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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00739/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 1 1 8 48 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 6 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro temporeGian [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 161 -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 44 / 34 / 1 3 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, una cartella esattoriale, notificatale l’8 aprile 2011 e il 25 ottobre 2011, che scaturiva dal recupero a tassazione di importi dichiarati e non versati per l’anno di imposta 2007, oltre all’iscrizione a ruolo di una sanzione; riuniti i ricorsi, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] (concessionario per la riscossione), la C.T.P. li rigettò; la contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. del Piemonte, che respinse il gravame; i giudici regionali ritennero anzitutto valida la notifica della cartella, in quanto eseguita a mezzo posta con l’invio di plico raccomandato ed avviso di ricevimento sottoscritto dal contribuente, a nulla rilevando il fatto che la cartella fosse stata notificata una seconda volta; respinsero , inoltre, il motivo di gravame fondato sul difetto di motivazione della cartella, che risultava emessa su uno stampato approvato con apposito decreto ministeriale; rilevarono, infine, che la pretesa impositiva era corretta, fondandosi sull’omesso versamento di una sola parte dell’IVA dovuta, oltreché sull’indicazione di un credito insussistente; [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo, denunzia ndo violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica della cartella esattoriale; rileva, in tal senso, che ai sensi dell’art. 1 della l. 20 novembre 1982, n. 890, le notifiche a mezzo posta sono validamente perfezionate solo quando eseguite dall’ufficiale giudiziario, e che tale principio è destinato a trovare applicazione anche alla notificazione delle cartelle esattoriali, delle quali l’evocato art. 26 consente la notifica a mezzo posta nelle varie forme prescritte, ma mai direttamente da parte del concessionario per la riscossione, come accaduto nella specie; siffatta ultima possibilità, infatti, è stata riconosciuta dall’art. 14 della l. 890/1982 ai soli uffici finanziari in relazione alla notifica degli atti impositivi; con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che la C.T.R. non abbia esaminato la sua doglianza inerente all’omessa compilazione della relata di notifica; con il terzo motivo, denunziando la violazione «delle norme che impongono l’obbligatorietà della motivazione negli atti aventi natura impositiva», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente motivata la cartella oggetto di doglianza. il quarto motivo denunzia violazione «delle norme in materia di onere probatorio»; con esso, la contribuente critica la decisione dei giudici d’appello concernente la legittimità della pretesa erariale, in relazione alla contestata propria omessa dichiarazione di importi percetti; con il quinto motivo la ricorrente reitera, in relazione al tema di cui alla precedente censura, la doglianza concernente il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione degli atti aventi natura impositiva; con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare che la seconda notificazione della cartella impugnata, in tutto e per tutto uguale alla precedente, avrebbe reso necessario l’annullamento della precedente, con conseguente rinunzia agli atti del giudizio da lei instaurato per la sua impugnazione; infine, il settimo mezzo di impugnazione denunzia violazione degli artt. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione alla riunione dei procedimenti di impugnazione delle cartelle esattoriali, disposta dai giudici di secondo grado in assenza di domanda di parte; assume rilievo preliminare, rispetto all’esame dei motivi , l’eccezione di inammissibilità del ricorso , sollevata dalla controricorrente in relazione al fatto che l’atto introduttivo le è stato notificato direttamente dal procuratore domiciliatario della contribuente a mezzo del servizio postale; il carattere di tale eccezione, in relazione alle peculiarità del caso, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, dovendosi avere riguardo, per un verso, alla sussistenza del potere del procuratore del contribuente di effettuare la notificazione alla controparte dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità e, per altro verso, agli effetti dell’intervenuta costituzione in giudizio del destinatario.

P.Q.M. la Corte rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 1 1 8 48 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 6 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro temporeGian [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 161 -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 44 / 34 / 1 3 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, una cartella esattoriale, notificatale l’8 aprile 2011 e il 25 ottobre 2011, che scaturiva dal recupero a tassazione di importi dichiarati e non versati per l’anno di imposta 2007, oltre all’iscrizione a ruolo di una sanzione; riuniti i ricorsi, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] (concessionario per la riscossione), la C.T.P. li rigettò; la contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. del Piemonte, che respinse il gravame; i giudici regionali ritennero anzitutto valida la notifica della cartella, in quanto eseguita a mezzo posta con l’invio di plico raccomandato ed avviso di ricevimento sottoscritto dal contribuente, a nulla rilevando il fatto che la cartella fosse stata notificata una seconda volta; respinsero , inoltre, il motivo di gravame fondato sul difetto di motivazione della cartella, che risultava emessa su uno stampato approvato con apposito decreto ministeriale; rilevarono, infine, che la pretesa impositiva era corretta, fondandosi sull’omesso versamento di una sola parte dell’IVA dovuta, oltreché sull’indicazione di un credito insussistente; [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo, denunzia ndo violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica della cartella esattoriale; rileva, in tal senso, che ai sensi dell’art. 1 della l. 20 novembre 1982, n. 890, le notifiche a mezzo posta sono validamente perfezionate solo quando eseguite dall’ufficiale giudiziario, e che tale principio è destinato a trovare applicazione anche alla notificazione delle cartelle esattoriali, delle quali l’evocato art. 26 consente la notifica a mezzo posta nelle varie forme prescritte, ma mai direttamente da parte del concessionario per la riscossione, come accaduto nella specie; siffatta ultima possibilità, infatti, è stata riconosciuta dall’art. 14 della l. 890/1982 ai soli uffici finanziari in relazione alla notifica degli atti impositivi; con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che la C.T.R. non abbia esaminato la sua doglianza inerente all’omessa compilazione della relata di notifica; con il terzo motivo, denunziando la violazione «delle norme che impongono l’obbligatorietà della motivazione negli atti aventi natura impositiva», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente motivata la cartella oggetto di doglianza. il quarto motivo denunzia violazione «delle norme in materia di onere probatorio»; con esso, la contribuente critica la decisione dei giudici d’appello concernente la legittimità della pretesa erariale, in relazione alla contestata propria omessa dichiarazione di importi percetti; con il quinto motivo la ricorrente reitera, in relazione al tema di cui alla precedente censura, la doglianza concernente il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione degli atti aventi natura impositiva; con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare che la seconda notificazione della cartella impugnata, in tutto e per tutto uguale alla precedente, avrebbe reso necessario l’annullamento della precedente, con conseguente rinunzia agli atti del giudizio da lei instaurato per la sua impugnazione; infine, il settimo mezzo di impugnazione denunzia violazione degli artt. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione alla riunione dei procedimenti di impugnazione delle cartelle esattoriali, disposta dai giudici di secondo grado in assenza di domanda di parte; assume rilievo preliminare, rispetto all’esame dei motivi , l’eccezione di inammissibilità del ricorso , sollevata dalla controricorrente in relazione al fatto che l’atto introduttivo le è stato notificato direttamente dal procuratore domiciliatario della contribuente a mezzo del servizio postale; il carattere di tale eccezione, in relazione alle peculiarità del caso, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, dovendosi avere riguardo, per un verso, alla sussistenza del potere del procuratore del contribuente di effettuare la notificazione alla controparte dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità e, per altro verso, agli effetti dell’intervenuta costituzione in giudizio del destinatario. P.Q.M. la Corte rinvia la c
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