CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSFNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lche contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 ove la Corte ha diffusamente argomentato gli elementi fondanti il suo convincimento), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello con congrua motivazione ha ricondotto la vicenda oggetto dell'accertamento giudiziale al delitto di ricettazione sul rilievo che entrambi gli imputati avevano piena consapevolezza della provenienza illecita del gommone per come logicamente si ricava dai plurimi elementi di carattere "distonico" evidenziati a proposito dell'affermata buona fede, decisamente smentita sia dal complesso delle circostanze di fatto accertate che dalle inverosimili e/o assenti giustificazioni fornite dai ricorsi in ordine alla disponibilità del natante (si vedano pp. 3 e 4 dell'impugnata sentenza); considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno indicato gli elementi probatori alla base del loro convincimento);ritenuto che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); che, invero, la Corte d'appello nel motivare il diniego delle attenuanti generiche ha evidenziato l'assenza di elementi positivi che possano essere presi in considerazione a favore degli imputati a fronte dei precedenti, dell'intrinseca gravità del fatto, del valore del bene e dalla disinvoltura criminale dimostrata dalla condotta tenuta; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, ir favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]