintomatico di una maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della recidiva; Ritenuto che il terzo e il quarto motivo sono volti a sollecitare un diverso approccio valutativo in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, ciò che è precluso in questa sede, dovendosi rilevare come il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche fosse aspecifico e come la Corte abbia formulato sul punto un'implicita valutazione nel dar conto della congruità della pena, giustificata dalla gravità della condotta e dal dato personologico, in particolare dalla palesata inclinazione ad infrangere le prescrizioni imposte. Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]