CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 27994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] F. che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari con sentenza pronunciata in data 16 settembre 2025 ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.73, comma 5, dPR 309/90, così riqualificata la originaria contestazione, in relazione al reato di detenzione di circa 23 grammi di sostanza stupefacente che era conservata, suddivisa in quattro ovuli, all'interno di una fessura di un muro di un casolare abbandonato prospiciente la sua abitazione. La Corte di appello preliminarmente disattendeva le eccezioni processuali di nullità della citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore di fiducia assumendo al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] aveva ritualmente ricevuto il decreto di giudizio immediato e che il proprio difensore fiduciario era stato ammesso a partecipare al giudizio di primo grado in quanto alla prima udienza, alla presenza di un difensore nominato ai sensi dell'art.97, comma 4, il processo era stato riassegnato con rinnovazione della citazione e quindi non vi era stata nessuna lesione del diritto di difesa. Ha rilevato ancora il giudice distrettuale che, in ogni caso, l'art.456 cod. proc. pen. non prevede che al difensore dell'imputato sia notificato il decreto che dispone il giudizio immediato, che andava invece notificato all'imputato per consentirgli di opzionare eventuali riti alternativi, mentre al difensore deve soltanto essere comunicato l'avviso di fissazione della udienza di comparizione. Nessun pregiudizio, pertanto, si poteva essere realizzato neppure in relazione alla scelta di riti alternativi, laddove l'imputato non ne aveva fatto richiesta nei termini assegnati dalla legge. Nel merito la Corte di appello ribadiva l'esistenza di un quadro indiziario convergente per ricondurre all'imputato la detenzione dello stupefacente rinvenuto occultato in un anfratto dell'edificio frontistante la sua abitazione, in quanto all'indizio fornito dal contesto ambientale in cui lo stupefacente era stato rinvenuto, si sommava il dato fornito dal rinvenimento di strumenti necessari per il confezionamento dello stupefacente nello spazio interno, recintato, accessibile solo dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Le circostanze attenuanti generiche venivano escluse in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali. 2. Avverso la suddetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha articolato tre motivi di ricorso. 2Con il primo deduce violazione di legge anche processuali per non essere stata ritenuta l'assenza della vocatio in jus del difensore fiduciario dell'imputato in primo grado, che era stato officiato con atto redatto da pubblico ufficiale in epoca anteriore alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio e che non era stato destinatario neppure dell'avviso di fissazione della udienza dinanzi al giudice monocratico, integrando ipotesi di nullità assoluta e insanabile. Con il secondo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato a fronte di un panorama indiziario privo dei requisiti richiesti dall'art.192 cod. proc. pen., non essendo stato acquisito alcun elemento oggettivo per ricondurre lo stupefacente rinvenuto nel casolare abbandonato, accessibile a chiunque avesse interesse ad occultare beni illeciti, alla persona dell'imputato, risultando altresì illogica la massima di esperienza valorizzata dai giudici di merito per ritenere un collegamento tra il cortiletto, ove era stato sotterrato materiale utile al confezionamento dello stupefacente, e la sostanza rinvenuta in un nascondiglio posto di fronte all'abitazione. Con un terzo motivo di ricorso assume carenza motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, con cui si deduce la nullità del procedimento per omessa notifica del decreto di giudizio immediato e dell'avviso di udienza al difensore di fiducia, è manifestamente infondato. Invero la corte territoriale ha verificato che il decreto di giudizio immediato è stato regolarmente notificato all'imputato il 10 novembre 2022, circostanza pacifica, sicché correttamente è stata dichiarata l'assenza dell'imputato all'udienza dell'Il gennaio 2023. Inoltre, ha evidenziato come l'art.456, comma 3, cod. proc. pen. non preveda la notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato al difensore dell'imputato essendo sufficiente, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione di riti alternativi, che notifica sia eseguita nei confronti dell'imputato, mentre al difensore è dovuto il solo avviso di udienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata (Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701 - 01; Sez. 6, n. 24321 del 22/03/2023, Addis, Rv. 284877 - 01). La sentenza evidenzia inoltre che all'udienza dell'Il gennaio 2023, in cui era presente un difensore nominato ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen., non era stata svolta alcuna attività processuale, con esclusione di qualsivoglia concreto pregiudizio difensivo e che il giudice di primo grado aveva disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato rimettendolo 3sostanzialmente in termini per richiedere riti alternativi nel rispetto del termine di cui all'art.458, comma 1, cod. proc. pen. (entro quindici giorni dalla notifica), termine che non era stato rispettato in quanto la richiesta veniva presentata soltanto alla udienza successiva del 3 marzo 2023. Le doglianze si risolvono pertanto in una rilettura alternativa delle norme processuali, già scrutinata e congruamente disattesa dalla Corte di merito. 2. Il secondo motivo, con cui si deduce illogicità della motivazione e violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 192 c.p.p., è inammissibile in quanto volto a una non consentita rivalutazione del merito. La Corte di appello ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni del primo giudice mettendo in evidenza che la sostanza stupefacente era occultata in un anfratto prospiciente l'abitazione dell'imputato, mentre nel cortiletto recintato e accessibile esclusivamente dalla porta-finestra dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti materiali per il confezionamento, non contestati dalla difesa quanto alla loro funzione. È stato inoltre accertato che il cortiletto non era accessibile dall'esterno, sicché solo l'imputato poteva utilizzarlo per il deposito e il recupero del materiale. La massima di esperienza richiamata in sentenza si innesta coerentemente su tali dati fattuali e non integra una presunzione indebita. La motivazione espone in modo logico e completo le ragioni per cui è stata esclusa la riferibilità a terzi, senza travisamenti probatori. Il motivo sollecita, dunque, una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3. L'ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. La Corte territoriale ha motivato il diniego valorizzando la assenza di elementi positivi e i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato (sentenza, pag. 5). La pena è stata analiticamente determinata, con indicazione della pena base e dell'aumento per la recidiva qualificata, risultando congrua e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. La censura investe valutazioni discrezionali insindacabili in questa sede. 4. In conclusione il ricorso va rigettato nel suo complesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M