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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:278
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0527(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio (causa T‑527/21) «Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell’UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Regolamento che non comporta di per sé alcun obbligo per i ricorrenti di fornire una prova di vaccinazione, di test o di guarigione – Mancanza di incidenza diretta sui ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953) (v. punti 43‑51)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Regolamento che non riguarda i ricorrenti a causa di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro non abbia intenzione di farsi vaccinare o di sottoporsi a un test – Insussistenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953) (v. punti 52‑57) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese afferenti all’istanza di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0527(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio (causa T‑527/21) «Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell’UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Regolamento che non comporta di per sé alcun obbligo per i ricorrenti di fornire una prova di vaccinazione, di test o di guarigione – Mancanza di incidenza diretta sui ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953) (v. punti 43‑51) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Regolamento che non riguarda i ricorrenti a causa di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro non abbia intenzione di farsi vaccinare o di sottoporsi a un test – Insussistenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953) (v. punti 52‑57) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese afferenti all’istanza di intervento.
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