CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 42496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] CUI 00ZWF33 ha chiesto la riparazione per la detenzione in carcere subita dal 18.12.2023 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dell'esecuzione dell'ordine emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo in esecuzione della sentenza del 15.5.2009 irrevocabile il 5.12.2009 del Tribunale di Pesaro, e ciò in quanto con ordinanza del 12.01.2024 la pena era stata dichiarata estinta per prescrizione dal Giudice dell'esecuzione di Arezzo a seguito di ricorso presentato ai sensi dell'art. 172 cod.pen. dal condannato e per l'effetto era stata ordinata la immediata liberazione della predetta. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessata, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che il titolo da cui è derivata la detenzione apparentemente efficace è divenuto illegittimo in data 5.12.2019 quando è maturata la prescrizione della pena. Ne consegue che la carcerazione dell'istante avvenuta nel [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base di un ordine di esecuzione illegittimo rientra a pieno nell'applicazione della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione. Deduce che quanto al comportamento doloso, ascritto dalla Corte di appello alla istante in relazione alle false dichiarazioni rese sulla propria identità, non ha determinato l'ingiusta detenzione ha semmai determinato la prescrizione della pena ma non ha inciso sulla emissione di un nuovo ordine di esecuzione o comunque sulla procedura di rivalutazione dello stesso. Inoltre, appena ha fatto ingresso in carcere, in data 19.12.2023, ha depositato istanza di estinzione della pena assolvendo così con diligenza ai propri doveri appena venuta a conoscenza dell'ordine di carcerazione illegittimo. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Si è costituito il Ministero dell'economia e finanze per il tramite dell'Avvocatura dello stato chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.1.Va premesso che a seguito della nota pronuncia costituzionale (Corte cost.2 5.07.1996 n.310) non è derivata una modifica della fattispecie dalla quale scaturisce il diritto all'indennizzo, se non nell'ambito oggettivo di applicazione, che è venuto a ricomprendere anche l'ordine di esecuzione illegittimo; pertanto le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita, ingiustizia che, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge; cfr. da ultimo Sez. 4 n.57 2013 del 21.09.2017 rv.271689). Ciò che rileva in aderenza al dettato della Corte Costituzionale è solo l'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione. Limitare il riconoscimento dell'indennizzo come fa la Corte territoriale alle sole ipotesi di illegittimità ab origine significa ridurre la portata della pronuncia di incostituzionalità che ha chiaramente affermato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod.prod.pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione". Questa Sezione recentemente ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purchè sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena (Sez. 4 n.527203 del 21.09.2017 rv.271689;Sez.4n.35705 del 20.06.2018 Sez. 4 n. 17118 de/ 14/01/2021 Rv. 281151- 01). In tale pronunzie è stato sottolineato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena. La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione tra cui a) l' ordine di esecuzione legittimamente emesso ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895). Sono pertanto condivisibili le argomentazioni della citata pronuncia di questa Corte che riportandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità conforta l'assunto che i e giorni patiti di privazione della libertà personale nel caso di specie dal 18.12.2023 al 12.01.2024 non erano sorretti da un titolo legittimo. Invero, la violazione di un valore costituzionalmente tutelato come la "libertà personale" non può trovare giustificazione nell'originaria legittimità dell'ordine di esecuzione risalente al 2010, cioè più di dieci anni prima e non revocato sebbene si fosse verificata l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod.pen.: tanto è palesemente contrario alla richiamata normativa, ispirata - per giurisprudenza consolidata- ad una ratio solidaristica e riparatoria e non risarcitoria (concetto che presuppone invece la sussistenza di un fatto illecito, più propriamente riconducibile ad una correlativa responsabilità, così come ad esempio prevista dalla legge n. 117 del 1988, così come modificata dalla legge n. 18 del 2015). Non si può condividere la tesi che imputa il lungo decorso del tempo alla difficoltà del rintraccio della ricorrente che aveva dichiarato false generalità. Non si discute, invero, della legittimità originaria dell'ordine di carcerazione emesso il 23.08.2010 a seguito di sentenza divenuta irrevocabile il 5.12.2009. Ciò che rileva, infatti, è il diritto del condannato a non essere privato della libertà personale per intervenuta estinzione della pena riconosciuta da una specifica norma di legge (art. 172 c.p.). Riconosciuto tale diritto, l'ordine di esecuzione non poteva più considerarsi efficace, pur in assenza di una espressa declaratoria di estinzione della pena. E' sotto tale profilo che l'originario ordine di esecuzione va ritenuto inefficace in diretta applicazione dell'art. 172 cod.pen. attinto cioè da una inefficacia sopravvenuta ope legis, per cui trova applicazione il dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 1996, come riconosciuto nell'ordinanza impugnata. Del resto, una interpretazione difforme da quanto previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la L. n. 848 del 4.8.1955, che prevede espressamente all'art. 5 il diritto alla riparazione in favore della vittima dell'arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta, sarebbe non solo di dubbia costituzionalità ma anche verosimilmente contraria al diritto dell'Unione europea (cfr. C.E.D.U. Sez. IV, 24.3.205, [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia). 2. Alla luce della premessa richiamata il provvedimento della Corte territoriale è errato in quanto è compito del giudice adito valutare la illegittimità(sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione nei termini fissati in linea generale dal diritto vivente (Sez. U. n.322383 del 27.05.2010 ,D'ambrosio,rv.247663),da rapportarsi ovviamente all'atto giudiziario di cui trattasi ( ordine di esecuzione) e verificare se il comportamento del condannato abbia concorso, dolosamente o colposamente a determinare l'errore nel quale è incorsa l'A.G. nella mancata revoca. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di per nuovo esame alla luce dei principi di diritto fin qui enunciati. P.Q.M. Annulla l'ord