CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00615/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento cautelare applicativo della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per la ritenuta gravità indiziaria di diversi reati di cessione di stupefacenti commessi tra giugno e agosto 2023 nella piazza di spaccio di Soverato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione per assenza delle esigenze cautelari in quanto la personalità dell'indagato, lavoratore incensurato, e l'occasionalità delle condotte non hanno fornito elementi concreti in ordine al rischio di recidiva rispetto ad ipotesi delittuose. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per assenza di autonoma valutazione rispetto alle richieste dell'Ufficio di Procura sia del Giudice per le indagini preliminari, sia del Tribunale del riesame, per inidoneità degli elementi indicati, al più utili per qualificare i fatti come di lieve entità e comunque in assenza di rischio di inquinamento probatorio o reiterazione del reato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi confondono i profili relativi ai gravi indizi di colpevolezza con le esigenze cautelari, deve essere rigettato. 2. Il secondo motivo, sui gravi indizi di colpevolezza, da esaminare per primo per ragioni di ordine logico-giuridico, è inammissibile per manifesta infondatezza. La censura, con formule di stile, rileva l'assenza di autonoma valutazione dei provvedimenti cautelari rispetto alla prospettazione accusatoria nonostante entrambi abbiano dato dimostrazione di avere preso cognizione degli atti e di averli a propria volta meditati e ritenuti coerenti con la decisione, richiamando le fonti di prova. L'ordinanza impugnata fonda la gravità indiziaria sulle intercettazioni, per come riscontrate da servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri di stupefacente, atti indicati per ciascuna provvisoria imputazione di cessione contestata (pagg. 5-7), avvenuta anche a favore di acquirenti minorenni, cori argomenti che non appaiono affatto arbitrari e dunque non sindacabili in questa sede in virtù dei principi sanciti da Sez. U, n. 22471 del 26 02 2015, Sebbar, Rv. 263715. Le motivazioni adottate dal provvedimento impugnato sono logiche e coerenti, mentre la censura si limita ad una generica contestazione, volta ad invocare l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcun confronto con i motivi per i quali l'ipotesi lieve è stata esclusa (pagg. 7 e 8) a partire dal volume e dalla diversità di sostanza cedute dal ricorrente. 3. Il primo motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari - significativamente dedotto dal ricorrente con una inversione contraria all'ordine consequenziale delle questioni che governano la materia delle misure cautelari - è infondato. L'ordinanza impugnata ha basato la scelta della misura cautelare applicata a Troia senza menzionare il pericolo di inquinamento probatorio, erroneamente censurato dal ricorso peraltro con riferimento ai gravi indizi, ma valorizzando le modalità dei fatti, la loro prossimità (i fatti risultano contestati nell'anno 2023) e, dunque, la stabilità del ricorrente in un contesto delinquenziale dedito, sul territorio, alla cessione di stupefacenti tale da rendere positiva la prognosi di recidiva senza che rilevino la sua condizione di incensuratezza o l'espletamento di un'attività lavorativa. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i