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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33339/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: TIGHIR Anatolie, n. in Moldavia il 3/1/1997, avverso la sentenza del 19/7/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso è stato trattato secondo il rito della pubblica udienza, avendo il difensore del ricorrente avanzato tempestivamente richiesta in tal senso; il Pubblico ministero ha pertanto concluso oralmente in udienza, mentre il difensore, pur avvisato, non era presente.

La rinunzia alla richiesta di "trattazione orale ed in presenza", infatti, non spiega effetti sulla riconversione del rito, in quanto detta richiesta è irretrattabile (Sez. 2, n. 42410 del 17/6/2021, Rv. 282207-01; Sez. 6, n. 22248 del 18/5/2021, Rv. 281520).

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava il giudizio di responsabilità per il fatto contestato ad entrambi gli imputati in concorso e riduceva la sanzione inflitta in primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il motivo unico in appresso sintetizzato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per aver la Corte riconosciuto (nella indiscussa ontologia del fatto consumato) la responsabilità in concorso del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante la sua evidente estraneità alla condotta da altro autonomamente consumata.

Nessun elemento induce infatti a ritenere dimostrato il previo accordo sulla condotta eziologicamente efficace, che ha portato alla sottrazione dei beni dall'esercizio commerciale grazie alla minaccia armata portata alla addetta alla cassa dal coimputato, che teneva seco la borsa contenente i beni sottratti dagli scaffali.

La condotta tenuta dal ricorrente, che si allontanava con il coimputato a bordo di una vettura, che era già nella sua disponibilità, poteva al più qualificarsi in termini di favoreggiamento personale, giammai di concorso pieno nel reato connotato da minaccia armata alla persona. /

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, denunciando un travisamento della prova che non è dato cogliere dall'esame della motivazione della sentenza di appello, che ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità in concorso per il fatto-reato contestato.

Il motivo, peraltro, sollecita la Corte di legittimità ad un differente apprezzamento della prova e conseguente qualificazione della condotta (favoreggiamento personale, in luogo del concorso in rapina), che la Corte territoriale ha inteso (in conformità di giudizio con il giudice di primo grado) racchiudere nella tipicità descrittiva della rapina impropria consumata, con motivazione che, aderendo scrupolosamente ai dati d-i fatto assunti nel giudizio a prova contratta, non appare affatto illogica, men che meno in forma manifesta.

2.2. La Corte di merito, con particolare attenzione alla dinamica dei fatti, ha motivatamente ritenuto eziologicamente efficace, nel concorso, la condotta di chi:

2.2.1. materialmente provvede alla apprensione della merce dagli scaffali ed al loro occultamento nella borsa (nel mentre il concorrente si guarda intorno con circospezione);

2.2.2. distrae la cassiera, tentando di pagare una bibita con una carta priva di provvista, mentre il complice supera la cassa, con la borsa contenente la refurtiva, minacciando con un'arma la cassiera;

2.2.3. si allontana dal luogo del fatto insieme al complice, guidando una vettura intestata alla propria genitrice.

Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, consumata in concorso, giacché la violenza e la minaccia (in condizioni cronologiche di coincidenza rispetto al fatto sottrattivo) sono state funzionali a conseguire l'impunità per il fatto commesso.

2.3. Sul punto, il Collegio non può che ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (espresso anche dalla massima espressione collegiale), che è ferma nel ritenere che l'espressa adesione (testimoniata dalla condotta provata nel merito) del concorrente a un'impresa criminosa, che prevede l'impiego di armi, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime anche da parte del solo esecutore materiale.

Consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi, persino in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (Sez.

U., n. 337, del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241574; Sez. 2, n. 49389, del 4/12/2012, Rv. 253915; Sez. 1, n. 40702, del 21/12/2017, Rv. 274364; Sez. 2, n. 20885, del 13/5/2009, Rv. 244808).

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza redatta con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: TIGHIR Anatolie, n. in Moldavia il 3/1/1997, avverso la sentenza del 19/7/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso è stato trattato secondo il rito della pubblica udienza, avendo il difensore del ricorrente avanzato tempestivamente richiesta in tal senso; il Pubblico ministero ha pertanto concluso oralmente in udienza, mentre il difensore, pur avvisato, non era presente. La rinunzia alla richiesta di "trattazione orale ed in presenza", infatti, non spiega effetti sulla riconversione del rito, in quanto detta richiesta è irretrattabile (Sez. 2, n. 42410 del 17/6/2021, Rv. 282207-01; Sez. 6, n. 22248 del 18/5/2021, Rv. 281520). 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava il giudizio di responsabilità per il fatto contestato ad entrambi gli imputati in concorso e riduceva la sanzione inflitta in primo grado. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il motivo unico in appresso sintetizzato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per aver la Corte riconosciuto (nella indiscussa ontologia del fatto consumato) la responsabilità in concorso del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante la sua evidente estraneità alla condotta da altro autonomamente consumata. Nessun elemento induce infatti a ritenere dimostrato il previo accordo sulla condotta eziologicamente efficace, che ha portato alla sottrazione dei beni dall'esercizio commerciale grazie alla minaccia armata portata alla addetta alla cassa dal coimputato, che teneva seco la borsa contenente i beni sottratti dagli scaffali. La condotta tenuta dal ricorrente, che si allontanava con il coimputato a bordo di una vettura, che era già nella sua disponibilità, poteva al più qualificarsi in termini di favoreggiamento personale, giammai di concorso pieno nel reato connotato da minaccia armata alla persona. / 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, denunciando un travisamento della prova che non è dato cogliere dall'esame della motivazione della sentenza di appello, che ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità in concorso per il fatto-reato contestato. Il motivo, peraltro, sollecita la Corte di legittimità ad un differente apprezzamento della prova e conseguente qualificazione della condotta (favoreggiamento personale, in luogo del concorso in rapina), che la Corte territoriale ha inteso (in conformità di giudizio con il giudice di primo grado) racchiudere nella tipicità descrittiva della rapina impropria consumata, con motivazione che, aderendo scrupolosamente ai dati d-i fatto assunti nel giudizio a prova contratta, non appare affatto illogica, men che meno in forma manifesta. 2.2. La Corte di merito, con particolare attenzione alla dinamica dei fatti, ha motivatamente ritenuto eziologicamente efficace, nel concorso, la condotta di chi: 2.2.1. materialmente provvede alla apprensione della merce dagli scaffali ed al loro occultamento nella borsa (nel mentre il concorrente si guarda intorno con circospezione); 2.2.2. distrae la cassiera, tentando di pagare una bibita con una carta priva di provvista, mentre il complice supera la cassa, con la borsa contenente la refurtiva, minacciando con un'arma la cassiera; 2.2.3. si allontana dal luogo del fatto insieme al complice, guidando una vettura intestata alla propria genitrice. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, consumata in concorso, giacché la violenza e la minaccia (in condizioni cronologiche di coincidenza rispetto al fatto sottrattivo) sono state funzionali a conseguire l'impunità per il fatto commesso. 2.3. Sul punto, il Collegio non può che ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (espresso anche dalla massima espressione collegiale), che è ferma nel ritenere che l'espressa adesione (testimoniata dalla condotta provata nel merito) del concorrente a un'impresa criminosa, che prevede l'impiego di armi, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime anche da parte del solo esecutore materiale. Consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi, persino in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (Sez. U., n. 337, del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241574; Sez. 2, n. 49389, del 4/12/2012, Rv. 253915; Sez. 1, n. 40702, del 21/12/2017, Rv. 274364; Sez. 2, n. 20885, del 13/5/2009, Rv. 244808). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di con
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