Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 99/1995
ECLI:IT:COST:1995:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - La Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, adita da
[OSCURATO:PERSONA], capo di prima classe scelto in congedo dal 1
gennaio 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), ritenendo che il
differimento ivi previsto degli aumenti del trattamento pensionistico
fino al 1995 contrasti con il principio di eguaglianza, nonché con i
canoni di proporzionalità ed adeguatezza di cui agli artt. 36 e 38
della Costituzione.
Il giudice rimettente osserva che l'adeguatezza e proporzionalità
richieste dall'art. 36 della Costituzione devono sussistere non solo
al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, a causa
del mutato potere d'acquisto della moneta. È vero che rientra nella
discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri di
adeguamento del trattamento pensionistico alla variazione del costo
della vita, ma nel caso in esame il differimento dei benefici
concessi dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59,
incide sull'adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti
pensionistici. Né vale obiettare che la norma denunciata dispone
solo un differimento, non potendo subire sospensioni di sorta
l'attuazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità e
adeguatezza.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso della manifesta infondatezza della questione.
Non sarebbe pertinente il richiamo al principio di eguaglianza, dal
momento che non vengono indicate le categorie rispetto alle quali si
verificherebbe una disparità di trattamento in situazioni analoghe;
mentre per quanto concerne gli artt. 36 e 38 della Costituzione, se
è vero che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato
alla qualità e quantità del lavoro prestato, resta tuttavia salva
la discrezionalità del legislatore nell'apportare correttivi, ove vi
siano esigenze meritevoli di ponderazione, come quelle che discendono
dall'equilibrio finanziario.
3. - Si è costituita innanzi alla Corte la parte privata,
accogliendo gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione e
affermando che la sentenza n. 226 del 1993 si fonda proprio sulle
misure - introdotte dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito
nella legge n. 59 del 1991 - la cui efficacia è sospesa dalla norma
denunciata, in violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e
del principio di ragionevolezza.
4. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memoria
l'Avvocatura generale e la difesa della parte privata, ciascuna
ribadendo le proprie conclusioni.
1. - La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 11,
comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica), che differisce al 1995 gli aumenti del
trattamento pensionistico stabiliti dal decreto-legge 22 dicembre
1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1991, n. 59.
2. - La questione è infondata.
Se l'adeguatezza e la proporzionalità richieste dall'art. 36
della Costituzione devono sussistere non solo al momento del
collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato
potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il
limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra
finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre
modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a
salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire
gli obiettivi della programmazione finanziaria.
Spetta al legislatore, nell'equilibrato esercizio della sua
discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di
politica economica (sentenze nn. 477 e 226 del 1993), bilanciare
tutti i fattori costituzionalmente rilevanti: nel caso in esame, il
processo di perequazione delineato dal decreto-legge n. 409 del 1990,
convertito nella legge n. 59 del 1991, non viene infatti vanificato,
come sembra temere il giudice rimettente, ma soltanto differito per
un periodo ragionevolmente contenuto; rinvio che, certo, non è
dettato da motivi arbitrari, trovando fondamento nella più complessa
manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica.
In questa prospettiva, la norma denunciata non reca lesione agli
artt. 36 e 38 della Costituzione, non determina disparità di
trattamento, né appare in sé irragionevole.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei
conti, IV sezione giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]