CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di leone n. 7 8 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che , con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e paolo Damini, lo rappresenta e difende per procura speciale. -controricorrente– avverso la sentenza n. 1 798 / 01 /201 9 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 ottobre 2019; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] ENEL1.Il contribuente rag. [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente dell’[OSCURATO:SOCIETA]., ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme che il sostituto d’imposta avrebbe indebitamente trattenuto in eccedenza, come ritenuta IRPEF, sull’importo erogatogli in parte nell’anno d’imposta 2000, ed in parte nel 2001, a titolo di previdenza integrativa sulla base dell’accordo tra Enel e [OSCURATO:PERSONA] (F.N.D.A.I.) del 16 aprile 1986, applicando l’aliquota media prevista per il trattamento di fine rapporto dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sosteneva infatti il contribuente che l’erogazione in questione andava piuttosto esente da imposizione o, in subordine, doveva essere assoggettata all’aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrispostodopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione, aisensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, del d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 e 6 della legge del 26 settembre 1985, n. 482. Pertanto, il contribuente riteneva indebitamente trattenutal’intera somma della quale chiedeva la ripetizioneo, in subordine, per effetto dell’erronea applicazione della maggior aliquota, la maggior somma. 2.Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma, che lo ha accolto, limitatamente alla domanda di rimborso subordinata. 3.Contro la decisione di primo grado l’Ufficio ha quindi proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnache lo ha accolto. 4.Avverso tale sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazionee q uesta Corte, con l a sentenza n. 26 04 del 201 6 , depositata il 13 novembre 2015, lo ha accolto, cassando la sentenza impugnata e rinviando al la causa al giudice d’appello. 4.1. Giova trascrivere, per quanto, per quanto qui interessa, la motivazione della predetta sentenza di legittimità : « […] La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17». Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all'art. 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato" (cfr., tra le tante, Cass. nn. 287 e 5376 del 2012, 3785 del2013 e, da ult., 13723 e 15627 del 2015). 2. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi indicati, la sentenzaimpugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.».5.Riassunto dal contribuente il giudizio innanzi la CTR dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, con la sentenza qui impugnata, lo ha accolto nei limiti della somma di euro103.184,76, determinata a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, che (come risulta dalla motivazione resa dalla CTR), ha accertato che i capitali in questione erano stati effettivamente investiti ( « a mezzo di accantonamenti effettuati in fase di scritture di assestamento di fine esercizio andando ad alimentare la riserva matematica di fine periodo») ed avevano prodotto un rendimento (« rappresentato dal tasso di rendimento del capitale espresso dall’indice R.O.I.»), quantificandolo con riferimento al contribuente, con conseguente determinazione dell’imposta dovuta, a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,505 di cui si discute, e quindi della maggior somma versata e ripetibile a favore dello stesso contribuente. 6. L’Agenzia delle Entrate ha qu indi proposto ricorso per la cassazione della sentenza emessa dal giudice del rinvio, affidandolo ad un motivo. 7. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria . Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 1992,n. 546 e dell’art. 384 cod. proc. civ.,assumendo che il giudice a quo non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato nella già richiamata sentenza di questa Corte che ha cassato, con rinvio, la precedente decisione della CTR. Secondo la ricorrente, il giudice a quo, quale giudice del rinvio, non avrebbe utilizzato i criteri dettati da questa Corte, nel relativo principio di diritto, nel distinguere, all’interno dell’intera somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, la parte derivante dal rendimento maturato fino al 31.12.2000, cui applicare l' aliquota del 12,50%. Infatti, sostiene la ricorrente, la Corte, richiamando Cass. Sez. Un., 22/06/2011, n. 13642, ha precisato che, nell’ambito della suddetta somma complessiva, l’aliquota del 12,50% poteva applicarsi esclusivamente alla parte derivante dal « “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato», che il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato. Si imponeva, pertanto, l’accertamento, da parte della CTR, dell’esistenza e della quantificazione di un «rendimento» netto, maturato fino al 31.12.2000, derivato dagli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. Nella sentenza impugnata, invece, il giudice del rinvio, ha dato atto che nelle conclusioni della c.t.u. (esposte nella sentenza impugnata e riprodotte, in parte, nel ricorso per cassazione), il capitale era stato «investito» all’interno della stessa azienda [OSCURATO:SOCIETA]., che ha provveduto a determinare gli accantonamenti annuali che hanno concorso alla formazione della riserva matematica di fine periodo. Il risultato complessivo dell’investimento è stato identificato dalla c.t.u. nel «tasso di rendimento del capitale dell’ente espresso dall’indice R.O.I.» e sulla base di tale dato è stato quantificato il «rendimento netto maturato spettante al contribuente», che ha quindi determinato l’imposta dovuta applicando l’aliquota ridotta del 12,50% e la conseguente maggior imposta versata e ripetibile da parte del contribuente. Muovendo proprio dalla quantificazione del capitale operata dal consulente, la CTR h a inoltre ulteriormente motivato e giustificato l’ accertamento e la quantificazione del «rendimento», cui applicare l’aliquota del 12,50%, per sottrazione dello stesso capitale dalla somma complessivamente erogata al contribuente, ritenendo che tale differenza «non potrà che essere considerata come somma estranea al rapporto di lavoro, non dipendente da tale rapporto, ma proveniente dalla liquidazione del c.d. rendimento scaturito dalla gestione del capitale accantonato». In questo modo, sostiene quindi la ricorrente Agenzia, il giudice del rinvio ha violato i criteri dettati nel principio di diritto che doveva applicare. 2.Il motivo è ammissibile, a differenza di quanto eccepito dal controricorrente, in quanto non attinge meramente gli accertamenti in fatto operati dalla CTR, ma censurala non corretta applicazione del criterio normativo (mediato dal principio di diritto espresso da questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio), applicabile al caso di specie, in base al quale il relativo giudizio di merito doveva essere condotto. Inoltre la lettura dell’ordinanza di rinvio - che rimetteva la causa al giudice del merito, affinché facesse concreto accertamento della natura dell'attribuzione patrimoniale su cui va applicata la tassazione - esclude la fondatezza della tesi del controricorrente secondo la quale nel giudizio di merito sarebbe divenuta incontestabile la sussistenza, comunque, di un «rendimento», che avrebbe dovuto solo essere quantificato. Infatti, la verifica dell’esistenza o meno dei presupposti dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, ovvero la sussistenza di un rendimento derivante dall’investimento sul mercato dei capitali rinvenienti dalla contribuzione, che dagli atti risulta contestata dall’Ufficio nel giudizio di merito, costituiva proprio l’accertamento demandato al giudice del rinvio, come del resto esplicitamente premesso nella motivazione della sentenza ora impugnata (cfr. ultimo capoverso della seconda pagina), riconoscendo la CTR di dover «accertare se e quando» i contributi «siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario«, oltre che «quali siano stati i risultati dell’investimento». Dunque al giudice del rinvio non era rimessa esclusivamente la determinazione del quantum delle somme sulle quali applicare l’aliquota ridotta, ma necessariamenteanche l’accertamento, a monte, dell’ an di un «”rendimento netto" imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato» (cfr. Cass. 30/12/2011, n. 30378). Quanto poi all’identificazione del “rendimento” con il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato", la lettura della precedente sentenza di cassazione con rinvio evidenzia in maniera univoca la necessità che il “rendimento”, per essere rilevante al fine fiscale che qui interessa, provenga dall’investimento “sul mercato”. E’ quindi inequivoco, nel principio di diritto da applicarsi al caso di specie, lo specifico riferimento alla necessità, al fine di applicare l’aliquota pretesa dal contribuente, che il « rendimento» sia stato generato dall’effettiva gestione sul mercato delle somme accantonate. Pertanto, la negazione di tale relazione causale costituisce una posizione difensiva da considerarsi, nel caso di specie, preclusa dal principio di diritto affermato nella sentenza di cassazione con rinvio che, pur richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 2011, ne ha fornito una lettura che costituisce ormai irretrattabile regola del caso concreto (nello stesso senso, con riferimento al rapporto, nella medesima materia, tra il principio di diritto esposto da Cass., S.U., n. 13642/2011, richiamato nella precedente ordinanza di rinvio, ed i limiti del giudizio rimesso al giudice del rinvio, cfr. Cass. n. 10285/2017, in motivazione). 3.Il motivo è altresì fondato e va accolto. Infatti, in ragione del principio di diritto espresso (anche richiamando Cass., S.U., n. 13642/2011) dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio, nell’ambito della somma complessivasub iudice, l’aliquota del 12,50% poteva applicarsi esclusivamente alla parte derivante dal « “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato», che il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario. Si imponeva, pertanto, l’accertamento, da parte della CTR, dell’esistenza e della quantificazione di un «rendimento» netto, maturato fino al 31.12.2000, derivato dagli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. Invero, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo la quale il predetto più̀ favorevole criterio impositivo pu ò̀ trova re applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscano il rendimento, la successiva giurisprudenza di questa Corte si ègià̀ attestata c on numerosi arresti (cfr. ex multisCass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 7/3/2018, n. 5436; Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 18/10/2017, n. 24525; Cass.8 26/4/2017, n. 10285; Cass. n. 720/2017; Cass. n. 10604/2015; Cass.n.8310/2014; Cass. n. 3132/2014; Cass. n. 22950/2013; Cass. n.7724- 7728/2013), di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso (tra i quali, con riferimento alla P.I.A., Cass. n. 11830/2017 e Cass. n.11836/2017, superate sul punto dalle già citate Cass. 15/06/2018, n. 15853 e Cass. 30/10/2018, n. 27610, che hanno ribadito puntualmente, in motivazione, la continuità dell’orientamento al quale anche in questa sede si intende aderire). Ed in questo senso si è comunque pronunciata anche la sentenza di questa Corte che, cassando la precedente decisione della CTR, come già detto, ha fatto specifico riferimento, nel contesto del principio di diritto, proprio all’investimento sul «mercato». Per completezza, è opportuno aggiungere che, nel dare continuità al predetto orientamento, questa Corte ha anche precisato che non v'è ragione di circoscrivere ulteriormente il requisito - necessario anche rispetto ai capitali maturati ed agli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel- ai soli (eventuali) investim enti nel mercato finanziario, secondo l’ indicazione fornita dalla Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell'Agenzia delle entrate ed avallata da diverse sentenze successive alla citata pronuncia delle Sezioni Unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724- 7728, 12491-12496, 22950 del 2013; Cass. nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; Cass. n. 1977 del 2015), ma non contenuta in quest'ultima, che parla soltanto di «gestione sul mercato», senza alcuna aggettivazione. Pertanto, il requisito della derivazione del rendimento dalla «gestione sul mercato» del capitale accantonato, che identifica la ragione stessa della più̀ favorevole tassazione del reddito, non presuppone necessariamente che lo stesso rendimento costituisca il risultato di investimenti, effettuati dall'ente di gestione della somma versata, indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), ma comprende anche quelli diretti verso altri tipi di mercato (Cass., n. 10285/2017. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15853; Cass. 30/10/2018, n. 27610).4.A differenza di quanto sostenuto dal contribuente ed accertato dalla sentenza impugnata sulla base delle conclusioni della c.t.u. cui essa ha aderito, il «rendimento» derivante dalla «gestione sul mercato» del capitale accantonato non può però identificarsi, al fine di applicare l’aliquota del 12,50%, con quello determinato, pro quota, in corrispondenza alla redditività̀ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA]., poiché la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA].) costituisce, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può̀ comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché́abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (così la citata Cass. n. 10285/2017.Nello stesso senso Cass. n. 5436/2018; cfr. Cass. n. 4941/18). Né comunque -per le ragioni già esposte in ordine al concetto di «rendimento» che qui rileva- l’accertamento e la quantificazione del «rendimento», inteso come risultato di specifiche forme di investimento del capitale sul mercato, effettuate dal gestore, può derivare dalla meraelaborazione di dati relativi alla differenza tra l’importo della prestazione liquidata da Enel , in misura pari al valore attualizzato delle future prestazioni previste dall’accordo del 16 aprile 1986, e quella corrispondente alla somma dei contributi versati e del capitale iniziale di dotazione della PIA. Tanto meno, poi, può assolvere positivamente all’accertamento del “rendimento”, demandato al giudice del rinvio, l’argomentazione ulteriore con la quale la CTR si limita a sostenere che, una volta quantificato il capitale, tutta la residua parte della somma erogata al contribuente dovrebbe considerarsi liquidazione del “rendimento” ed essere pertanto assoggettata alla tassazione con l’aliquota ridotta pretesa dal contribuente. Si tratta, infatti, di una conclusione che, prescindendo totalmente dalla necessaria provenienza del rendimento dall’impiego sul mercato dei capitali rinvenienti dalla contribuzione, pretermette del tutto il principio di diritto da applicare.5.Tanto premesso, deve quindi concludersi che, così come denunciato dall’Agenzia ricorrente, il giudice a quo, non si è attenuto al principio di diritto impartitoglida questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio, poiché ha accolto la pretesa del contribuente sulla base di un concetto di «rendimento» che, per le ragioni sinora indicate, non coincide con quello di cui al principio di diritto impartito dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte. La sentenza impugnata va quindi cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, atteso che la c.t.u., le cui conclusioni sono invocate dallo stesso contribuente, ha identificato, al fine dell’applicazione dell’aliquota del 12,50 %, il «rendimento» con quello determinato –in base a criteri di matematica attuariale, in funzione dei vincoli contrattuali assunti -in corrispondenza alla redditività̀ ottenuta , all’interno d el patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA]., dagli accantonamenti annuali che hanno concorso alla formazione della c.d. riserva matematica di fine periodo ( cfr. pag. 9 del ricorsoe motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui menziona le conclusioni dell’ausiliare tecnico d’ufficio). Tuttavia, per quanto già detto, il «rendimento» netto derivante dall’impiego del capitale in parola all’interno dell’azienda non integra comunque, al fine che qui interessa, quel rendimento generato dalla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato prescritto invece dalla sentenza di legittimità che ha già cassato, con rinvio, la precedente decisione di merito. Del resto, come si legge nella stessa sentenza impugnata, anche l’[OSCURATO:SOCIETA]., con nota inviata al consulente d’ufficio, ha precisato che non era ipotizzabile nessun rendimento finanziario derivante dall’investimento sul mercato finanziario e che, pertanto, nessuna somma erogata al contribuente può essere imputabile all’effettivo investimento sul mercato finanziario. La circostanza che tale comunicazione faccia riferimento al mercato “finanziario” non appare determinante, considerato che, comunque, per le ragioni già illustrate, la mera redditività del patrimonio dell’Enel, valorizzata dalla c.t.u. e dalla CTR, oltre che dal contribuente, non è comunque idonea ad integrare un rendimento derivante dagli investimenti concretamenteeffettuati dal Fondo sul mercatoin genere, non solo su quello finanziario. Peraltro, premesso che il relativo onere della prova gravava sul contribuente ( attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), quest’ultimo non ha comunque dedotto puntualmente nel controricorso fattispecie concrete di investimento sul mercato che (a prescindere dalla redditività del patrimonio dell’Enel e del rendimento che esso avrebbe determinato sulla base di calcoli attuariali) avrebbero prodotto un “rendimento” da interpretarsi secondo il principio di diritto da applicare. Va pertanto rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei