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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 21065/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore avv.

T. Rotella con la quale, premesso che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva revocato la misura cautelare, ha insistito nella trattazione del ricorso sussistendo interesse ai fini della riparazione dell'ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in % relazione ai reati di cui ai capi F1), F2), F3), G2) agli artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], società stabilmente inserita in una frode iva cd carosello, e capo L), art. 416 cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in frode iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2.

Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce la nullità dell'ordinanza per violazione ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c), cod.proc.pen. artt. 96, 97, 127 cod.proc.pen. 369, 369 bis cod.proc.pen.

Omesso avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame di Roma al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede di perquisizione, conseguente nullità dell'ordinanza emessa in presenza di avviso al difensore di ufficio irritualmente nominato in presenza di nomina del difensore di fiducia.

Il procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In data 5 aprile 2023, il difensore di fiducia del Vecchi ha comunicato che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, in pari data, ha revocato la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente con conseguente cessazione della materia del contendere.

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina revocato la misura cautelare oggetto di ricorso per cassazione.

Non è ammissibile la richiesta di trattazione del presente ricorso in quanto, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 - 01).

Nel caso in esame la manifestazione di interesse e la richiesta di trattazione proviene dal solo difensore, sicchè è inammissibile.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore avv. T. Rotella con la quale, premesso che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva revocato la misura cautelare, ha insistito nella trattazione del ricorso sussistendo interesse ai fini della riparazione dell'ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in % relazione ai reati di cui ai capi F1), F2), F3), G2) agli artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], società stabilmente inserita in una frode iva cd carosello, e capo L), art. 416 cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in frode iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce la nullità dell'ordinanza per violazione ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c), cod.proc.pen. artt. 96, 97, 127 cod.proc.pen. 369, 369 bis cod.proc.pen. Omesso avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame di Roma al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede di perquisizione, conseguente nullità dell'ordinanza emessa in presenza di avviso al difensore di ufficio irritualmente nominato in presenza di nomina del difensore di fiducia. Il procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In data 5 aprile 2023, il difensore di fiducia del Vecchi ha comunicato che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, in pari data, ha revocato la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente con conseguente cessazione della materia del contendere. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina revocato la misura cautelare oggetto di ricorso per cassazione. Non è ammissibile la richiesta di trattazione del presente ricorso in quanto, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 - 01). Nel caso in esame la manifestazione di interesse e la richiesta di trattazione proviene dal solo difensore, sicchè è inammissibile. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del
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