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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 21979/2023

Testo disponibile della fonte

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29701/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoCapocasale Ulderico; -ricorrente - contro Repubblica Italiana, Ministero della Salute, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologica, L'Università degli Studi di Napoli; -intimati - nonchécontro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministripro tempore, domiciliata ex lege in Ro ma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentatae difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione.

Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione.

Avverso detta sentenza propose appello l’attore.

Con sentenza di data 17 febbraio 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che la prescrizione decorreva dal giorno di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999).

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione delle direttive CEE 75/362, 87/76, l. n. 370 del 1999, dell’art. 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la prescrizione non può che cominciare a decorrere dal momento in cui vi sia stata la corretta trasposizione della direttiva comunitaria e che alla luce della giurisprudenza euro-unitaria non possono essere considerati attuativi delle direttive né il d. lgs. n. 257 del 1991, né la l. n. 370 del 1999.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..

La giurisprudenza di questa Corteè da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 4089 del 2023).

Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".

Da ultimo si veda nel senso indicato Cass. sez.

U. n. 17619 del 2022.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 500,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29701/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoCapocasale Ulderico; -ricorrente - contro Repubblica Italiana, Ministero della Salute, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologica, L'Università degli Studi di Napoli; -intimati - nonchécontro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministripro tempore, domiciliata ex lege in Ro ma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentatae difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 17 febbraio 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che la prescrizione decorreva dal giorno di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999). Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione delle direttive CEE 75/362, 87/76, l. n. 370 del 1999, dell’art. 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la prescrizione non può che cominciare a decorrere dal momento in cui vi sia stata la corretta trasposizione della direttiva comunitaria e che alla luce della giurisprudenza euro-unitaria non possono essere considerati attuativi delle direttive né il d. lgs. n. 257 del 1991, né la l. n. 370 del 1999. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. La giurisprudenza di questa Corteè da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 4089 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". Da ultimo si veda nel senso indicato Cass. sez. U. n. 17619 del 2022. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 500,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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