CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 07788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 09.04.2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. presso il medesimo Tribunale applicava a [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo H) di tentata estorsione, in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente titolare e collaboratore della società edile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tentando di costringerli a versare somme di denaro a titolo di "pizzo", in relazione alle forniture di calcestruzzo effettuate nei diversi cantieri della zona reggina (Pellaro, [OSCURATO:PERSONA] e Lazzaro), al fine di conseguire un ingiusto profitto con pari danno delle persone offese, fattispecie questa aggravata avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., nonché al fine di agevolare gli interessi e l'infiltrazione nel settore edilizio delle articolazioni della 'ndrangheta. 1.1. All'indagato, in particolare, risulta attribuita la condotta: di acquisizione di informazioni riportandole ai sodali, circa i pagamenti effettuati dai clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla conseguente sussistenza di liquidità nelle casse dell'impresa;di effettuazione di sopralluoghi con [OSCURATO:PERSONA] negli altri cantieri in cui era impegnata la [OSCURATO:SOCIETA]. nel territorio di influenza della cosca per verificarne lo stato e riferire al Barreca; di avere nel cantiere sito in località Fornace del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (ove era in corso di realizzazione un capannone dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]) scattato, inoltre, una fotografia raffigurante un'autopompa della [OSCURATO:SOCIETA]. che veniva inviata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], con ciò alludendo alla conoscenza da parte della cosca dei siti cui la ditta era operativa con i suoi mezzi aziendali. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Campolo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione provvisoriamente ascritto all'indagato; la motivazione dell'ordinanza impugnata è fondata esclusivamente sul richiamo delle risultanze dell'attività di intercettazione e sul richiamo per relationem dell'impianto motivazionale dell'ordinanza cautelare impugnata, mancando un rigoroso accertamento della chiarezza e non ambiguità delle conversazioni intercettate, a fronte della possibilità che la conversazione intercettata possa lasciare margini di dubbio e originare più interpretazioni possibili e verosimili; nella fattispecie manca qualsiasi riferimento, anche implicito, al coinvolgimento del ricorrente, non partecipe del sodalizio criminoso di stampo mafioso, della consapevolezza o conoscenza, dell'attività estorsiva posta in essere dalla consorteria mafiosa; la ricostruzione prospettata dal giudice di merito risulta anzi smentita dalle stesse intercettazioni riportate a pg. 9 dell'ordinanza impugnata, dalle quali emerge che il Campolo abbia tentato di dissuadere, inascoltato, il Labate dallo scattare la fotografia, fotografia effettivamente rinvenuta dagli 9( inquirenti sullo smartphone del Labate; la provvisoria imputazione addebitata al Cannpolo risulta, dunque, viziata da un insufficiente approfondimento dell'effettiva consistenza del panorama indiziario e da una superficiale verificazione della concreta idoneità del contributo fornito dal ricorrente alla vicenda storico fattuale, e dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo, determinata piuttosto da un travisamento dell'impianto probatorio e quasi presunta quale conseguenza della semplice frequentazione del ricorrente con i fratelli Labate, frequentazione questa del tutto sporadica; inoltre, del tutto carente risulta essere l'illustrazione degli elementi dai quali è stata ricavata la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 c.p., atteso che ai fini della configurabilità di essa occorreva chiarire in cosa fosse consistito nel caso in esame, l'essersi avvalsi dalle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ossia indicare quella caratteristica e modalità della condotta che esorbitasse e andasse oltre la minaccia propria ed indispensabile per la configurabilità della imputazione di reato ex art. 629 c.p.; inoltre, per quanto concerne il profilo agevolatore, l'aggravante in questione ha natura soggettiva e, dunque, presuppone la prova del dolo specifico di favorire l'associazione a delinquere di stampo mafioso con la conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca; -con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari, non essendo state considerate nel provvedimento impugnato, la risalenza nel tempo delle condotte in questione- valevole certamente a smentire la saldezza dei contatti criminosi e dunque la certa probabilità di ripetizione dell'illecito-e la certificazione, ad opera degli stessi organi investigativi, di episodi ritorsivi intervenuti nel frattempo ed operati dalla stessa cosca nei confronti del ricorrente, allontanatosi per stabilirsi in territorio toscano; inoltre, il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato il giudizio prognostico effettuato, al cui esito è stata affermata l'inadeguatezza di altra misura cautelare meno afflittiva, nonostante la marginalità del ruolo rivestito nella vicenda e l'occasionalità della condotta dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'indagato censura la gravità indiziaria a suo carico, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento che ha rappresentato, senza incorrere in vizi, il contesto nel quale si colloca la vicenda e le specifiche emergenze investigative acquisite. 1.1. In proposito giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013). 1.1. Tanto precisato, si osserva che il Tribunale, dopo aver evidenziato che la vicenda si colloca nell'ambito del tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di riannodare le fila del sodalizio dalla sua detenzione domiciliare, specie nel settore delle estorsioni agli imprenditori nella zona di riferimento, rilevava come il Campolo, in particolare, tentasse, con altri correi legati alla cosca di 'ndrangheta "Barreca", di costringere gli imprenditori a versare somme di denaro a titolo di "pizzo", anche effettuando, come nella fattispecie, una fotografia recante l'immagine di un mezzo di cantiere (autopompa di calcestruzzo) dell'imprenditore Ambrogio, come riferito alla stessa p.o. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si accompagnava spesso ai fratelli Labate ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riferito da Politi all'Antonino, e tale circostanza trovava conferma nelle risultanze dell'attività captativa svolta dagli investigatori, anche con riferimento specifico alla fotografia suddetta. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2018 denunciava ai C.C. di avere ricevuto, un paio di giorni prima, da [OSCURATO:PERSONA], un messaggio whatsapp contenente l'immagine di un mezzo di cantiere della ditta del proprio fratello Leandro. Lo stesso Politi gli aveva, su espressa domanda, riferito che si trattava di una fotografia scattata da [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza aveva allarmato l'imprenditore, in quanto indicativa dell'interessamento manifestato dalla cosca di Pellaro; il messaggio aveva inquietato l'Ambrogio, sia perché colui che aveva scattato la fotografia, secondo quanto riferitogli dal Politi, ossia il Campolo, era aduso accompagnarsi a [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] sia perché leggeva l'accaduto come una minaccia che la cosca Barreca aveva inteso inviargli, in quanto non aveva consegnato una somma di denaro che gli era stata richiesta qualche tempo prima per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] per i lavori che il fratello Leandro stava eseguendo per la realizzazione dell' Eurospin di Lazzaro. In riscontro a quanto denunciato dall'Ambrogio, a distanza di circa due mesi si registrava un grave attentato incendiario presso il deposito automezzi della ditta di costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. con distruzione dei mezzi di cantiere. Escusso dal P.M. subito dopo l'attentato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] confermava di essere entrato in conflitto con gli appartenenti alla famiglia Barreca, ribadendo quanto già denunciato dal germano ed aggiungendo ulteriori dettagli. 1.1.1. Le denunce degli Ambrogio ricevevano specifici riscontri, essendo emerso che i membri della cosca Barreca monitoravano effettivamente i cantieri della ditta degli Ambrogio, per ricavarne indebiti profitti tramite l'imposizione del pizzo. In particolare, con riguardo alla circostanza della foto ritraente un mezzo di lavoro della [OSCURATO:SOCIETA] sul cantiere Laganà- inviata tramite whatsapp ad [OSCURATO:PERSONA] dal Politi, siccome scattata dal geom. [OSCURATO:PERSONA] e più in generale della comunanza di interessi tra quest'ultimo ed i fratelli Labate ai quali spesso il Campolo si accompagnava- tale circostanza trovava conferma nelle risultanze delle intercettazioni del 13 settembre 2018 e di quelle successive del 18 ottobre 2018. In occasione della conversazione del 13 settembre 2018 si captava il dialogo, a bordo di un'autovettura, tra i fratelli Labate e [OSCURATO:PERSONA], i quali, transitando presso un cantiere dell'arch. Laganà, in favore del quale l'Ambrogio aveva effettuato la fornitura di cemento, alla vista di uno dei fratelli Ambrogio all'interno del cantiere, si dolevano del suo ingiustificato comportamento, allorchè aveva rifiutato di versare l'importo richiesto dagli estorsori, adducendo a sua giustificazione di non avere ricevuto il saldo dai propri clienti, laddove i colloquianti avevano, invece, appreso che la ditta Ambrogio aveva riscosso almeno in parte il prezzo delle forniture ed aveva, quindi, la liquidità necessaria. Per quanto concerne la conversazione del 18.10.2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di recavano, in macchina, in località Fornace di Lazzaro, presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] (detto u mendularu), ove gli Ambrogio stavano fornendo il calcestruzzo, sicchè attraverso il trojan inoculato nello smartphone di [OSCURATO:PERSONA] si appurava che: i due, giunti sul posto, osservavano con attenzione lo stato dei lavori e si accorgevano che i mezzi della ditta degli Ambrogio erano ancora lì; a quel punto [OSCURATO:PERSONA] decideva di scattare una foto al camion, evidentemente al fine di precostituirsi una prova del lavoro che la [OSCURATO:SOCIETA] stava effettuando in loco ed utilizzarla così nell' ambito delle dinamiche estorsive; la foto veniva effettivamente scattata, avendo cura di non dare troppo nell'occhio, nel mentre i due programmavano le condotte successive avvertendo l'Ambrogio, come in effetti avveniva. 1.1.2. Gli inquirenti effettivamente accertavano la presenza sullo smartphone di [OSCURATO:PERSONA] della fotografia scattata alle ore 14.52 del 18.10.2018, del tutto corrispondente alla foto mostrata dall'Ambrogio sul proprio telefono inviatagli da [OSCURATO:PERSONA] e proveniente da [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno successivo, il 19.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] rendeva edotto il Barreca di quanto verificato sul cantiere Laganà e della rilevanza dell'opera in corso foriera di guadagni, con ciò dando ulteriore conferma della finalità di monitoraggio dell'attività lavorativa degli Ambrogio. Inoltre, il 29 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dicevano increduli, constatando che il nuovo cantiere degli Ambrogio rientrava nei confini della loro giurisdizione territoriale, senza che vi fosse stata da parte dell'impresa alcuna preventiva interlocuzione con il sodalizio. 1.2. Alla stregua di tali emergenze il Tribunale ha ricavato senza incorrere in vizi la sussistenza a carico dell'indagato di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato provvisoriamente ascrittogli, sulla base del rilievo che il Cannpolo accompagnandosi ai due Labate, faceva sopralluoghi presso i cantieri degli Ambrogio per monitorare i lavori svolti sul territorio pellarese ed esercitare pressione per il pagamento del provento estorsivo, in proporzione all'entità dei lavori effettuati. In tale contesto peraltro l'indagato contribuiva ad indirizzare, tramite il Politi sul cellulare di [OSCURATO:PERSONA], la fotografia ritraente il mezzo di lavoro del fratello Leandro, quale messaggio chiaramente minatorio, inteso come tale dal destinatario dello stesso. Non a caso, infatti, il Politi allarmò l'Ambrogio, menzionando chi era stato l'autore della fotografia, ossia [OSCURATO:PERSONA], generando un particolare timore nell'imprenditore, il quale era a conoscenza della vicinanza dello stesso ai Labate e dunque alla cosca Barreca. La valutazione del Tribunale che ha ricavato dai suddetti elementi un grave quadro indiziario a carico dell'indagato in ordine al reato provvisoriamente ascrittogli non merita censure, sebbene il ricorrente, con riguardo specifico alla fotografia ed ai colloqui oggetto di captazione, abbia insistito sul fatto che dal tenore dei dialoghi oggetto di intercettazione si evinca che egli non volesse far scattare la foto a [OSCURATO:PERSONA] e comunque il Tribunale non avrebbe attentamente valutato il tenore delle conversazioni captate. 1.2.1. Sul punto si osserva che il Tribunale nel provvedimento impugnato ha, invece, riportato stralci delle conversazione in questione, dai quali si evince che sebbene il Campolo abbia detto al Labate di non fare la foto, tuttavia tale invito era connesso al fatto che lo stesso era preoccupato, in un primo momento, di essere scoperto, venendo rassicurato subito dall'Abate che evidenziava "no che non ci vedono di nascosto...." e dalla successiva affermazione del Campolo "il lavoro è grosso qua". Inoltre, per quanto concerne l'interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche, è sufficiente richiamare il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). 1.2.2. Infondata si presenta, altresì, la deduzione relativa all'insussistenza nella fattispecie dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo il Tribunale, con ragionamento logico immune da censure, evidenziato come l'attività dell'indagato, coadiuvando i sodali nei sopralluoghi presso i cantieri degli Ambrogio, al fine di monitorare i lavori svolti da costoro ed esercitare pressione per il pagamento del provento estorsivo, in proporzione all'entità dei lavori effettuati e facendo spendere il suo nome quanto all'invio del mittente della fotografia siano idonei a dar conto dell'aggravante di agevolazione dell'attività del sodalizio criminale, facente capo al Barreca. 2.Generico e comunque manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alle esigenze cautelari. Sul punto non merita censure la valutazione del Tribunale che ha ritenuto l'attuale perduranza di un concreto pericolo di recidiva specifica, tenuto conto della peculiare conformazione della cosca Barreca, integrante un'associazione della camorra in Calabria, caratterizzata da particolare stabilità, fortemente radicata nel territorio reggino e riconosciuta dalle altre organizzazioni camorristiche dominanti in città. Inoltre, con riguardo specifico all'indagato la sussistenza di un concreto e attuale pencolo di recidiva specifica è stato tra l'altro ricavato dalle connotazioni delle condotte in contestazione e di quelle evincibili dalle intercettazioni riportate, indicative di una cena professionalità nel delinquere, di un significativo collegamento con il sodalizio criminale agevolato anche attraverso il rapporto diretto con gli esponenti del clan (l'indagato si accompagnava sempre ai Labate. Fidati collaboratori del capo cosca). Le deduzioni del ricorrente circa la risalenza delle condotte appaiono manifestamente infondate, tenuto conto del fatto che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculunn libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 , n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566 - 01). Orbene, sulla base di quanto evidenziato dal Tribunale si ricava, dunque, la non risalenza della condotta ascritta all'imputato, in relazione alla gravità di essa ed alla propensione criminale dell'indagato che rendono nel contempo concreto il pericolo di reiterazione. 3.11 ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così