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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 15193/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 75, comma 2, D.Igs. n. 159/2011, commessi in Castelvetrano il 26 agosto 2017 (oggetto della sentenza di applicazione su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Marsala, in data 27 ottobre 2017) ed il delitto di furto commesso in Castelvetrano il 25 agosto 2017 (oggetto della sentenza del Tribunale di Marsala, in data 14 giugno 2019).

2. A ragione osserva che il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. non può procedere al frazionamento del titolo esecutivo, rimanendo sempre vincolato al giudicato formatosi in sede di cognizione.

Di conseguenza, l'istanza, come formulata, non è ammissibile, comportando il suo accoglimento il disconoscimento del vincolo della continuazione, tra il reato di furto e le altre violazioni oggetto della sentenza in data 14 giugno 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale, ed in particolare degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento dei fatti posti a fondamento dell'istanza.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la richiesta di applicazione della continuazione limitata ad uno solo dei reati oggetto della sentenza emessa in data 14 giugno 2019.

In realtà, la sentenza della Corte di cassazione che aveva definito il giudizio aveva dichiarato l'assorbimento del reato di danneggiamento in quello di furto rideterminando, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'assunto del ricorrente è corretto.

La sentenza emessa dalla sezione quinta di questa Corte in data 28 febbraio 2022 su ricorso proposto dall'odierno ricorrente ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Palermo del 23 ottobre 2020, con cui era stata confermata la decisione del Tribunale di Marsala del 14 giugno 2019, ed ha dichiarato assorbito il reato di danneggiamento sub B) in quello di furto aggravato sub A).

Si legge nella motivazione: "La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al reato di danneggiamento, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., previa esclusione dell'aumento per la continuazione relativa al reato assorbito: secondo le indicazioni del giudice di primo grado, la quota sanzionatoria da detrarre dalla pena finale è pari a 2 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, così ridotto per il rito l'aumento per la continuazione da eliminarsi (il calcolo era stato il seguente: capo A più grave, pena base anni due di reclusione ed euro 900 di multa, aumentata per il capo B di mesi 3 ed euro 300 di multa; ridotta di un terzo ad anni uno e mesi sei di reclusione oltre a 800 euro di multa)". • Non sussiste, pertanto, la ragione ostativa posta dal Tribunale di Marsala a fondamento della declaratoria di inammissibilità

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala che procederà, in piena libertà cognitiva, al rinnovato esame della domanda di riconoscimento della continuazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 75, comma 2, D.Igs. n. 159/2011, commessi in Castelvetrano il 26 agosto 2017 (oggetto della sentenza di applicazione su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Marsala, in data 27 ottobre 2017) ed il delitto di furto commesso in Castelvetrano il 25 agosto 2017 (oggetto della sentenza del Tribunale di Marsala, in data 14 giugno 2019). 2. A ragione osserva che il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. non può procedere al frazionamento del titolo esecutivo, rimanendo sempre vincolato al giudicato formatosi in sede di cognizione. Di conseguenza, l'istanza, come formulata, non è ammissibile, comportando il suo accoglimento il disconoscimento del vincolo della continuazione, tra il reato di furto e le altre violazioni oggetto della sentenza in data 14 giugno 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale, ed in particolare degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento dei fatti posti a fondamento dell'istanza. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la richiesta di applicazione della continuazione limitata ad uno solo dei reati oggetto della sentenza emessa in data 14 giugno 2019. In realtà, la sentenza della Corte di cassazione che aveva definito il giudizio aveva dichiarato l'assorbimento del reato di danneggiamento in quello di furto rideterminando, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'assunto del ricorrente è corretto. La sentenza emessa dalla sezione quinta di questa Corte in data 28 febbraio 2022 su ricorso proposto dall'odierno ricorrente ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Palermo del 23 ottobre 2020, con cui era stata confermata la decisione del Tribunale di Marsala del 14 giugno 2019, ed ha dichiarato assorbito il reato di danneggiamento sub B) in quello di furto aggravato sub A). Si legge nella motivazione: "La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al reato di danneggiamento, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., previa esclusione dell'aumento per la continuazione relativa al reato assorbito: secondo le indicazioni del giudice di primo grado, la quota sanzionatoria da detrarre dalla pena finale è pari a 2 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, così ridotto per il rito l'aumento per la continuazione da eliminarsi (il calcolo era stato il seguente: capo A più grave, pena base anni due di reclusione ed euro 900 di multa, aumentata per il capo B di mesi 3 ed euro 300 di multa; ridotta di un terzo ad anni uno e mesi sei di reclusione oltre a 800 euro di multa)". • Non sussiste, pertanto, la ragione ostativa posta dal Tribunale di Marsala a fondamento della declaratoria di inammissibilità 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala che procederà, in piena libertà cognitiva, al rinnovato esame della domanda di riconoscimento della continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso in
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