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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20631/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito di rito abbreviato e appellata dall'imputato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pena di nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa in relazione al delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'eccessività della pena inflitta, sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

4. Si rammenta che, nella commisurazione della pena, il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confermato la misura della pena inflitta in primo grado, in misura leggermente superiore al minimo edittale, in considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, specifici e recenti.

5. Quanto, poi, al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., la questione non era stata devoluta con l'appello sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito di rito abbreviato e appellata dall'imputato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pena di nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa in relazione al delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'eccessività della pena inflitta, sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Si rammenta che, nella commisurazione della pena, il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confermato la misura della pena inflitta in primo grado, in misura leggermente superiore al minimo edittale, in considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, specifici e recenti. 5. Quanto, poi, al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., la questione non era stata devoluta con l'appello sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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